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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:304
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995J0304 - IT Avis juridique important | 61995J0304 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 1996. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento - Direttiva 92/5/CEE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]304/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03865 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-304/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA]Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero per gli Affari esteri, e [OSCURATO:PERSONA], segretario presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata ellenica, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix, convenuta, avente ad oggetto una domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato né comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva 92/5, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente di sezione, P.J.G.

Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 maggio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato né comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva 92/5. 2 La direttiva 92/5 dispone, all' art. 3, che gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 1º gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi e che dovevano informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il 12 marzo 1993 la [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto dalla Repubblica ellenica alcuna notifica di misure di trasposizione della direttiva 92/5 e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di ritenere che detto Stato aveva ottemperato a tale obbligo, ha inviato al governo ellenico una lettera di diffida. 4 In mancanza di una risposta a tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 3 giugno 1994 un parere motivato al governo ellenico, invitandolo ad adottare entro il termine di due mesi i provvedimenti necessari per conformarvisi. 5 Non avendo ricevuto la comunicazione dei provvedimenti di trasposizione della direttiva 92/5 nel termine accordato, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato questo ricorso. 6 Nell' atto introduttivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, a norma degli artt. 5 e 189 del Trattato, nonché dell' art. 3 della direttiva 92/5, la Repubblica ellenica aveva l' obbligo di trasporre integralmente quest' ultima nel termine prescritto e di informarne la [OSCURATO:PERSONA]. 7 La Repubblica ellenica non contesta che la direttiva 92/5 non è stata trasposta nel termine prescritto.

Essa fa valere solo che il progetto di decreto presidenziale approntato a tal fine è stato presentato al Consiglio di Stato per l' esame finale, per essere poi portato alla firma e pubblicato. 8 Poiché la direttiva 92/5 non è stata trasposta nel termine prescritto, occorre dichiarare fondato il ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al riguardo. 9 Occorre quindi dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 92/5, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del suo art. 3.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna della Repubblica ellenica alle spese.

Poiché questa è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 3 della direttiva 92/5. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995J0304 - IT Avis juridique important | 61995J0304 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 1996. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento - Direttiva 92/5/CEE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]304/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03865 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-304/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA]Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero per gli Affari esteri, e [OSCURATO:PERSONA], segretario presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata ellenica, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix, convenuta, avente ad oggetto una domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato né comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva 92/5, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 maggio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato né comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva 92/5. 2 La direttiva 92/5 dispone, all' art. 3, che gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 1º gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi e che dovevano informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il 12 marzo 1993 la [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto dalla Repubblica ellenica alcuna notifica di misure di trasposizione della direttiva 92/5 e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di ritenere che detto Stato aveva ottemperato a tale obbligo, ha inviato al governo ellenico una lettera di diffida. 4 In mancanza di una risposta a tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 3 giugno 1994 un parere motivato al governo ellenico, invitandolo ad adottare entro il termine di due mesi i provvedimenti necessari per conformarvisi. 5 Non avendo ricevuto la comunicazione dei provvedimenti di trasposizione della direttiva 92/5 nel termine accordato, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato questo ricorso. 6 Nell' atto introduttivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, a norma degli artt. 5 e 189 del Trattato, nonché dell' art. 3 della direttiva 92/5, la Repubblica ellenica aveva l' obbligo di trasporre integralmente quest' ultima nel termine prescritto e di informarne la [OSCURATO:PERSONA]. 7 La Repubblica ellenica non contesta che la direttiva 92/5 non è stata trasposta nel termine prescritto. Essa fa valere solo che il progetto di decreto presidenziale approntato a tal fine è stato presentato al Consiglio di Stato per l' esame finale, per essere poi portato alla firma e pubblicato. 8 Poiché la direttiva 92/5 non è stata trasposta nel termine prescritto, occorre dichiarare fondato il ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al riguardo. 9 Occorre quindi dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 92/5, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del suo art. 3. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Poiché questa è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 3 della direttiva 92/5. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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