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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 31460/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31105/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4874/2018 depositata il 13/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

1. Con atto di citazione notificato il 9.1.1985 la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Latina il Comune di Aprilia, esponendo di essere proprietaria di un’area di terreno occupata nell'anno 1979 dal Comune e da questo irreversibilmente trasformata con la realizzazione di un parco pubblico, senza che fosse intervenuto decreto di espropriazione, e che era stato annullato dal TAR del Lazio il decreto di occupazione, e chiese la condanna dell'ente territoriale convenuto al risarcimento dei danni subiti.

Si oppose il Comune di Aprilia, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con sentenza n. 1591 del 28.6.2002 il Tribunale adito, accertata l’illegittimità dell’occupazione e la destinazione edilizia dell’area, accolse la domanda, condannando il Comune di Aprilia al pagamento della somma di € 1.371.855,86, oltre rivalutazione e interessi.

2. Avverso tale decisione propose appello il Comune di Aprilia, notificando il relativo atto, presso il difensore, non già alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], bensì alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], che, si costituì unitamente alla originaria attrice [OSCURATO:PERSONA] con unico atto, per eccepire preliminarmente la nullità dell'impugnazione e proporre appello incidentale tardivo.

Con sentenza n. 1841 del 29.4.2008 la Corte di Appello di Roma dichiarò inammissibile tanto l'appello proposto dal Comune di Aprilia, in quanto notificato a società estranea al giudizio, quanto il gravame incidentale, per la sua ritenuta tardività.

3. Per la cassazione di tale decisione il Comune di Aprilia propose ricorso, affidato a due motivi.

Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione degli artt. 160, 163 e 164 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il Comune affermò che erroneamente sarebbe stata esclusa l'efficacia sanante della costituzione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in quanto, ancorché l'impugnazione fosse rivolta contro altra società, con denominazione del tutto simile, l'atto era stato notificato al difensore della parte costituita in primo grado.

Con la seconda censura il Comune affermò la violazione delle norme sopra indicate sotto il profilo della possibilità di individuare, attraverso il tenore dell'atto, l'effettivo destinatario dell'atto di impugnazione, che, per altro, aveva conseguito il suo scopo, essendosi la controparte costituita.

Si opposero le società intimate con controricorso, interponendo ricorso incidentale condizionato, sorretto da unico motivo, per sostenere che nell'ipotesi di accoglimento del ricorso di controparte e di riconoscimento, quindi, dell'efficacia sanante della costituzione nel giudizio di appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anche il gravame proposta dalla stessa in via incidentale avrebbe dovuto considerarsi tempestivamente proposto.

Con sentenza n.2441 del 1.12.2015 la Corte di Cassazione accolse entrambi i ricorsi, cassò la sentenza impugnata e rinviò, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

4. Debitamente riassunto il giudizio, la Corte di appello di Roma, giudice del rinvio, con sentenza n.4874 del 13.7.2018 ha accolto l’appello principale del Comune e l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di Aprilia a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 8.075.204,37 e la somma di € 1.211.278,80, oltre accessori e spese dell’intero giudizio, con la compensazione delle spese quanto alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, contestata dal Comune; ha confermato l’irreversibile trasformazione del fondo occupato, considerato di natura edificabile, alla stregua del previgente programma di fabbricazione, stante il carattere espropriativo del vincolo a parco pubblico imposto dal piano regolatore generale, per la cui attuazione era stata adottata la delibera del Consiglio Comunale n.77 del 5.9.1979 che aveva disposto l’occupazione d’urgenza con procedimento mai terminato; ha determinato il risarcimento alla stregua del valore venale del bene, tenuto conto della disposta consulenza tecnica; ha accordato altresì il risarcimento del danno conseguente all’occupazione senza titolo sino alla irreversibile trasformazione del bene.

5. Avverso la predetta sentenza, dichiarata notificata in data 21.7.2018, con atto notificato il 19.10.2018 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Aprilia, svolgendo cinque motivi.

Con atto notificato il 28.11.2018 hanno proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

È stata formulata in data 9.3.2023 proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380- bis c.p.c.

A tal fine il Consigliere delegato ha rilevato: «Il ricorrente indica il 21.7.2018 quale data di notifica del provvedimento impugnato.

Nel fascicolo di ufficio non è stata rinvenuta copia della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, peraltro non indicata neppure tra i documenti depositati nell'elenco in calce al ricorso.

Pertanto, si ravvisa l'improcedibilità del ricorso, per il mancato deposito contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez.

U, n. 21349 del 6.7.2022) .» Con atto in data 6.4.2023 il Comune di Aprilia, depositando nuova procura, ha chiesto tempestivamente la decisione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis, comma 2, cod.proc.civ.

Con la predetta richiesta il Comune di Aprilia ha sostenuto che al pari della relazione di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, l’attestazione di conformità effettuata dagli avvocati in qualità di pubblici ufficiali ai sensi della legge 53 del 1994 è assistita anch’essa da pubblica fede, fino a querela di falso, e che la piena equivalenza, a tali fini, dei suddetti atti pubblici assume rilevanza dirimente, in ordine alla valutazione della procedibilità del ricorso.

Il ricorrente ricorda che secondo l’art.9, comma 1-bis, della legge 21.1.1994 n.53, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82.

Il successivo comma 1-ter dispone che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

Inoltre l'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Poiché l’attestazione di un pubblico ufficiale, nell’esercizio legittimo di una speciale funzione pubblica, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che egli attesti avvenuti in sua presenza e/o da lui immediatamente percepiti, ciò assumerebbe rilievo anche per l’attestazione fatta dall’avvocato quale pubblico ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 9 della L. 53/1994.

Secondo il ricorrente, dunque, il potere di attestazione non sarebbe limitato alla mera conformità degli atti, bensì si estenderebbe a tutto ciò che viene dichiarato all’interno dell’attestazione, come fatto di cui l’avvocato/pubblico ufficiale acquisisce diretta cognizione, per il tramite di strumenti telematici in sua esclusiva disponibilità, ivi compresa la data di notifica della sentenza ricevuta a mezzo p.e.c.

Nel caso in questione, quindi, l’avvenuto deposito, entro il termine indicato dall'art. 369, comma 1, c.p.c., dell’attestazione di conformità, effettuata dal difensore del ricorrente, con i poteri conferitigli dall’art. 9, commi 1-bis e 1 - ter della L.53/1994, della sentenza alla copia «notificata a mezzo p.e.c. in data 21.07.2018» costituirebbe elemento idoneo ad escludere la sanzione dell’improcedibilità.

Il Comune di Aprilia e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno presentato memoria rispettivamente in data 14.09.2023 e 16.09.2023. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorrente non contesta di non aver depositato, come rilevato nella proposta di definizione anticipata, la relazione di notificazione del provvedimento impugnato, non indicata neppure tra i documenti depositati nell'elenco in calce al ricorso.

Ne consegue l'improcedibilità del ricorso, per il mancato deposito contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez.

U, n. 21349 del 6.7.2022).

7. Il ricorso non supera neppure la cosiddetta «prova di resistenza» perché la sentenza è stata pubblicata il 13.7.2018 e il ricorso è stato notificato solo il 19.10.2018 e quindi, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, data prima della quale materialmente la sentenza non avrebbe potuto essere stata notificata.

È stato infatti precisato che pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. (Sez. 6- 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez.6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; nonché punto 4.2 della sentenza 21349/2022 delle Sezioni Unite).

8. Come si è esposto in precedenza, il Comune di Aprilia sostiene in diritto l’equipollenza della affermazione della data di notifica della sentenza impugnata contenuta nella relata di notifica del ricorso redatta ed effettuata dal difensore notificante ai sensi della legge n.53 del 1994, poiché questa affermazione proverrebbe da un soggetto dotato al riguardo di poteri certificativi di pubblico ufficiale facenti fede sino a querela di falso.

La tesi così propugnata non può certamente essere condivisa.

9. La legge 21.1.1994, n. 53 e successive modifiche e integrazioni concerne la facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. [OSCURATO:PERSONA].1 prevede che l'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della stessa legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20.11.1982, n. 890, o a mezzo di posta elettronica certificata (in tal caso senza necessità di autorizzazione del consiglio dell’ordine)salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

L’art.3, comma 1, lettera a), della legge dispone che il notificante procedente debba scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto.

L’art.6, specificamente invocato dal ricorrente, stabilisce che l'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bise 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

L’art.9, commi 1-bis e 1 - ter , dispongono che qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

10. Il punto essenziale, secondo il ricorrente, è che all’atto del deposito del ricorso, è stata depositata, in allegato alla copia analogica della sentenza notificata a mezzo p.e.c., l’attestazione di conformità, effettuata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con i poteri conferitigli dall’art. 9, commi 1-bise 1- ter, della legge 53/1994, della sentenza alla copia «notificata a mezzo p.e.c. in data 21.07.2018».

