CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla posizione del ROSE !lini perché il fatto non sussiste; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 16 maggio 2017 pronunciata, a seguito della riunione di due processi, dal Tribunale di Lucca che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti ai capi A), D), E), F) e per il delitto di appropriazione indebita di cui al capo G) del decreto che dispone il giudizio datato 18 aprile 2011 e, applicate l'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 in relazione alle pluralità di condotte concernenti la medesima società dichiarata fallita e la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati relativi a società diverse, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il Tribunale di Lucca, con la medesima sentenza, aveva pure affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo B) del decreto che dispone il giudizio datato 8 novembre 2011 e [OSCURATO:PERSONA] per il solo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo C) del medesimo decreto che dispone il giudizio e, applicata a quest'ultimo la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Pieraccini per il delitto di cui al capo G) perché estinto per prescrizione e ha assolto il medesimo dall'imputazione relativa ad una delle condotte distrattive contestate al capo A) e precisamente quella contraddistinta dalla lettera Al), riducendo la pena principale irrogata al Pieraccini, nonché quella inflitta al Rosellini e le pene accessorie fallimentari nei confronti di tutti gli imputati. 2. A seguito del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per avere, quale sindaco dal 29 maggio 2006 al 30 luglio 2009 della CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dichiarata fallita il 22 gennaio 2010, concorso con gli amministratori della società a tenere le scritture contabili della fallita in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in particolare, omettendo di tenere qualsivoglia contabilità o registro di magazzino e di registrare in contabilità i reali valori del magazzino, sistematicamente sopravvalutati, nonché annotando in contabilità false note di credito (capo B del decreto del 8 novembre 2011). [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per avere, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 31 marzo 2009, compiuto una serie di condotte distrattive, descritte alle lettere da A2) ad A6) del più ampio capo A) del decreto del 18 aprile 2011 nonché per avere, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita in data 11 giugno 2009, compiuto altra serie di condotte distrattive (capo D del decreto del medesimo decreto), nonché tenuto le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (capo E del medesimo decreto) ed infine per avere, quale amministratore di fatto della CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., compiuto una serie di condotte distrattive dei beni sociali descritte alle lettere da Fl) a F6) del capo F) del medesimo decreto. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per avere concorso con gli altri amministratori, di fatto e di diritto, della [OSCURATO:SOCIETA]. nelle condotte distrattive indicate alle lettere da C1) a C6) del più ampio capo C) del decreto datato 8 novembre 2009, sostanzialmente coincidenti con quelle di cui alle lettere da F1) a F6) del capo F) del decreto datato 18 aprile 2011. Secondo la ricostruzione fattuale operata dalle due sentenze di merito, il Pieraccini ed il Vannelli facevano parte di un gruppo di persone che, sebbene estranei alla originaria compagine sociale ed all'organo amministrativo di società ormai in crisi e destinate comunque al fallimento, ne assumevano la gestione e compivano una serie di condotte distrattive che portavano al loro svuotamento di ogni residuo cespite di valore. [OSCURATO:PERSONA] si imputa, quale sindaco della CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di avere concorso con i precedenti amministratori della società ad occultare, con le condotte di bancarotta fraudolenta documentale già sopra descritte, lo stato di decozione in cui ormai la società si trovava da tempo. 