CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 06566/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ORDINANZA sul ricorso 131/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Antiga, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti- contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso - controrkorrente- avverso la sentenza n. 120/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 9/06/2020 R.G. n. 49/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Venezia, respingendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Antiga, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed altri appellanti, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato le domande avanzate dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe, tutti insegnanti di religione della scuola pubblica a tempo determinato, i quali avevano chiesto la stabilizzazione del loro rapporto, con condanna al risarcimento del danno, e, in caso di non accoglimento di tale domanda, il riconoscimento di un'indennità risarcitoria; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Antiga, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre il Ministero dell'Istruzione si è difeso con controricorso; i ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, della Direttiva del Consiglio UE n. 70 del 1999, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria nel significato attribuitole dalla Corte di giustizia UE, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che la quota del 30% dei posti di IRC per i quali era consentita la stipulazione di contratti annuali coincideva con l'organico di fatto, senza considerare che, in realtà, i contratti relativi servivano a coprire posti stabilmente funzionanti, con la conseguenza che non vi erano ragioni valide a giustificare una reiterazione dei contratti a termine senza limiti di numero e di durata. In particolare, non erano valide ragioni scriminanti la ritenuta, dalla Corte d'appello di Venezia, maggiore flessibilità dell'organico di IRC e la circostanza che per gli insegnanti di religione erano stati mantenuti gli scatti retributivi di anzianità; il motivo è fondato; questa S.C., con plurime concordanti decisioni - rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento - richiamandosi, in particolare, ex art. 118 disp. att. c.p.c. Cass., n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 - sono stati enunciati i principi di diritto di seguito trascritti: "nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; "i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure con corsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"; negli stessi termini dei principi sopra citati, possono menzionarsi anche Cass., nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022; pertanto, la corte territoriale ha errato sia nell'affermare che la legge n. 186 del 2003 possa derogare alla disciplina ordinaria dei rapporti a termine e, in particolare, a quella dei supplenti scolastici, come interpretata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 2016, sia nel sostenere che vi siano particolari ragioni di flessibilità che giustificherebbe siffatta eccezione sia nel ritenere che i ricorrenti dovessero dare prova che i loro incarichi fossero relativi alla percentuale del 70% dei posti dell'organico; è pacifico, infatti, anche dalla consolidata giurisprudenza di questa S.C., che, dopo la legge n. 186 del 2003, è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che sono all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie, ed in ciò sta l'abuso lesivo dell'[OSCURATO:PERSONA], che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o, comunque, senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore; il secondo motivo, con il quale è dedotta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., è assorbito, non dovendo essere esaminato alla luce dell'accoglimento del primo; il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità; P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.