CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 35498/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 'VILLONI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che na ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. peri., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla ribadita configurabilità del delitto di resistenza, alla omessa esclusione della contestata recidiva, all'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la stessa recidiva ed alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. Rilevato che il difensore della ricorrente ha presentato un secondo atto di impugnazione, recante data del 13 giugno 2022, da intendersi come motivo aggiunto in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente al momento del fatto, motivo che, tuttavia, va dichiarato inammissibile poiché completamente avulso rispetto a quelli articolati con il ricorso originario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere te