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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:96
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997J0090 - IT Avis juridique important | 61997J0090 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 febbraio 1999. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - Previdenza sociale - Sussidio integrativo - Presupposti per la concessione - Residenza abituale. - [OSCURATO:PERSONA]90/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01075 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni speciali a carattere non contributivo - Regime di coordinamento previsto dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 - Diritto alle prestazioni subordinato ad un requisito di residenza - Residenza abituale che implica, oltre all'intenzione di risiedere, un periodo consistente di residenza - Inammissibilità [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. h), e 10 bis] [OSCURATO:PERSONA] combinato disposto dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 1247/92, e dell'art. 1, lett. h), del medesimo regolamento osta a che, qualora una persona si sia avvalsa del diritto alla libera circolazione per stabilirsi in un altro Stato membro in cui ha lavorato e stabilito la residenza abituale e ritorni nello Stato membro di origine in cui risiede con la famiglia per cercarvi un lavoro, quest'ultimo subordini l'erogazione di una prestazione di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 ad una condizione di residenza abituale in questo Stato che implichi, oltre all'intenzione di risiedervi, un periodo consistente di residenza.

Infatti la durata della residenza nello Stato in cui si chiede il versamento della prestazione non può essere considerata un elemento costitutivo della nozione di residenza ai sensi dell'art. 10 bis del medesimo regolamento. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-90/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE,

LA CORTE

(Quinta Sezione), composta dai signori P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, J.C.

Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. Saggio cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], QC, su incarico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], solicitor; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor John E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], QC; - per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], del governo del [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione all'udienza del 24 marzo 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 settembre 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 25 febbraio 1997, giunta alla Corte il 3 marzo seguente, il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 48 del medesimo Trattato. 2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino britannico, e l'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla concessione dell'income support (sussidio integrativo; in prosieguo: l'«IS») previsto dalla normativa britannica relativamente al periodo 5 gennaio - 3 marzo 1995.

La normativa nazionale 3 Ai sensi dell'art. 124, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1992 (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni previdenziali; in prosieguo: la «legge del 1992»): «1) [OSCURATO:PERSONA] ha diritto all'IS la persona

a) che abbia compiuto il diciottesimo anno di età o, in determinate circostanze e per un determinato periodo, abbia compiuto il sedicesimo anno di età ovvero rientri nel novero delle persone cui si applica l'art. 125, n. 1, di cui appresso;

b) che non abbia redditi o il cui reddito non superi l'importo prescritto;

c) che non svolga attività lavorativa retribuita e, se fa parte di un nucleo familiare unito da matrimonio o meno, l'altro membro del nucleo familiare non svolga un'attività del genere, e,

d) salvo nei casi previsti,

i) che sia disponibile sul mercato del lavoro e sia attivamente alla ricerca di un'attività lavorativa; ii) che non segua corsi d'istruzione scolastica a tal fine». 4 Ai sensi dell'art. 134, n. 1, della legge del 1992, non ha diritto all'IS chi possiede un capitale superiore ad un determinato livello. 5 L'[OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations 1987 (regolamento generale del 1987 sull'IS), nella versione in vigore al momento dei fatti di cui al processo a quo (in prosieguo: la «legge modificata del 1987»), definisce fra l'altro il reddito e il capitale, il conteggio dell'«importo prescritto» e i presupposti che devono ricorrere per la titolarità del diritto di cui all'art. 124, n. 1, della legge del 1992. 6 Per le «persone dall'estero», l'art. 21, n. 1, della legge modificata del 1987 prevede un «importo prescritto» pari a zero.

L'espressione «persona dall'estero» è definita all'art. 21, n. 3, della medesima legge.

Con effetto 1_ agosto 1994, è stata aggiunta la seguente definizione: «Per "persona dall'estero" s'intende altresì un richiedente che non risieda abitualmente nel [OSCURATO:PERSONA], nella Repubblica d'Irlanda, nelle isole del Canale o nell'isola di Man, ma sotto questo aspetto nessun richiedente sarà considerato come non residente abitualmente nel [OSCURATO:PERSONA] qualora

a) sia un lavoratore ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68 o del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1251/70 ovvero un soggetto avente il diritto di risiedere nel [OSCURATO:PERSONA] conformemente alla direttiva del Consiglio 68/360/CEE o alla direttiva del Consiglio 73/148/CEE; o

b) sia un profugo ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa allo status dei rifugiati adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, come ampliata dall'art. 1, n. 2, del protocollo relativo allo status dei rifugiati redatto a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967; o

c) sia una persona eccezionalmente autorizzata a rimanere nel [OSCURATO:PERSONA] dal Secretary of State».

La normativa comunitaria 7 Ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»): «Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:

a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure

b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati». 8 L'art. 10 bis, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue: «1.

Nonostante l'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis.

Tali prestazioni sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza.

2. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro». 9 L'IS è citato nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71. 10 Infine, ai sensi dell'art. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, il termine «residenza» indica la dimora abituale.

Il processo a quo 11 Dall'ordinanza di rinvio emerge che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato in Francia nel settore del turismo dal 1980 al 1988, pur continuando a versare i contributi alla [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ambito della sua attività lavorativa si è recato di frequente in Francia e verso la fine di tale periodo è rientrato raramente nel [OSCURATO:PERSONA]. 12 Dopo essere stato licenziato nel 1988 e aver lavorato durante sei mesi nel [OSCURATO:PERSONA], è ritornato in Francia dove ha occupato diversi posti di lavoro a tempo determinato nel settore dei media, la maggior parte dei quali erano stati pubblicizzati nella stampa britannica e uno dei quali comportava un periodo di tirocinio nel [OSCURATO:PERSONA]. 13 Il signor [OSCURATO:PERSONA] è stato licenziato alla fine del 1994 a causa del fallimento del datore di lavoro per insolvenza di quest'ultimo relativamente al pagamento dei contributi previdenziali per i suoi dipendenti. 14 Dopo aver cercato invano un lavoro in Francia, il signor [OSCURATO:PERSONA] è ritornato nel [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 1995 ove risiede presso il fratello.

Ha dichiarato che non intende più accettare un lavoro che implichi un soggiorno prolungato all'estero e il 9 gennaio 1995 ha presentato una domanda presso l'[OSCURATO:PERSONA] onde ottenere l'erogazione dell'IS. 15 L'[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che dal 9 gennaio 1995 il signor [OSCURATO:PERSONA] possedeva i requisiti per la concessione dell'IS, quali risultano dall'art. 124, n. 1, della legge del 1992.

Tuttavia, poiché non soddisfaceva il criterio della residenza abituale ai sensi della normativa nazionale, rientrava nella definizione di «persona dall'estero» di cui all'art. 21, n. 3, della legge modificata del 1987 e non aveva quindi diritto all'IS.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. 16 Quest'ultimo ha accolto il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi aveva dimostrato di voler stabilire la propria residenza abituale nel [OSCURATO:PERSONA] sin dal 5 gennaio 1995, data in cui aveva presentato la domanda di IS.

Il presidente del detto organo giurisdizionale ha però autorizzato l'[OSCURATO:PERSONA] a interporre appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. 17 Secondo quest'ultimo, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare non solo la questione se il signor [OSCURATO:PERSONA] avesse la ferma intenzione di risiedere nel [OSCURATO:PERSONA], ma anche se fosse trascorso un periodo consistente di residenza.

Ha sottolineato che la nozione di residenza abituale ai sensi della normativa britannica implicava un periodo consistente di residenza nel [OSCURATO:PERSONA] oltre all'intenzione confermata di risiedervi.

Nel caso di specie ha concluso che il ricorrente era divenuto residente britannico nel [OSCURATO:PERSONA] dopo otto settimane di presenza in questo Stato, cioè dal 4 marzo 1995, con esclusione quindi del periodo 9 gennaio 1995 - 3 marzo 1995. 18 Per quanto riguarda quest'ultimo periodo, l'applicazione della legge modificata del 1987 comporterebbe che il signor [OSCURATO:PERSONA] non ha diritto all'IS.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA] occorre però esaminare se gli argomenti presentati con riferimento al diritto comunitario non conducano ad un risultato diverso. 19 A questo proposito osserva che l'IS non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, poiché la detta indennità non è sufficientemente connessa ad uno dei rischi previsti dal detto articolo.

Secondo il giudice a quo ciò non implica però che una disposizione come quella controversa nel processo a quo, la quale priva un lavoratore migrante dei vantaggi di cui fruiscono i lavoratori non migranti, non sia in contrasto con l'art. 48 del Trattato. 20 Pertanto il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione: «Qualora una persona abbia lavorato e risieduto abitualmente in uno Stato membro e si sia poi avvalsa del diritto alla libera circolazione dei lavoratori per stabilirsi in un altro Stato membro nel quale ha lavorato e risieduto abitualmente ed infine rientri nel primo Stato membro per cercare un lavoro, se sia compatibile con le prescrizioni dell'art. 48 del Trattato di Roma il fatto che il primo Stato membro imponga la condizione di residenza abituale (che implica la maturazione di un consistente periodo di residenza in detto Stato) per conseguire il diritto ad una prestazione statale generale non contributiva, subordinata ai mezzi di sussistenza, che presenti le caratteristiche del sussidio integrativo britannico ("income support")». 21 Va rilevato anzitutto che, sebbene la questione pregiudiziale riguardi l'interpretazione dell'art. 48 del Trattato, occorre stabilire anzitutto, come del resto è stato affermato dalla Commissione, se le disposizioni del regolamento n. 1408/71 non consentano di fornire al giudice a quo gli elementi necessari a dirimere la controversia sottopostagli. 22 A questo proposito si deve osservare che una persona come il signor [OSCURATO:PERSONA] rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 essendo accertato il suo assoggettamento, in quanto lavoratore subordinato, ai regimi previdenziali britannico e francese. 23 Ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 le persone alle quali si applica tale regolamento fruiscono delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'art. 4, n. 2 bis, conformemente alle norme di coordinamento da esso previste, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. 24 Una prestazione come l'IS, in ragione del fatto che figura nell'allegato II bis, è disciplinata dalle norme di coordinamento dell'art. 10 bis e, quindi, configura una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis (v., in tal senso, sentenze 4 novembre 1997, causa C-20/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6057, punto 32, e 11 giugno 1998, causa C-297/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3467, punto 33). 25 Conformemente all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, il versamento di una prestazione come l'IS è subordinata alla residenza dell'interessato nel territorio dello Stato la cui normativa dà diritto alla detta prestazione. 26 A questo proposito si deve rilevare che, in forza della legge modificata del 1987, così come interpretata dal giudice a quo, il requisito della residenza abituale è soddisfatto se il richiedente ha la ferma intenzione di risiedere nel [OSCURATO:PERSONA] e se inoltre vi ha risieduto durante un periodo consistente, che varia a seconda di ogni fattispecie. 27 Non è contestato che nel processo a quo l'interessato aveva l'intenzione, al momento della presentazione della domanda di IS, di risiedere nel [OSCURATO:PERSONA].

Le parti controvertono invece in ordine al requisito supplementare di un periodo consistente di residenza che è stato fissato, nel caso del signor [OSCURATO:PERSONA], in otto settimane nel corso delle quali non ha quindi potuto fruire dell'IS in forza della sola normativa britannica. 28 Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, il termine «residenza» ai sensi di tale regolamento «indica la dimora abituale» ed ha quindi portata comunitaria. 29 A questo proposito la nozione di «Stato membro nel quale esse risiedono» di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 si riferisce allo Stato in cui le persone interessate risiedono abitualmente ed in cui si trova altresì il centro principale dei loro interessi; in tale contesto occorre prendere in considerazione in modo particolare la situazione familiare del lavoratore, i motivi che lo hanno indotto a trasferirsi, la durata e la continuità della residenza, il fatto di disporre eventualmente di un posto di lavoro stabile e l'intenzione del lavoratore quale si può desumere da tutte queste circostanze [v., mutatis mutandis, per quanto riguarda l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71, sentenze 17 febbraio 1977, causa 76/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 315, punti 17-20, e 8 luglio 1992, causa C-102/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4341, punti 21 e 23]. 30 Nell'ambito di tale esame la durata della residenza nello Stato in cui si chiede il versamento della prestazione controversa non può però essere considerato un elemento costitutivo della nozione di residenza ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71.

In particolare, qualora il lavoratore, come nella fattispecie su cui verte il processo a quo, dopo essersi avvalso del diritto alla libera circolazione ed essere poi ritornato nello Stato di origine, abbia chiaramente manifestato, all'atto della domanda di IS, l'intenzione di risiedere nello Stato di origine nel quale vivono i familiari, pur accettando eventualmente trasferimenti occasionali in altri Stati membri nell'ambito di future attività lavorative, non si può ritenere che non abbia soddisfatto il requisito di residenza ai sensi dell'art. 10 bis solo perché la durata della residenza nello Stato di origine non è sufficiente. 31 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritiene però che il signor [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71, avrebbe potuto fruire, alle condizioni ivi previste, di prestazioni di disoccupazione in forza della normativa francese per un periodo massimo di tre mesi dal giorno in cui ha lasciato la Francia, ed avrebbe quindi potuto fruire di tali prestazioni durante tutto il periodo ritenuto necessario per essere considerato residente abituale ai sensi della normativa britannica.

Il fatto che il suo datore di lavoro non abbia versato contributi all'ente competente non avrebbe dovuto pregiudicare i suoi diritti, atteso che l'art. 7 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari a garantire che il mancato pagamento ai loro enti previdenziali di contributi dovuti dal datore di lavoro, prima dell'insorgere dell'insolvenza di quest'ultimo, non leda i diritti a prestazioni del lavoratore subordinato nei confronti dei detti enti previdenziali nei limiti in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati. 32 A questo proposito basti osservare che le citate disposizioni non possono avere nessuna incidenza sull'interpretazione della nozione di residenza conformemente al regime di coordinamento istituito dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71. 33 Ciò premesso, e senza che occorra esaminare l'incidenza dell'art. 48 del Trattato sulla soluzione della controversia di cui al processo a quo, si deve dichiarare che il combinato disposto dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 e dell'art. 1, lett. h), del medesimo regolamento osta a che, qualora una persona si sia avvalsa del diritto alla libera circolazione per stabilirsi in un altro Stato membro in cui ha lavorato e stabilito la residenza abituale e ritorni nello Stato membro di origine in cui risiede con la famiglia per cercarvi un lavoro, quest'ultimo subordini l'erogazione di una prestazione di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 ad una condizione di residenza abituale in questo Stato che implichi, oltre all'intenzione di risiedervi, un periodo consistente di residenza.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 34 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 25 febbraio 1997, dichiara: Il combinato disposto dell'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, e dell'art. 1, lett. h), del medesimo regolamento osta a che, qualora una persona si sia avvalsa del diritto alla libera circolazione per stabilirsi in un altro Stato membro in cui ha lavorato e stabilito la residenza abituale e ritorni nello Stato membro di origine in cui risiede con la famiglia per cercarvi un lavoro, quest'ultimo subordini l'erogazione di una prestazione di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 ad una condizione di residenza abituale in questo Stato che implichi, oltre all'intenzione di risiedervi, un periodo consistente di residenza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997J0090 - IT Avis juridique important | 61997J0090 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 febbraio 1999. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - Previdenza sociale - Sussidio integrativo - Presupposti per la concessione - Residenza abituale. - [OSCURATO:PERSONA]90/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01075 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni speciali a carattere non contributivo - Regime di coordinamento previsto dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 - Diritto alle prestazioni subordinato ad un requisito di residenza - Residenza abituale che implica, oltre all'intenzione di risiedere, un periodo consistente di residenza - Inammissibilità [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. h), e 10 bis] [OSCURATO:PERSONA] combinato disposto dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 1247/92, e dell'art. 1, lett. h), del medesimo regolamento osta a che, qualora una persona si sia avvalsa del diritto alla libera circolazione per stabilirsi in un altro Stato membro in cui ha lavorato e stabilito la residenza abituale e ritorni nello Stato membro di origine in cui risiede con la famiglia per cercarvi un lavoro, quest'ultimo subordini l'erogazione di una prestazione di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 ad una condizione di residenza abituale in questo Stato che implichi, oltre all'intenzione di risiedervi, un periodo consistente di residenza. Infatti la durata della residenza nello Stato in cui si chiede il versamento della prestazione non può essere considerata un elemento costitutivo della nozione di residenza ai sensi dell'art. 10 bis del medesimo regolamento. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-90/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. Saggio cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], QC, su incarico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], solicitor; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor John E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], QC; - per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], del governo del [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione all'udienza del 24 marzo 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 settembre 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 25 febbraio 1997, giunta alla Corte il 3 marzo seguente, il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 48 del medesimo Trattato. 2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino britannico, e l'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla concessione dell'income support (sussidio integrativo; in prosieguo: l'«IS») previsto dalla normativa britannica relativamente al periodo 5 gennaio - 3 marzo 1995. La normativa nazionale 3 Ai sensi dell'art. 124, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1992 (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni previdenziali; in prosieguo: la «legge del 1992»): «1) [OSCURATO:PERSONA] ha diritto all'IS la persona a) che abbia compiuto il diciottesimo anno di età o, in determinate circostanze e per un determinato periodo, abbia compiuto il sedicesimo anno di età ovvero rientri nel novero delle persone cui si applica l'art. 125, n. 1, di cui appresso; b) che non abbia redditi o il cui reddito non superi l'importo prescritto; c) che non svolga attività lavorativa retribuita e, se fa parte di un nucleo familiare unito da matrimonio o meno, l'altro membro del nucleo familiare non svolga un'attività del genere, e, d) salvo nei casi previsti, i) che sia disponibile sul mercato del lavoro e sia attivamente alla ricerca di un'attività lavorativa; ii) che non segua corsi d'istruzione scolastica a tal fine». 4 Ai sensi dell'art. 134, n. 1, della legge del 1992, non ha diritto all'IS chi possiede un capitale superiore ad un determinato livello. 5 L'[OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations 1987 (regolamento generale del 1987 sull'IS), nella versione in vigore al momento dei fatti di cui al processo a quo (in prosieguo: la «legge modificata del 1987»), definisce fra l'altro il reddito e il capitale, il conteggio dell'«importo prescritto» e i presupposti che devono ricorrere per la titolarità del diritto di cui all'art. 124, n. 1, della legge del 1992. 6 Per le «persone dall'estero», l'art. 21, n. 1, della legge modificata del 1987 prevede un «importo prescritto» pari a zero. L'espressione «persona dall'estero» è definita all'art. 21, n. 3, della medesima legge. Con effetto 1_ agosto 1994, è stata aggiunta la seguente definizione: «Per "persona dall'estero" s'intende altresì un richiedente che non risieda abitualmente nel [OSCURATO:PERSONA], nella Repubblica d'Irlanda, nelle isole del Canale o nell'isola di Man, ma sotto questo aspetto nessun richiedente sarà considerato come non residente abitualmente nel [OSCURATO:PERSONA] qualora a) sia un lavoratore ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68 o del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1251/70 ovvero un soggetto avente il diritto di risiedere nel [OSCURATO:PERSONA] conformemente alla direttiva del Consiglio 68/360/CEE o alla direttiva del Consiglio 73/148/CEE; o b) sia un profugo ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa allo status dei rifugiati adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, come ampliata dall'art. 1, n. 2, del protocollo relativo allo status dei rifugiati redatto a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967; o c) sia una persona eccezionalmente autorizzata a rimanere nel [OSCURATO:PERSONA] dal Secretary of State». La normativa comunitaria 7 Ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»): «Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano: a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati». 8 L'art. 10 bis, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue: «1. Nonostante l'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza. 2. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro». 9 L'IS è citato nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71. 10 Infine, ai sensi dell'art. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, il termine «residenza» indica la dimora abituale. Il processo a quo 11 Dall'ordinanza di rinvio emerge che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato in Francia nel settore del turismo dal 1980 al 1988, pur continuando a versare i contributi alla [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito della sua attività lavorativa si è recato di frequente in Francia e verso la fine di tale periodo è rientrato raramente nel [OSCURATO:PERSONA]. 12 Dopo essere stato licenziato nel 1988 e aver lavorato durante sei mesi nel [OSCURATO:PERSONA], è ritornato in Francia dove ha occupato diversi posti di lavoro a tempo determinato nel settore dei media, la maggior parte dei quali erano stati pubblicizzati nella stampa britannica e uno dei quali comportava un periodo di tirocinio nel [OSCURATO:PERSONA]. 13 Il signor [OSCURATO:PERSONA] è stato licenziato alla fine del 1994 a causa del fallimento del datore di lavoro per insolvenza di quest'ultimo relativamente al pagamento dei contributi previdenziali per i suoi dipendenti. 14 Dopo aver cercato invano un lavoro in Francia, il signor [OSCURATO:PERSONA] è ritornato nel [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 1995 ove risiede presso il fratello. Ha dichiarato che non intende più accettare un lavoro che implichi un soggiorno prolungato all'estero e il 9 gennaio 1995 ha presentato una domanda presso l'[OSCURATO:PERSONA] onde ottenere l'erogazione dell'IS. 15 L'[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che dal 9 gennaio 1995 il signor [OSCURATO:PERSONA] possedeva i requisiti per la concessione dell'IS, quali risultano dall'art. 124, n. 1, della legge del 1992. Tuttavia, poiché non soddisfaceva il criterio della residenza abituale ai sensi della normativa nazionale, rientrava nella definizione di «persona dall'estero» di cui all'art. 21, n. 3, della legge modificata del 1987 e non aveva quindi diritto all'IS. Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. 16 Quest'ultimo ha accolto il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi aveva dimostrato di voler stabilire la propria residenza abituale nel [OSCURATO:PERSONA] sin dal 5 gennaio 1995, data in cui aveva presentato la domanda di IS. Il presidente del detto organo giurisdizionale ha però autorizzato l'[OSCURATO:PERSONA] a interporre appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. 17 Secondo quest'ultimo, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare non solo la questione se il signor [OSCURATO:PERSONA] avesse la ferma intenzione di risiedere nel [OSCURATO:PERSONA], ma anche se fosse trascorso un periodo consistente di residenza. Ha sottolineato che la nozione di residenza abituale ai sensi della normativa britannica implicava un periodo consistente di residenza nel [OSCURATO:PERSONA] oltre all'intenzione confermata di risiedervi. Nel caso di specie ha concluso che il ricorrente era divenuto residente britannico nel [OSCURATO:PERSONA] dopo otto settimane di presenza in questo Stato, cioè dal 4 marzo 1995, con esclusione quindi del periodo 9 gennaio 1995 - 3 marzo 1995. 18 Per quanto riguarda quest'ultimo periodo, l'applicazione della legge modificata del 1987 comporterebbe che il signor [OSCURATO:PERSONA] non ha diritto all'IS. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] occorre però esaminare se gli argomenti presentati con riferimento al diritto comunitario non conducano ad un risultato diverso. 19 A questo proposito osserva che l'IS non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, poiché la detta indennità non è sufficientemente connessa ad uno dei rischi previsti dal detto articolo. Secondo il giudice a quo ciò non implica però che una disposizione come quella controversa nel processo a quo, la quale priva un lavoratore migrante dei vantaggi di cui fruiscono i lavoratori non migranti, non sia in contrasto con l'art. 48 del Trattato. 20 Pertanto il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione: «Qualora una persona abbia lavorato e risieduto abitualmente in uno Stato membro e si sia poi avvalsa del diritto alla libera circolazione dei lavoratori per stabilirsi in un altro Stato membro nel quale ha lavorato e risieduto abitualmente ed infine rientri nel primo Stato membro per cercare un lavoro, se sia compatibile con le prescrizioni dell'art. 48 del Trattato di Roma il fatto che il primo Stato membro imponga la condizione di residenza abituale (che implica la maturazione di un consistente periodo di residenza in detto Stato) per conseguire il diritto ad una prestazione statale generale non contributiva, subordinata ai mezzi di sussistenza, che presenti le caratteristiche del sussidio integrativo britannico ("income support")». 21 Va rilevato anzitutto che, sebbene la questione pregiudiziale riguardi l'interpretazione dell'art. 48 del Trattato, occorre stabilire anzitutto, come del resto è stato affermato dalla Commissione, se le disposizioni del regolamento n. 1408/71 non consentano di fornire al giudice a quo gli elementi necessari a dirimere la controversia sottopostagli. 22 A questo proposito si deve osservare che una persona come il signor [OSCURATO:PERSONA] rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 essendo accertato il suo assoggettamento, in quanto lavoratore subordinato, ai regimi previdenziali britannico e francese. 23 Ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 le persone alle quali si applica tale regolamento fruiscono delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'art. 4, n. 2 bis, conformemente alle norme di coordinamento da esso previste, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. 24 Una prestazione come l'IS, in ragione del fatto che figura nell'allegato II bis, è disciplinata dalle norme di coordinamento dell'art. 10 bis e, quindi, configura una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis (v., in tal senso, sentenze 4 novembre 1997, causa C-20/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6057, punto 32, e 11 giugno 1998, causa C-297/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3467, punto 33). 25 Conformemente all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, il versamento di una prestazione come l'IS è subordinata alla residenza dell'interessato nel territorio dello Stato la cui normativa dà diritto alla detta prestazione. 26 A questo proposito si deve rilevare che, in forza della legge modificata del 1987, così come interpretata dal giudice a quo, il requisito della residenza abituale è soddisfatto se il richiedente ha la ferma intenzione di risiedere nel [OSCURATO:PERSONA] e se inoltre vi ha risieduto durante un periodo consistente, che varia a seconda di ogni fattispecie. 27 Non è contestato che nel processo a quo l'interessato aveva l'intenzione, al momento della presentazione della domanda di IS, di risiedere nel [OSCURATO:PERSONA]. Le parti controvertono invece in ordine al requisito supplementare di un periodo consistente di residenza che è stato fissato, nel caso del signor [OSCURATO:PERSONA], in otto settimane nel corso delle quali non ha quindi potuto fruire dell'IS in forza della sola normativa britannica. 28 Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, il termine «residenza» ai sensi di tale regolamento «indica la dimora abituale» ed ha quindi portata comunitaria. 29 A questo proposito la nozione di «Stato membro nel quale esse risiedono» di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 si riferisce allo Stato in cui le persone interessate risiedono abitualmente ed in cui si trova altresì il centro principale dei loro interessi; in tale contesto occorre prendere in considerazione in modo particolare la situazione familiare del lavoratore, i motivi che lo hanno indotto a trasferirsi, la durata e la continuità della residenza, il fatto di disporre eventualmente di un posto di lavoro stabile e l'intenzione del lavoratore quale si può desumere da tutte queste circostanze [v., mutatis mutandis, per quanto riguarda l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71, sentenze 17 febbraio 1977, causa 76/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 315, punti 17-20, e 8 luglio 1992, causa C-102/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4341, punti 21 e 23]. 30 Nell'ambito di tale esame la durata della residenza nello Stato in cui si chiede il versamento della prestazione controversa non può però essere considerato un elemento costitutivo della nozione di residenza ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71. In particolare, qualora il lavoratore, come nella fattispecie su cui verte il processo a quo, dopo essersi avvalso del diritto alla libera circolazione ed essere poi ritornato nello Stato di origine, abbia chiaramente manifestato, all'atto della domanda di IS, l'intenzione di risiedere nello Stato di origine nel quale vivono i familiari, pur accettando eventualmente trasferimenti occasionali in altri Stati membri nell'ambito di future attività lavorative, non si può ritenere che non abbia soddisfatto il requisito di residenza ai sensi dell'art. 10 bis solo perché la durata della residenza nello Stato di origine non è sufficiente. 31 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritiene però che il signor [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71, avrebbe potuto fruire, alle condizioni ivi previste, di prestazioni di disoccupazione in forza della normativa francese per un periodo massimo di tre mesi dal giorno in cui ha lasciato la Francia, ed avrebbe quindi potuto fruire di tali prestazioni durante tutto il periodo ritenuto necessario per essere considerato residente abituale ai sensi della normativa britannica. Il fatto che il suo datore di lavoro non abbia versato contributi all'ente competente non avrebbe dovuto pregiudicare i suoi diritti, atteso che l'art. 7 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari a garantire che il mancato pagamento ai loro enti previdenziali di contributi dovuti dal datore di lavoro, prima dell'insorgere dell'insolvenza di quest'ultimo, non leda i diritti a prestazioni del lavoratore subordinato nei confronti dei detti enti previdenziali nei limiti in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati. 32 A questo proposito basti osservare che le citate disposizioni non possono avere nessuna incidenza sull'interpretazione della nozione di residenza conformemente al regime di coordinamento istituito dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71. 33 Ciò premesso, e senza che occorra esaminare l'incidenza dell'art. 48 del Trattato sulla soluzione della controversia di cui al processo a quo, si deve dichiarare che il combinato disposto dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 e dell'art. 1, lett. h), del medesimo regolamento osta a che, qualora una persona si sia avvalsa del diritto alla libera circolazione per stabilirsi in un altro Stato membro in cui ha lavorato e stabilito la residenza abituale e ritorni nello Stato membro di origine in cui risiede con la famiglia per cercarvi un lavoro, quest'ultimo subordini l'erogazione di una prestazione di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 ad una condizione di residenza abituale in questo Stato che implichi, oltre all'intenzione di risiedervi, un periodo consistente di residenza. Decisione relativa alle spese Sulle spese 34 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 25 febbraio 1997, dichiara: Il combinato disposto dell'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, e dell'art. 1, lett. h), del medesimo regolamento osta a che, qualora una persona si sia avvalsa del diritto alla libera circolazione per stabilirsi in un altro Stato membro in cui ha lavorato e stabilito la residenza abituale e ritorni nello Stato membro di origine in cui risiede con la famiglia per cercarvi un lavoro, quest'ultimo subordini l'erogazione di una prestazione di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 ad una condizione di residenza abituale in questo Stato che implichi, oltre all'intenzione di risiedervi, un periodo consistente di residenza.
Sentenza Corte di giustizia UE/1999 — Fons Iuris — Fons Iuris