CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 45962/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] -atore generale, che ha chiesto pronunciarsi annullamento con rinvio per prescrizicle dei reati [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ricoriosc:wa le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così ridu::endo nei termini di cui al dispositivo la pena loro inflitta dal locale Tribunale con la pronuncia del 25/5/2018, in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 93, 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, n mez?o del proprio difensore, deducendo la carenza di motivazione e la violazione Ji legge con riguardo al tempus commissi delicti. La Corte di merito avrebbe dovuto ass :Avere i ricorrenti per assoluta incertezza sull'epoca di realizzazione degli E bJsi; unico dato certo sul punto, infatti, sarebbe l'esecuzione (ad opera degli stessi) di precedenti illeciti edilizi nel 1994, quel che avrebbe imposto a l'acot sa di dimostrare che nel 2014, ossia dopo venti anni, le stesse opere fossero ancora in corso. La sentenza, inoltre, non avrebbe valutato che, al monento dell'accertamento, non sarebbero stati trovati operai sul posto, né attrezza :ure o materiali, ossia nulla che potesse far ritenere ancora in esecuzione gli interventi in esame. 3. Con requisitoria scritta del 15/10/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullare la sentenza senza rinvio, per inteRienuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Osserva innanzitutto la Corte che non costituisce motivo di censJra il profilo oggettivo della vicenda, quale l'esecuzione - da parte degli imputati - c egli abusi edilizi contestati ai capi A) e B) della rubrica. 5. Unica questione sollevata, infatti, è il tempo di esecuzione delle °per!, che i ricorrenti assumono non esser stato individuato con precisione, specie. a 'ronl:e di precedenti (ed altrettanto pacifici) abusi sullo stesso immobile, comrnssi - ancora dalla Vanore e da Giardini - nel 1994; dal che, la dedotta estinzione per prescrizione di entrambe le fattispecie contestate. 6. Questa tesi non può essere accolta. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti sottolineato che, al momento dell'accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i lavori in esame non erano a ncora ultimati; questi - che costituivano il completamento di "precedenti, vetusti' interventi, ancora abusivi - evidenziavano infatti un "immobile (...) pavimentato e intonacato a malta civile e mancava invece di opere di rifinitura e di r Curai:ione, sicché non era abitato". 7. Con questa descrizione del bene - che i ricorsi non contestano - l ser tenza ha dunque fatto corretta applicazione del costante principio per il quale n 1:c ma di reati edilizi, ai fini del decorso del termine di prescrizione, deve ritenersi ''ulti 'nato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agit dita o abitabilità, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci, gli infissi e le parti annesse all'abita;:ione, O- t; come i locali destinati a garage o magazzino (tra le molte, Sez. 3, n. 46215 del 3/7/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424); e senza che, in termini contrari, si possa richiamare l'assenza d operai o di materiali sul posto, perché elemento irrilevante nell'ottica in esarie, a fronte di un immobile pacificamente non ultimato. 8. Ne consegue che, alla pronuncia della sentenza di appello - il -2/:.1,2020 - le contravvenzioni contestate non erano ancora estinte per prescriziore, al riguardo considerando anche la sospensione del relativo termine dal 5/7/2(:119 al 10/11/2020 (per rinvio richiesto dal difensore), come riportato nelle prenesse della sentenza di appello. 9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammi3sibili, con conseguente irrilevanza della prescrizione (solo) ad oggi maturata. Ala luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevata che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamm ssit alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma cle l'ari . 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :a