CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 31531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5342/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2005 SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n.2304/2020 depositata i l 20/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello proposto dall’ [OSCURATO:PERSONA] 2005 SRL nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 13973/2018 di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU n. 44669, con il quale il comune aveva contestato il mancato pagamento dell’imposta per euro 194.853,48 per una serie di immobili, relativamente all’anno 2013. 2. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi ed ha contestualmente depositato documenti relativi alla dedotta nullità della sentenza impugnata exart. 372 c.p.c. 3. La parte intimata non ha depositato controricorso. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria exart. 380 bis.1 cpc, chiedendo la sospensione o, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo. 4. La causa è stata fissata per la trattazione alla odierna udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] 2005 S.r.l. ha formulato istanza affinché - dato atto che per i carichi IMU 2013, iscritti a ruolo con avviso di accertamento n. 44669, rettificato, di cui alla successiva cartella n. 01420220000496434000 ha chiesto e ottenuto definizione ex art. 1 commi 231-252 L. n. 197/2022, con piano di rateizzo che andrà a scadere il 30.11.2027 –venisse disposta, ai sensi del comma 236 art. 1 della stessa legge n. 197/2022, la sospensione o, in subordine, il rinvioa nuovo ruolo del presente procedimento. 2. Con successiva memoria ex art. 380 bis ha poi dedotto testualmente: “In subordine, ove l’Ill.ma Corte adita ritenesse di non accogliere l’istanza di sospensione che precede, preso atto della pendenza della procedura di definizione agevolata ex art. 1 c. 231-252 L. n. 197/2022 per il carico IMU 2013 oggetto del ricorso per cassazione, con dilazione fino al 30.11.2027 in corso di regolare pagamento, la società ricorrente insiste in ogni caso affinché l’Ill.ma Corte adita voglia rinviare la decisione del procedimento iscritto al RG n. 5342/2021 a nuovo ruolo a data successiva al 30.11.2027, dettando sin d’ora ogni opportuno provvedimento anche ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. e per l’acquisizione della prova dell’intervenuto integrale pagamento del dovuto, riservata solo all’esito la relativa pronuncia di estinzione, con spese compensate (si vedano in tal senso Cass.26.6.2024 n. 17622 e Cass. 23.5.2024 n. 14430)”. 3. Rilevato, dunque , che è pendente procedura di definizione agevolata ex art. 1 c. 231 - 252 L. n. 197/2022 per il carico IMU 2013 oggetto del ricorso per cassazione, sicchè va disposto il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. L