3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposl:o ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta relativo alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo A), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, sostiene che dai fatti accertati dai giudici del merito non emergerebbe l'assunzione, da parte sua, della posizione di amministratore di fatto della fallita, atteso che l'art. 2639 cod. civ. richiede a tal fine l'esercizio in modo significativo e continuativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, essendo necessario che ricorrano elementi sintomatici che dimostrino l'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, nell'organizzazione della società. L'assunzione da parte sua di detta qualifica era stata desunta dalle dichiarazioni rese da soggetti interessati e comunque inconferenti. Amministratore di diritto e poi liquidatore della fallita era stato [OSCURATO:PERSONA] che non aveva svolto il ruolo di prestanome, ma aveva esercitato concretamente i poteri connessi alla sua funzione. [OSCURATO:PERSONA], stando all'imputazione, era il solo responsabile della condotta contestata alla lettera A4) del più ampio capo A) e nelle due sentenze di merito neppure si indicava in cosa fosse consistito l'apporto causale del Pieraccini alla realizzazione di tale condotta. Inoltre, il Pieraccini non aveva alcuna delega del Quilici per poter operare in rappresentanza della società fallita. La sua posizione di amministratore effettivo della fallita rendeva inattendibili le dichiarazioni del Quilici, interessato a scaricare sul Pieraccini la responsabilità per le condotte distrattive; esse non potevano ritenersi sufficienti ad attribuire al Pieraccini un ruolo gestorio. [OSCURATO:PERSONA] era stato presentato al Quilici come consulente della TA Trading s.r.I., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e non aveva preso pari:e alla elaborazione del contratto di affitto di azienda della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua stipula presso il notaio. Tali circostanze erano state dedotte con l'atto di appello, ma non erano state prese in considerazione dalla Corte territoriale, che aveva affermato la qualità di amministratore di fatto del Pieraccini sulla base della sola prova dichiarativa, in contrasto con quella documentale. Né l'attendibilità delle dichiarazioni del Quilici poteva essere sostenuta sulla base dell'affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, che il predetto aveva già definito la sua posizione formulando richiesta di applicazione di pena, atteso che la sua inattendibilità derivava anche dal suo interesse a sottrarsi alle conseguenze patrimoniali delle sue condotte in sede civile. Inoltre, segnala il ricorrente, la sentenza di appello ha attribuito grande rilievo, per attribuirgli la qualità di amministratore di fatto, alle dichiarazioni delle testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della fallita. Sebbene le testimoni non fossero attendibili, in quanto legate alla famiglia Quilici, le loro dichiarazioni erano state sopravvalutate ed enfatizzate, in quanto dalle stesse non emergeva una attività decisionale e gestionale del Pieraccini, che, nell'impartire loro degli «ordini», si era limitato a sollecitare il compimento da parte loro di attività meramente materiali. Le testimoni non avevano affermato di aver consegnato denaro al Pieraccini o che quest'ultimo avesse sottoscritto assegni e la sua presenza nell'azienda e il suo contatto con i fornitori erano giustificati dal suo ruolo di consulente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società affittuaria dell'azienda della fallita. Peraltro, sostiene il ricorrente, risulta contraddittorio affermare che egli abbia amministrato di fatto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quando vi era un amministratore di diritto che aveva effettivamente gestito la società — senza mai conferire al Pieraccini alcuna delega — unitamente ad altri soggetti, quali il Rampulla ed il [OSCURATO:PERSONA], che lo avevano coadiuvato. Né la Corte territoriale ha indicato come il Pieraccini avrebbe esercitato quei poteri direttivi e di controllo che varrebbero ad attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto della fallita. Neppure le condotte distrattive che gli vengono attribuite sono state rivolte a vantaggio del Pieraccini o di persone a lui vicine. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta relativi alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capi E) e E), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. Anche in relazione ai capi D) e E), l'affermazione della penale responsabilità del Pieraccini si fonda sulle deposizioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui forza probante deve essere esclusa, afferma il ricorrente, per le ragioni già sopra esposte. Anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è risultata dotata di un amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], che ha effettivamente gestito la società e aveva la disponibilità del conto corrente bancario e della cassa della società, mentre al Pieraccini