CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46312/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 12/01/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Catania in data 03/07/2015 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di appropriazione indebita. L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità; erronea indicazione in imputazione della somma oggetto di appropriazione indebita, erroneamente indicati in euro 15.000 in luogo di quella di euro 1.500 (primo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. (terzo motivo). Il ricorso è inammissibile. Con riferimento alla prima parte del primo aspecifico motivo di ricorso, evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute ìnfondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass,; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale ha ritenuto che le emergenze processuali comprovino appieno "che l'imputata ha trattenuto consapevolmente la somma pur non trattandosi di caparra confirmatoria né essendo essa oggetto dì apposita clausola contrattuale. E' evidente che la questione non integra un inadempimento civilistico e che a nessun titolo la somma poteva e doveva essere trattenuta dall'imputata. Sussiste ed è pienamente integrato l'elemento dell'ingiusto profitto così come palese è la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'imputata si è appropriata della somma, richiestagli in restituzione dalla persona offesa, non restituendola e operando così una indebita interversione del possesso ...". L'errore materiale incorso nel capo d'imputazione, non determinante nullità, potrà essere emendato in sede esecutiva. Aspecìfico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in presenza di fatto non considerabile dì particolare tenuità, a ragione dell'entità della somma oggetto di appropriazione. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il terzo motivo. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena in ragione delle modalità dell'azione, dell'intensità del dolo e della spregiudicatezza con cui l'imputata ha agito. e Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichìara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]