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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28346/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.13365 /2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 42 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso la sentenza n. 2955/2021 della Corte d’appello di Bologna pubblicata il 23-11-2021 udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 3- 10-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Guardia di Finanza della Compagnia di Ferrara accertò che nel bar di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] era OGGETTO: sanzioni amministrative- giochi a distanza R.G.13365/2022 C.C. 3-10-2023 presente apparecchio tipo “totem”, acceso, funzionante e utilizzato da un avventore, dotato di dispositivo per l’inserimento di banconote e che consentiva la connessione telematica a una piattaforma di gioco messa a disposizione da soggetto non autorizzato all’esercizio dei giochi a distanza.

Per il fatto fu contestata la violazionedell’art. 7 co. 3-quater d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.158 convertito in legge 8 - 11 - 2012 n. 189 sanzionata dall’art. 1 co.923 legge 28 - 12 - 2 015 n. 208 con sanzione fissa di Euro 20.000,00; non eseguito il pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge 689/1981, fu emessa in data 3-7-2019 dall’Ufficio dei Monopoli di Bologna ordinanza-ingiunzione n. 37239 che irrogò la sanzione amministrativa di Euro 20.000,00. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al l’ordinanza - ingiunzione , accolta dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 91/2020, sulla base della considerazione che l’illecito era sanzionato dall’art. 110 co.9 TULPS e non dall’art. 1 co.923 legge 208/2015. -2.L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per l’[OSCURATO:PERSONA] propose appello, che la Corte d’appello di Bologna ha accolto con sentenza n. 2955 depositata 23-11-2021, riformando integralmente la sentenza impugnata, rigettando l’opposizione all’ordinanza-ingiunzioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] e condannandola alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.

La sentenza ha dichiarato che gli apparecchi che raccoglievano il gioco sullarete fisica dei Monopoli di Stato erano disciplinati dall’art. 110 co.6 TULPS e, ove risultassero non conformi alle caratteristiche previste dalla normativa, si applicava la sanzione dell’art. 110 co.9 lett. c) TULPS; invece, agli apparecchi che raccoglievano il gioco da remoto tramite connessione alla rete internet, quale quello della fattispecie,si applicava la sanzione prevista dall’art. 1 co. 923 legge 208/2015.Ha rilevato che non era conferente il richiamo alla sentenza Cass. Pen. Sez. 3 21-6-2017 n. 30804 eseguito dal giudice di primo grado; quella sentenza, nel decidere con riguardo alla contestazione del reato di cui all’art. 4 legge 401/1989 commesso nel febbraio 2012 e perciò prima dell’entrata in vigore del d.l. 158/2012, aveva dichiarato che con l’entratain vigore dell’art. 1 co. 923 legge 208/2015 era stata abolita la disposizione incriminatrice di cui all’art. 4 legge 401/1989, pervenendo alla conclusione che nel febbraio 2012 il regime sanzionatorio fosse quello di cui all’art. 110 co. 9 lett. c) TULPS; però, con tale motivazione la Suprema Corte non aveva inteso affermare che per condotte analoghe poste in essere dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 co. 923 legge 208/2015 dovesse continuare ad applicarsi quello stessotrattamento sanzionatorio. -3.Con atto notificato il 16-5-2022 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, formulando due motivi.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . [OSCURATO:PERSONA]: -1.Con il primo motivo rubricato “nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 99, 100, 324, 342 e 434 c.p.c. e 2909 c.c.” la ricorrente sostiene che l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] appellante non aveva sottoposto a critica con il suo appello i capi della sentenza di primo grado che avevano evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assolta dal Tribunale penale di Ferrara con sentenza passata in giudicato, che aveva non solo escluso la configurabilità di reato, ma aveva anche dichiarato che l’illecito amministrativo imputabile alla ricorrente non poteva che essere quello regolato dall’art. 110 co.9 TULPS, che prevedeva la più lieve sanzione pecuniaria di Euro 4.000,00 per ciascun apparecchio contestato, con la facoltà di chiedere il pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge 689/1981.

La ricorrente sostiene che la Corte d’appello, a fronte del dato che l’Agenzia appellante non aveva sottoposto a censura tali statuizioni, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello; ciò in applicazione del principio secondo il quale, allorché la sentenza impugnata sia fondata su diverse ratones decidendi idonee entrambe a giustificarne le statuizioni, l’impugnazione rivolta soltanto contro una ratio comporta che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio non criticata, siapassata in giudicato. -2.Con il secondo motivo rubricato “in subordine: violazione e/o falsa applicazione della legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1, comma 923 L. n. 208/2015 e 7, comma 3-quater D.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012 alla luce dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU” la ricorrente evidenzia che con sentenza n. 185/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima altra sanzione amministrativa in misura fissa contenuta nello stesso ‘decreto Balduzzi’; sostiene che l’art. 1 co. 923 legge 208/2015 sia incostituzionale perché punisce indistintamentee con sanzione fissa qualsiasi violazione all’art. 7 co. 3 - quater D.L. 158/2012, senza distinguere tra proprietari ed esercenti, tra concessionari autorizzati e non autorizzati al gioco a distanza e senza considerare il volume di gioco illecito; rileva che la fissità della sanzione, combinata alla sua apprezzabile entità “quantomeno nell’attuale contesto di emergenza pandemica”,comporta la manifesta sproporzione per eccesso della reazione sanzionatoria rispetto al disvalore concreto dei fatti. -3.Rileva la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 24022/2023 diverso Collegio di questa Seconda Sezione hagià rimesso alla pubblica udienzaex art. 375 cod. proc. civ. la decisione di causa nella quale si pongono questioni giuridiche analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, attesa la particolare rilevanza delle q uestioni medesime .

La medesima soluzione si impone in questo giudizio,così come negli altri analoghi chiamati all’odierna udienza, stante la complessità e la rilevanza delle questioni relative a ll’ individuazione, interpretazione e legittimità delle disposizioni sanzionatorie, nonché considerat e le ulteriori e specifiche questioni che si pongono in questa causa in riferimento al contenuto dei motivi di ricorso per cassazione.

