CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 19249/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/2/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, perché il fatto non sussiste. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unica censura - la violazione di (legge e la manifesta illogicità della motivazione. Premesso che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la diffida sarebbe stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] in modo regolare, ossia presso l'indirizzo di residenza, come da documenti in atti e allegati all'impugnazione, si evidenzia che l'avvenuta notifica della diffida stessa non costituirebbe elemento della fattispecie di reato, così da non poter incidere sulla sua sussistenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Con riguardo al primo profilo sollevato, questa Corte rileva che, in effetti, il Tribunale è incorso in un travisamento della prova. La notifica della diffida, ad opera dell'INPS, risulta infatti eseguita in modo regolare, presso l'indirizzo di Castello di Cisterna, alla via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 9, laddove il [OSCURATO:PERSONA] - legale rappresentante della ditta individuale "Costruendo di [OSCURATO:PERSONA]" - aveva la propria residenza, come da visura camerale della ditta medesima, presente in atti. Non risulta dirimente, dunque, che la sede dell'ente fosse in luogo diverso, come sottolineato nella sentenza impugnata, in quanto la carica di titolare della ditta individuale ben consentiva di eseguire regolarmente le notifiche anche presso il domicilio personale. 4.1. Il travisamento della prova, così riscontrato, inficia radicalmente la motivazione della sentenza, che deve pertanto essere annullata con rinvio. 5. A ciò si aggiunga, peraltro, che, come correttamente affermato dal Procuratore ricorrente, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi l'assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi (Sez. 3, n. 43607 del 15/9/2015, Piro, Rv. 265284. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 9198 del 9/1/2024, Brizzi; Sez. 3, n. 45733 del 12/7/2023, Miragliotta). 6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio. P.Q.M. e- riri o Me oni La amacci Pa m Cazicelleria 7 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss -Elisabe t rrabito 3