Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:C:1996:304
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995J0304 - IT
Avis juridique important
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61995J0304
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 1996. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento - Direttiva 92/5/CEE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]304/95.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03865
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
[OSCURATO:PERSONA] causa C-304/95,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA]Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero per gli Affari esteri, e [OSCURATO:PERSONA], segretario presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata ellenica, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato né comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva 92/5,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato né comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva 92/5.
2 La direttiva 92/5 dispone, all' art. 3, che gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 1º gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi e che dovevano informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3 Il 12 marzo 1993 la [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto dalla Repubblica ellenica alcuna notifica di misure di trasposizione della direttiva 92/5 e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di ritenere che detto Stato aveva ottemperato a tale obbligo, ha inviato al governo ellenico una lettera di diffida.
4 In mancanza di una risposta a tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 3 giugno 1994 un parere motivato al governo ellenico, invitandolo ad adottare entro il termine di due mesi i provvedimenti necessari per conformarvisi.
5 Non avendo ricevuto la comunicazione dei provvedimenti di trasposizione della direttiva 92/5 nel termine accordato, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato questo ricorso.
6 Nell' atto introduttivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, a norma degli artt. 5 e 189 del Trattato, nonché dell' art. 3 della direttiva 92/5, la Repubblica ellenica aveva l' obbligo di trasporre integralmente quest' ultima nel termine prescritto e di informarne la [OSCURATO:PERSONA].
7 La Repubblica ellenica non contesta che la direttiva 92/5 non è stata trasposta nel termine prescritto. Essa fa valere solo che il progetto di decreto presidenziale approntato a tal fine è stato presentato al Consiglio di Stato per l' esame finale, per essere poi portato alla firma e pubblicato.
8 Poiché la direttiva 92/5 non è stata trasposta nel termine prescritto, occorre dichiarare fondato il ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al riguardo.
9 Occorre quindi dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 92/5, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del suo art. 3.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Poiché questa è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 3 della direttiva 92/5.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.