Il ricorrente non ha tuttavia prodotto le copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle relative ricevute, del legale di controparte che aveva notificato la sentenza impugnata nella dichiarata data del 21.7.2018 e ha formulato l’attestazione di conformità esclusivamente con riguardo al documento «sentenza» e non già al documento «relata di notifica» neppure prodotto.

I poteri certificativi che competono all’avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell’attestazione di conformità, disancorata dalle produzioni documentali effettuate, e ciò vale evidentemente anche per la enfatizzata equiparazione al pubblico ufficiale.

Nessun rilievo ha quindi l’affermazione compiuta in sede di attestazione di conformità da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata al Comune in data 21.7.2018, poiché tale affermazione non era accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notifica; tale dichiarazione, quindi, non possiede una efficacia maggiore della dichiarazione ricognitiva dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata agli effetti di cui agli artt.325 e 326 c.p.c., formulata in sede di ricorso.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite, richiamata nella proposta di definizione anticipata, è infatti chiarissima nel precisare che «la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art. 369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370 c.p.c., comma 3, è funzionale all'immediato e diretto riscontro da parte del giudicante dell'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato» e che «l'improcedibilità... trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo… essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa….la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati (Cass.

SU n. 10648 del 2017).

Ed infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art.372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono.».

Le Sezioni Unite escludono infine qualsiasi rilievo alla ammissione della data di notifica da parte del controricorrente, a meno che questi non abbia a sua volta depositato con il controricorso la relata mancante.

Secondo le Sezioni Unite « il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell'improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente……».

11. Non rileva per le stesse ragioni la tardiva produzione della relata di notifica effettuata dal Comune ricorrente in data 21.3.2023 ben dopo la fase introduttiva del giudizio di legittimità e addirittura dopo aver ricevuto la proposta di definizione anticipata.

12. Per i motivi esposti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in favore delle controricorrenti, che si sono difese unitariamente.

Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c., regola questa, a cui, in questo caso non vi è ragione alcuna di derogare.

Il Comune deve quindi essere condannato al pagamento, a favore della controparte, ex art.96, comma 3, di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad €

3.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate nella somma di € 13.000 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 3.000 ex art.96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31105/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4874/2018 depositata il 13/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con atto di citazione notificato il 9.1.1985 la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Latina il Comune di Aprilia, esponendo di essere proprietaria di un’area di terreno occupata nell'anno 1979 dal Comune e da questo irreversibilmente trasformata con la realizzazione di un parco pubblico, senza che fosse intervenuto decreto di espropriazione, e che era stato annullato dal TAR del Lazio il decreto di occupazione, e chiese la condanna dell'ente territoriale convenuto al risarcimento dei danni subiti. Si oppose il Comune di Aprilia, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza n. 1591 del 28.6.2002 il Tribunale adito, accertata l’illegittimità dell’occupazione e la destinazione edilizia dell’area, accolse la domanda, condannando il Comune di Aprilia al pagamento della somma di € 1.371.855,86, oltre rivalutazione e interessi. 2. Avverso tale decisione propose appello il Comune di Aprilia, notificando il relativo atto, presso il difensore, non già alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], bensì alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], che, si costituì unitamente alla originaria attrice [OSCURATO:PERSONA] con unico atto, per eccepire preliminarmente la nullità dell'impugnazione e proporre appello incidentale tardivo. Con sentenza n. 1841 del 29.4.2008 la Corte di Appello di Roma dichiarò inammissibile tanto l'appello proposto dal Comune di Aprilia, in quanto notificato a società estranea al giudizio, quanto il gravame incidentale, per la sua ritenuta tardività. 3. Per la cassazione di tale decisione il Comune di Aprilia propose ricorso, affidato a due motivi. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione degli artt. 160, 163 e 164 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il Comune affermò che erroneamente sarebbe stata esclusa l'efficacia sanante della costituzione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in quanto, ancorché l'impugnazione fosse rivolta contro altra società, con denominazione del tutto simile, l'atto era stato notificato al difensore della parte costituita in primo grado. Con la seconda censura il Comune affermò la violazione delle norme sopra indicate sotto il profilo della possibilità di individuare, attraverso il tenore dell'atto, l'effettivo destinatario dell'atto di impugnazione, che, per altro, aveva conseguito il suo scopo, essendosi la controparte costituita. Si opposero le società intimate con controricorso, interponendo ricorso incidentale condizionato, sorretto da unico motivo, per sostenere che nell'ipotesi di accoglimento del ricorso di controparte e di riconoscimento, quindi, dell'efficacia sanante della costituzione nel giudizio di appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anche il gravame proposta dalla stessa in via incidentale avrebbe dovuto considerarsi tempestivamente proposto. Con sentenza n.2441 del 1.12.2015 la Corte di Cassazione accolse entrambi i ricorsi, cassò la sentenza impugnata e rinviò, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. 4. Debitamente riassunto il giudizio, la Corte di appello di Roma, giudice del rinvio, con sentenza n.4874 del 13.7.2018 ha accolto l’appello principale del Comune e l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di Aprilia a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 8.075.204,37 e la somma di € 1.211.278,80, oltre accessori e spese dell’intero giudizio, con la compensazione delle spese quanto alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, contestata dal Comune; ha confermato l’irreversibile trasformazione del fondo occupato, considerato di natura edificabile, alla stregua del previgente programma di fabbricazione, stante il carattere espropriativo del vincolo a parco pubblico imposto dal piano regolatore generale, per la cui attuazione era stata adottata la delibera del Consiglio Comunale n.77 del 5.9.1979 che aveva disposto l’occupazione d’urgenza con procedimento mai terminato; ha determinato il risarcimento alla stregua del valore venale del bene, tenuto conto della disposta consulenza tecnica; ha accordato altresì il risarcimento del danno conseguente all’occupazione senza titolo sino alla irreversibile trasformazione del bene. 5. Avverso la predetta sentenza, dichiarata notificata in data 21.7.2018, con atto notificato il 19.10.2018 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Aprilia, svolgendo cinque motivi. Con atto notificato il 28.11.2018 hanno proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. È stata formulata in data 9.3.2023 proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380- bis c.p.c. A tal fine il Consigliere delegato ha rilevato: «Il ricorrente indica il 21.7.2018 quale data di notifica del provvedimento impugnato. Nel fascicolo di ufficio non è stata rinvenuta copia della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, peraltro non indicata neppure tra i documenti depositati nell'elenco in calce al ricorso. Pertanto, si ravvisa l'improcedibilità del ricorso, per il mancato deposito contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022) .» Con atto in data 6.4.2023 il Comune di Aprilia, depositando nuova procura, ha chiesto tempestivamente la decisione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis, comma 2, cod.proc.civ. Con la predetta richiesta il Comune di Aprilia ha sostenuto che al pari della relazione di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, l’attestazione di conformità effettuata dagli avvocati in qualità di pubblici ufficiali ai sensi della legge 53 del 1994 è assistita anch’essa da pubblica fede, fino a querela di falso, e che la piena equivalenza, a tali fini, dei suddetti atti pubblici assume rilevanza dirimente, in ordine alla valutazione della procedibilità del ricorso. Il ricorrente ricorda che secondo l’art.9, comma 1-bis, della legge 21.1.1994 n.53, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82. Il successivo comma 1-ter dispone che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. Inoltre l'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Poiché l’attestazione di un pubblico ufficiale, nell’esercizio legittimo di una speciale funzione pubblica, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che egli attesti avvenuti in sua presenza e/o da lui immediatamente percepiti, ciò assumerebbe rilievo anche per l’attestazione fatta dall’avvocato quale pubblico ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 9 della L. 53/1994. Secondo il ricorrente, dunque, il potere di attestazione non sarebbe limitato alla mera conformità degli atti, bensì si estenderebbe a tutto ciò che viene dichiarato all’interno dell’attestazione, come fatto di cui l’avvocato/pubblico ufficiale acquisisce diretta cognizione, per il tramite di strumenti telematici in sua esclusiva disponibilità, ivi compresa la data di notifica della sentenza ricevuta a mezzo p.e.c. Nel caso in questione, quindi, l’avvenuto deposito, entro il termine indicato dall'art. 369, comma 1, c.p.c., dell’attestazione di conformità, effettuata dal difensore del ricorrente, con i poteri conferitigli dall’art. 9, commi 1-bis e 1 - ter della L.53/1994, della sentenza alla copia «notificata a mezzo p.e.c. in data 21.07.2018» costituirebbe elemento idoneo ad escludere la sanzione dell’improcedibilità. Il Comune di Aprilia e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno presentato memoria rispettivamente in data 14.09.2023 e 16.09.2023. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorrente non contesta di non aver depositato, come rilevato nella proposta di definizione anticipata, la relazione di notificazione del provvedimento impugnato, non indicata neppure tra i documenti depositati nell'elenco in calce al ricorso. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso, per il mancato deposito contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022). 7. Il ricorso non supera neppure la cosiddetta «prova di resistenza» perché la sentenza è stata pubblicata il 13.7.2018 e il ricorso è stato notificato solo il 19.10.2018 e quindi, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, data prima della quale materialmente la sentenza non avrebbe potuto essere stata notificata. È stato infatti precisato che pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. (Sez. 6- 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez.6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; nonché punto 4.2 della sentenza 21349/2022 delle Sezioni Unite). 8. Come si è esposto in precedenza, il Comune di Aprilia sostiene in diritto l’equipollenza della affermazione della data di notifica della sentenza impugnata contenuta nella relata di notifica del ricorso redatta ed effettuata dal difensore notificante ai sensi della legge n.53 del 1994, poiché questa affermazione proverrebbe da un soggetto dotato al riguardo di poteri certificativi di pubblico ufficiale facenti fede sino a querela di falso. La tesi così propugnata non può certamente essere condivisa. 9. La legge 21.1.1994, n. 53 e successive modifiche e integrazioni concerne la facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. [OSCURATO:PERSONA].1 prevede che l'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della stessa legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20.11.1982, n. 890, o a mezzo di posta elettronica certificata (in tal caso senza necessità di autorizzazione del consiglio dell’ordine)salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. L’art.3, comma 1, lettera a), della legge dispone che il notificante procedente debba scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto. L’art.6, specificamente invocato dal ricorrente, stabilisce che l'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bise 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. L’art.9, commi 1-bis e 1 - ter , dispongono che qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. 10. Il punto essenziale, secondo il ricorrente, è che all’atto del deposito del ricorso, è stata depositata, in allegato alla copia analogica della sentenza notificata a mezzo p.e.c., l’attestazione di conformità, effettuata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con i poteri conferitigli dall’art. 9, commi 1-bise 1- ter, della legge 53/1994, della sentenza alla copia «notificata a mezzo p.e.c. in data 21.07.2018». Il ricorrente non ha tuttavia prodotto le copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle relative ricevute, del legale di controparte che aveva notificato la sentenza impugnata nella dichiarata data del 21.7.2018 e ha formulato l’attestazione di conformità esclusivamente con riguardo al documento «sentenza» e non già al documento «relata di notifica» neppure prodotto. I poteri certificativi che competono all’avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell’attestazione di conformità, disancorata dalle produzioni documentali effettuate, e ciò vale evidentemente anche per la enfatizzata equiparazione al pubblico ufficiale. Nessun rilievo ha quindi l’affermazione compiuta in sede di attestazione di conformità da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata al Comune in data 21.7.2018, poiché tale affermazione non era accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notifica; tale dichiarazione, quindi, non possiede una efficacia maggiore della dichiarazione ricognitiva dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata agli effetti di cui agli artt.325 e 326 c.p.c., formulata in sede di ricorso. La giurisprudenza delle Sezioni Unite, richiamata nella proposta di definizione anticipata, è infatti chiarissima nel precisare che «la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art. 369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370 c.p.c., comma 3, è funzionale all'immediato e diretto riscontro da parte del giudicante dell'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato» e che «l'improcedibilità... trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo… essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa….la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati (Cass. SU n. 10648 del 2017). Ed infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art.372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono.». Le Sezioni Unite escludono infine qualsiasi rilievo alla ammissione della data di notifica da parte del controricorrente, a meno che questi non abbia a sua volta depositato con il controricorso la relata mancante. Secondo le Sezioni Unite « il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell'improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente……». 11. Non rileva per le stesse ragioni la tardiva produzione della relata di notifica effettuata dal Comune ricorrente in data 21.3.2023 ben dopo la fase introduttiva del giudizio di legittimità e addirittura dopo aver ricevuto la proposta di definizione anticipata. 12. Per i motivi esposti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in favore delle controricorrenti, che si sono difese unitariamente. Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c., regola questa, a cui, in questo caso non vi è ragione alcuna di derogare. Il Comune deve quindi essere condannato al pagamento, a favore della controparte, ex art.96, comma 3, di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 3.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate nella somma di € 13.000 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 3.000 ex art.96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d
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