P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.13365 /2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 42 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso la sentenza n. 2955/2021 della Corte d’appello di Bologna pubblicata il 23-11-2021 udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 3- 10-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Guardia di Finanza della Compagnia di Ferrara accertò che nel bar di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] era OGGETTO: sanzioni amministrative- giochi a distanza R.G.13365/2022 C.C. 3-10-2023 presente apparecchio tipo “totem”, acceso, funzionante e utilizzato da un avventore, dotato di dispositivo per l’inserimento di banconote e che consentiva la connessione telematica a una piattaforma di gioco messa a disposizione da soggetto non autorizzato all’esercizio dei giochi a distanza. Per il fatto fu contestata la violazionedell’art. 7 co. 3-quater d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.158 convertito in legge 8 - 11 - 2012 n. 189 sanzionata dall’art. 1 co.923 legge 28 - 12 - 2 015 n. 208 con sanzione fissa di Euro 20.000,00; non eseguito il pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge 689/1981, fu emessa in data 3-7-2019 dall’Ufficio dei Monopoli di Bologna ordinanza-ingiunzione n. 37239 che irrogò la sanzione amministrativa di Euro 20.000,00. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al l’ordinanza - ingiunzione , accolta dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 91/2020, sulla base della considerazione che l’illecito era sanzionato dall’art. 110 co.9 TULPS e non dall’art. 1 co.923 legge 208/2015. -2.L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per l’[OSCURATO:PERSONA] propose appello, che la Corte d’appello di Bologna ha accolto con sentenza n. 2955 depositata 23-11-2021, riformando integralmente la sentenza impugnata, rigettando l’opposizione all’ordinanza-ingiunzioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] e condannandola alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha dichiarato che gli apparecchi che raccoglievano il gioco sullarete fisica dei Monopoli di Stato erano disciplinati dall’art. 110 co.6 TULPS e, ove risultassero non conformi alle caratteristiche previste dalla normativa, si applicava la sanzione dell’art. 110 co.9 lett. c) TULPS; invece, agli apparecchi che raccoglievano il gioco da remoto tramite connessione alla rete internet, quale quello della fattispecie,si applicava la sanzione prevista dall’art. 1 co. 923 legge 208/2015.Ha rilevato che non era conferente il richiamo alla sentenza Cass. Pen. Sez. 3 21-6-2017 n. 30804 eseguito dal giudice di primo grado; quella sentenza, nel decidere con riguardo alla contestazione del reato di cui all’art. 4 legge 401/1989 commesso nel febbraio 2012 e perciò prima dell’entrata in vigore del d.l. 158/2012, aveva dichiarato che con l’entratain vigore dell’art. 1 co. 923 legge 208/2015 era stata abolita la disposizione incriminatrice di cui all’art. 4 legge 401/1989, pervenendo alla conclusione che nel febbraio 2012 il regime sanzionatorio fosse quello di cui all’art. 110 co. 9 lett. c) TULPS; però, con tale motivazione la Suprema Corte non aveva inteso affermare che per condotte analoghe poste in essere dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 co. 923 legge 208/2015 dovesse continuare ad applicarsi quello stessotrattamento sanzionatorio. -3.Con atto notificato il 16-5-2022 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, formulando due motivi. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . [OSCURATO:PERSONA]: -1.Con il primo motivo rubricato “nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 99, 100, 324, 342 e 434 c.p.c. e 2909 c.c.” la ricorrente sostiene che l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] appellante non aveva sottoposto a critica con il suo appello i capi della sentenza di primo grado che avevano evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assolta dal Tribunale penale di Ferrara con sentenza passata in giudicato, che aveva non solo escluso la configurabilità di reato, ma aveva anche dichiarato che l’illecito amministrativo imputabile alla ricorrente non poteva che essere quello regolato dall’art. 110 co.9 TULPS, che prevedeva la più lieve sanzione pecuniaria di Euro 4.000,00 per ciascun apparecchio contestato, con la facoltà di chiedere il pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge 689/1981. La ricorrente sostiene che la Corte d’appello, a fronte del dato che l’Agenzia appellante non aveva sottoposto a censura tali statuizioni, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello; ciò in applicazione del principio secondo il quale, allorché la sentenza impugnata sia fondata su diverse ratones decidendi idonee entrambe a giustificarne le statuizioni, l’impugnazione rivolta soltanto contro una ratio comporta che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio non criticata, siapassata in giudicato. -2.Con il secondo motivo rubricato “in subordine: violazione e/o falsa applicazione della legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1, comma 923 L. n. 208/2015 e 7, comma 3-quater D.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012 alla luce dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU” la ricorrente evidenzia che con sentenza n. 185/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima altra sanzione amministrativa in misura fissa contenuta nello stesso ‘decreto Balduzzi’; sostiene che l’art. 1 co. 923 legge 208/2015 sia incostituzionale perché punisce indistintamentee con sanzione fissa qualsiasi violazione all’art. 7 co. 3 - quater D.L. 158/2012, senza distinguere tra proprietari ed esercenti, tra concessionari autorizzati e non autorizzati al gioco a distanza e senza considerare il volume di gioco illecito; rileva che la fissità della sanzione, combinata alla sua apprezzabile entità “quantomeno nell’attuale contesto di emergenza pandemica”,comporta la manifesta sproporzione per eccesso della reazione sanzionatoria rispetto al disvalore concreto dei fatti. -3.Rileva la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 24022/2023 diverso Collegio di questa Seconda Sezione hagià rimesso alla pubblica udienzaex art. 375 cod. proc. civ. la decisione di causa nella quale si pongono questioni giuridiche analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, attesa la particolare rilevanza delle q uestioni medesime . La medesima soluzione si impone in questo giudizio,così come negli altri analoghi chiamati all’odierna udienza, stante la complessità e la rilevanza delle questioni relative a ll’ individuazione, interpretazione e legittimità delle disposizioni sanzionatorie, nonché considerat e le ulteriori e specifiche questioni che si pongono in questa causa in riferimento al contenuto dei motivi di ricorso per cassazione. P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. C
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