non era stata conferita alcuna delega ad operare sul conto ed era privo di ogni potere gestorio. Difatti, le condotte distrattive descritte nell'imputazione erano state materialmente realizzate dal Riccio. Con l'atto di appello era stato segnalato che quest'ultimo era anche il titolare di parte significativa delle quote sociali, mentre la restante parte era intestata ad una fiduciaria che aveva rapporti con il Riccio e non era riferibile al Pieraccini. La Corte di appello aveva affermato che era irrilevante chi fosse l'effettivo intestatario delle quote della società fallita, poiché sulla base delle prove acquisite il ruolo gestorio svolto dall'imputato era indiscutibile. Tale risposta, sostiene il ricorrente, è semplicistica, elusiva e travisatrice del significato della critica difensiva che era invece diretta a negare la sussistenza della qualità di amministratore di fatto in capo al Pieraccini. La esistenza di un amministratore di diritto effettivamente operativo e titolare delle quote sociali portava ad escludere sul piano logico che il Pieraccini potesse aver assunto la posizione di amministratore di fatto, in quanto estraneo alla compagine societaria e non portatore degli interessi collegati alla sua gestione. [OSCURATO:PERSONA] non aveva il potere di imporre le sue decisioni al Riccio, amministratore di diritto che esprimeva il volere dei proprietari delle quote sociali. La assenza della qualità di amministratore di fatto della fallita in capo al Pieraccini portava all'esclusione della sussistenza a carico dello stesso di un dovere di controllo sulla tenuta delle scritture contabili e qundi alla negazione della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Per le stesse ragioni doveva escludersi la penale responsabilità del Pieraccini per le condotte distrattive indicate alle lettere D2), D3), D4), D7), D8) e D9), trattandosi di distrazioni commesse dall'amministratore di diritto e rispetto alle quali il Pieraccini non ha conseguito alcun vantaggio. Peraltro, proprio la circostanza che i pagamenti asseritamente distrattivi siano stati rivolti a vantaggio di soggetti privi di alcun collegamento con il Pieraccini dimostra l'estraneità di quest'ultimo alla gestione della società fallita. Quanto, poi, alle condotte distrattive indicate ai sottocapi D5), D6) e D10), ossia ai pagamenti effettuati dal Riccio indirettamente a favore del Pieraccini, con l'atto di appello si era sostenuto che in relazione ad esse l'imputato poteva essere chiamato a risponderne a titolo di bancarotta preferenziale, in quanto creditore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'importo di euro 100.000,00, avendo egli versato una somma di pari importo sul conto corrente bancario intestato alla società fallita presso la Cassa di Risparmio di Volterra e corrisposto al Riccio la somma di euro 22.000,00 per pagare ai dipendenti della fallita le retribuzioni loro spettanti. Inoltre, il Pieraccini, avendo svolto per la fallita l'attività di consulente, aveva maturato ulteriori crediti. La circostanza che tali poste debitorie non risultassero nella contabilità della fallita era dovuta alla frammentaria ed incompleta tenuta delle scritture. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta relativo alla fallita CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (capo F), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. Anche in relazione a tale imputazione, l'affermazione della penale responsabilità del Pieraccini poggia sulla sua qualità di amministratore di fatto della fallita, ritenuta sulla base di prove dichiarative inattendibili che sono state privilegiate rispetto a quelle documentali e la Corte di appello ha omesso di prendere in esame le considerazioni svolte nell'atto di appello idonee a giustificare i trasferimenti di denaro in favore dell'imputato e dei suoi familiari e di approfondire l'elemento soggettivo del reato, ignorando l'imputato lo stato di insolvenza della società. Le dichiarazioni accusatorie provengono da soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, avendo amministrato la fallita, sono direttamente implicati nel suo dissesto e pertanto interessati a scaricare sull'odierno ricorrente le connesse responsabilità. La natura interessata delle dichiarazioni del Pieri e del Garini deriva anche dal loro coinvolgimento in un giudizio civile di responsabilità per mala gestio, all'esito del quale essi sono stati pure condannati al pagamento di importi milionari. Nonostante tale loro condizione, essi sono stati ritenuti attendibili, con motivazione del tutto illogica ed in violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che disciplina la valutazione delle dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità. Il preteso ruolo di amministratore di fatto del Pieraccini mal si concilia con l'assenza di deleghe in suo favore per amministrare la società o per operare con le banche in sua rappresentanza e con la natura di società per azioni della fallita, che aveva un suo amministratore di diritto, che effettivamente esercitava tale ruolo, e con i controlli interni operati da un collegio sindacale ed un collegio di revisori. Quanto alla percezione da parte del Pieraccini o di suoi familiari di somme di denaro provenienti dalla fallita, il ricorrente si duole dell'omessa considerazione delle prospettazioni difensive volte a giustificare tali trasferimenti con la ignoranza da parte sua dello stato di dissesto della società, fallita solo diversi mesi dopo tali pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso fatture che giustificavano i pagamenti e che la Corte aveva apoditticamente affermato essere state emesse per operazioni inesistenti, omettendo di prendere in esame le ragioni di credito che il Pieraccini aveva documentato essere reali ed effettive e che si fondavano su un rapporto di consulenza. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la complessiva illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che la motivazione risulta priva di logica ed apparente, inidonea a dare risposta agli argomenti posti a base dell'impugnazione. È ben vero che il Vannelli ha presentato il Pieraccini al Pieri ed al [OSCURATO:PERSONA], ma da tale circostanza non può desumersi che sia stato lui a proporre l'acquisizione della CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Nell'atto di appello era stato evidenziato che il Pieri non aveva riferito di una partecipazione del Vannelli alla trattativa volta all'acquisizione della società. L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale è stato il Vannelli ad assumere l'iniziativa dell'acquisizione della società, è del tutto inclimostrata e comunque non spiega in cosa sia consistita l'attività di promozione ed organizzazione dei delitti a lui attribuita. Essa non può essere individuata nella mera assidua presenza del Vannelli presso la sede della CDM [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il Vannelli stazionato per intere giornate nella sede della fallita, come affermato dal teste Costanzo — che non può ritenersi attendibile perché «troppo vicino alla regia della società» e ha reso tale affermazione SIJ suggerimento del Pubblico ministero — non può ritenersi sufficiente ad attribuire all'odierno ricorrente il ruolo di organizzatore o promotore dell'attività delittuosa. In realtà quelle del Vannelli erano mere fugaci e poco rilevanti presenze nella sede della fallita, come riferito da altri testi ben più attendibili. Neppure è sostenibile che le dichiarazioni del Costanzo siano confermate da quelle dei testi Consani e Carnevale, che non riferiscono di un'assidua presenza del Vannelli presso la sede della società. La Corte di appello, in modo contraddittorio, dopo aver valorizzato la natura assidua della presenza dell'imputato nella sede sociale, ha poi affermato che è irrilevante definire in modo più dettagliato detta presenza. La motivazione della sentenza di secondo grado è illogica anche laddove viene analizzato il documento relativo all'accordo tra il ricorrente, Pieraccini e [OSCURATO:PERSONA] da una parte e la società statunitense Enjoy I dall'altra. Da esso si ricava che il Vannelli, che confidava sull'esito di una due diligence atta a determinare il valore del patrimonio della società poi fallita, nulla sapeva degli atti distrattivi, considerato anche che tale accordo è successivo alle condotte distrattive e nonostante tale particolare fosse stato segnalato con l'appello, di esso non è stata fatta menzione alcuna nella sentenza qui impugnata. Al documento viene, invece, attribuito il valore di prova di un accordo per spartire gli illeciti guadagni derivati dagli atti distrattivi e finanche della effettiva percezione di parte di tali illeciti guadagni da parte del Vannelli con la consapevolezza della loro illiceità, mentre non può trarsi simile conclusione, poiché l'efficacia dell'accordo era subordinata al buon esito di una causa davanti al Tribunale di Lucca. Neppure la partecipazione del Vannelli al capitale della Vecafin nella misura del 33% vale a dimostrare la sua partecipazione agli atti distrattivi; essa prova solo che egli aveva interesse ad un'acquisizione della società fallita che si era poi estrinsecata, per responsabilità di altri, in atti distrattivi. Anche l'utilizzo a fini di prova dei risultati delle intercettazioni telefoniche presenta profili di illogicità, in quanto dal tenore delle conversazioni intercettate non risulta che il Vannelli fosse a conoscenza delle condotte distrattive; egli, in una conversazione, si limita a ricordare al Pieraccini che egli lo aveva avvertito dei rischi insiti nell'operazione. L'onere della prova viene ribaltato dalla Corte di appello che trae elementi di prova dal non essersi il Vannelli mostrato all'oscuro, in detta c:onversazione, delle condotte distrattive, mentre dal tenore della stessa emerge una presa di distanza del Vannelli dalle condotte di altri. L'interpretazione operata dalla Corte di appello in relazione a detta conversazione è il frutto di una forzatura logica immediatamente percepibile. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'attribuzione a se stesso del ruolo di concorrente esterno nel delitto di bancarotta. Non possono a tal fine ritenersi sufficienti l'essersi egli limitato a presentare il Pieraccini ed il [OSCURATO:PERSONA] al Pieri, interessato a cedere loro la CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., o l'aspettativa del ricorrente di lucrare qualcosa dalla cessione delle quote della Vecafin. Non essendo provato il ruolo di promotore o organizzatore del Vannelli o la percezione da parte sua del ricavato delle condotte distrattive, neppure può ritenersi provata la sua partecipazione al delitto di bancarotta fraudolenta quale concorrente esterno. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al rigetto delle istanze subordinate di riduzione della pena e di riconoscimento delle attenuanti e comunque la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Le attenuanti generiche andavano applicate in considerazione dell'età dell'imputato, quasi ottantenne, e della risalenza dei fatti per i quali in precedenza ha riportato condanna. In ogni caso la pena inflitta appare eccessiva. 5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, che, sulla base di due motivi, chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la sua assoluzione o la rideterminazione della pena nel minimo e la concessione di ogni beneficio di legge, comprese le attenuanti generiche. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, anche in relazione agli artt. 2214 e seguenti cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto che la condotta materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale possa essere integrata dalla falsificazione del bilancio di esercizio di una società. La Corte territoriale ha rigettato il corrispondente motivo di appello osservando che la falsificazione del bilancio passa attraverso la falsificazione delle scritture contabili sulla base delle quali il bilancio è stato redatto, sebbene questa Corte di cassazione abbia affermato che la predisposizione di un bilancio falso non integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 13072 del 06/03/2017, Leone, non massinnata), non rientrando il bilancio nella nozione di libri o altre scritture contabili ai sensi dell'art. 2214 cod. civ. Il ricorrente segnala che la sentenza qui impugnata gli ha attribuito, oltre alla omessa tenuta della contabilità del magazzino, un concorso attivo nella falsificazione dei bilanci attuata attraverso una sopravvalutazione delle rimanenze e l'esposizione di partite di dare/avere non veritiere nei confronti delle società controllate, onde coprire le perdite e rappresentare una situazione patrimoniale della società più florida di quella reale. Con riferimento alla nota di debito emessa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della controllante CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte territoriale aveva confermato che il Rosellini aveva iscritto la passività nel bilancio dell'esercizio del 2009, anziché in quello del 2008, in tal modo facendo risultare nel 2009 una indebita sopravvenienza passiva. In realtà, poiché i bilanci non integrano scritture contabili rilevanti ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, tali condotte non valgono a realizzare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 5.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2, e 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942, per avere la Corte territoriale affermato che l'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale possa essere integrato dalla totale omissione di una scrittura contabile obbligatoria ai sensi dell'art. 2214 cod. civ. La Corte di appello ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per avere egli realizzato, unitamente al Pieri, amministratore della fallita, un assetto contabile tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ed in particolare della consistenza delle rimanenze attraverso l'omessa tenuta delle scritture contabili di magazzino, obbligatorie ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., mentre la norma incriminatrice punisce solo l'irregolare tenuta della contabilità esistente, onde impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il comportamento omissivo e negligente consistito nell'omessa tenuta delle scritture rientra nella diversa fattispecie della bancarotta semplice.6. Il difensore del Pieraccini, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha anche fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi con la quale ha ribadito quanto già dedotto nel ricorso e ha insistito per l'accoglimento della impugnazione. 7. Anche il difensore del Vannelli, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha ribadito il contenuto dell'atto di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati unitariamente e sono inammissibili in quanto con essi il ricorrente si duole, in relazione a tutti i reati per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità, dell'attribuzione della qualifica di amministratore di diritto sostenendo che non vi sono, a suo sostegno, prove documentali - non essendo egli destinatario di deleghe ad amministrare le varie società o ad operare sui conti correnti bancari intestati alle stesse - e che le prove dichiarative sulle quali i giudici del merito hanno fondato detta affermazione provengono da soggetti che sono per varie ragioni inattendibili o le cui deposizioni sono state mal interpretate nel loro significato e comunque valutate, anche in relazione alle altre prove acquisite, in modo errato. Le censure del ricorrente, sopra sinteticamente descritte, attengono al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). Anche laddove il ricorrente sostiene che è illogico ipotizzare che egli abbia amministrato di fatto le varie società in presenza di un amministratore di diritto ed effettivamente operativo, il motivo risulta, oltre che finalizzato ad invocare una rivalutazione delle prove, del tutto infondato, atteso che non vi è alcuna incompatibilità logica tra la effettiva amministrazione della società da parte dell'amministratore di diritto e la presenza di un amministratore di fatto, ben potendo quest'ultimo limitarsi ad affiancare l'amministratore di diritto, senza sostituirsi ad esso. Infine, i giudici del merito (vedi in particolare pagine da 27 a 29 e pagina 35 della sentenza di primo grado) hanno ben chiarito le ragioni per le quali le dazioni di denaro in favore del Pieraccini o a società a lui o a suoi familiari ricollegabili non trovano giustificazione in crediti del Pieraccini verso le società fallite dovendo questi ritenersi meramente apparenti ed in realtà inesistenti, nonostante taluni di tali crediti trovino supporto nella emissione di fatture. Né, in relazione alla prova di detti crediti da parte del Pieraccini, i giudici del merito hanno operato un'illegittima inversione dell'onere probatorio, atteso che, essendo egli amministratore di fatto delle società fallite, gravava sullo stesso l'onere di fornire piena giustificazione dei trasferimenti di denaro provenienti dalle stesse società e quindi di dimostrare la reale esistenza ed entità dei crediti asseritamente vantati nei confronti della stessa, non potendo esse desumersi dalla mera emissione di fatture o altri documenti contabili (vedi in proposito alla necessità che l'amministratore della società fornisca prova di avere impiegato i beni della società per finalità connesse all'interesse sociale Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652). Quanto alle dichiarazioni del Pieri e del Garini, i giudici del merito hanno indicato i riscontri che confermano l'attendibilità delle loro dichiarazioni, cosicché non appare ravvisabile alcuna violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso risultano inammissibili per genericità, in quanto non si confrontano con le ragioni della decisione, e perché sono volti ad invocare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio. La Corte di appello riconosce che il Vannelli non ha amministrato la società fallita e non ha assunto ruoli di carattere operativo, ma afferma che egli ha partecipato all'operazione culminata con gli atti distrattivi, individuando la impresa da acquisire onde provvedere alla sua spoliazione, supervisionando l'attività distrattiva svolta dai correi e percependo una percentuale rispetto alle operazioni di distrazione attuate utilizzando la società inglese Vecafin ltd. dela quale egli