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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25494/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso (con l'eccezione di quello relativo alla contestata recidiva) si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la condotta violenta ed oppositiva del ricorrente nei confronti della polizia giudiziaria che ebbe a causare lesioni, aggravate proprio dalle finalità di resistere all'azione di controllo in atto, fosse conforme a legge in quanto tesa all'accertamento di condotta comunque illecita tesa al recupero della sostanza stupefacente detenuta nel pugno della mano del [OSCURATO:PERSONA], attività legittimamente posta in essere immediatamente percepibile dal medesimo ed opposta con violenza; osservato che anche con riferimento al trattamento sanzionatorio la Corte di merito ha accertato l'assenza di elementi positivi da valorizzare neppure prospettati dal ricorrente di cui è stato apprezzato il negativo contegno processuale ed i gravi precedenti penali; osservato che con riferimento al primo e secondo motivo il ricorrente tenta di accreditare una lettura alternativa dei dati processuali con completezza e logicità operata dai Giudici di merito; rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta questione non sottoposta al vaglio della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso (con l'eccezione di quello relativo alla contestata recidiva) si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la condotta violenta ed oppositiva del ricorrente nei confronti della polizia giudiziaria che ebbe a causare lesioni, aggravate proprio dalle finalità di resistere all'azione di controllo in atto, fosse conforme a legge in quanto tesa all'accertamento di condotta comunque illecita tesa al recupero della sostanza stupefacente detenuta nel pugno della mano del [OSCURATO:PERSONA], attività legittimamente posta in essere immediatamente percepibile dal medesimo ed opposta con violenza; osservato che anche con riferimento al trattamento sanzionatorio la Corte di merito ha accertato l'assenza di elementi positivi da valorizzare neppure prospettati dal ricorrente di cui è stato apprezzato il negativo contegno processuale ed i gravi precedenti penali; osservato che con riferimento al primo e secondo motivo il ricorrente tenta di accreditare una lettura alternativa dei dati processuali con completezza e logicità operata dai Giudici di merito; rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta questione non sottoposta al vaglio della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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