pure era socio. A tale conclusione perviene sulla base di una pluralità di elementi. Tra questi vi è il rinvenimento, all'esito della perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA], di una contabile di cassa datata 11 agosto 2009 sul retro della quale viene riportata una spartizione di somme tra più soggetti che i giudici del merito individuano in [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quindi emerge la partecipazione di tali soggetti ad un affare comune. Altro elemento è il rinvenimento, a seguito di detta perquisizione, di una scrittura privata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la statunitense Enjoy I Inc. con la quale questa si impegnava a d acquistare dalla società inglese Vecafin il 75% delle azioni della CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prevedendo che laddove l'operazione — subordinata al buon esito per la Vecafin della azione civile intentata innanzi al Tribunale dalla famiglia Pieri, che aveva lamentato il mancato pagamento da parte della Vecafin del prezzo di acquisto delle medesime azioni — fosse andata in porto la Enjoy I avrebbe pagato ai predetti una provvigione di euro 3.000.000,00 da corrispondersi attraverso la cessione di beni immobili siti a Lucca e di proprietà della CDM [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] partecipazione del Vannelli all'attività distrattiva, secondo la Corte territoriale, trova riscontro anche nella circostanza che è stato proprio lui a presentare il Pieraccini ed il [OSCURATO:PERSONA] al Pieri, interessato a cedere le azioni della società poi fallita, e nella frequentazione della sede di quest'ultima da parte del Vannelli, espressiva di un suo personale interesse nella vicenda. La partecipazione del Vannelli alle condotte distrattive viene, però, desunta dai giudici del merito soprattutto dal contenuto di diverse intercettazioni telefoniche nel corso delle quali egli, avendo appreso del seouestro dei suddetti documenti trovati nella disponibilità del Del vecchio, esprime la convinzione che essi possano condurre gli inquirenti ad accertare la sua penale responsabilità per le condotte distrattive e, oltre a lamentarsi per la scarsa avvedutezza del [OSCURATO:PERSONA], che aveva custodito presso di sé documenti compromettenti, ricorda al Pieraccini di averlo avvisato dei rischi insiti nell'operazione. Da tali intercettazioni i giudici del merito hanno desunto che il Vannelli ben sapesse che la acquisizione del controllo della CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da parte della Vecafin era finalizzata proprio alla commissione delle attività distrattive e che egli, in quanto contitolare della Vecafin„ era uno dei soggetti che avrebbero partecipato alla spartizione di quanto ricavato da tali condotte, [OSCURATO:PERSONA] sostiene nel ricorso che i suddetti documenti e il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbero stati mal interpretati, ma in tal modo egli invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. Né, come si è detto, la penale responsabilità del Vannelli per concorso nel delitto di bancarotta patrimoniale è stata affermata sulla base delle sole circostanze che egli ha presentato il Pieraccini ed il [OSCURATO:PERSONA] al Pieri e ha frequentato la sede della società poi fallita. I Giudici del merito hanno invece ritenuto, sulla base delle conversazioni intercettate, che il Vannelli fosse socio del Pieraccini e del [OSCURATO:PERSONA] nella inglese Vecafin e che questa fosse stata creata proprio allo scopo di acquisire il controllo della CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per poi sostituire il precedente organo amministrativo di questa società e compiere le attività distrattive e dividersi l'illecito ricavato. 2.2. Anche il terzo motivo è inammissibile e manifestamente infondato. La pena base è stata fissata in misura di poco superiore al minimo edittale (anni tre e mesi quattro di reclusione) e poi aumentata per effetto della recidiva e comunque sulla entità della pena e sul diniego delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento sia alla gravità del reato, desunta dall'importo delle distrazioni, sia alla personalità del Vannelli, gravato da precedenti penali specifici. Deve qui ribadirsi, in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. per., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Questa Corte di cassazione non può spingersi a ridurre :a pena rivalutando la gravità del fatto o ad applicare le attenuanti generiche o altri benefici e le relative istanze sono anch'esse inammissibili. 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono generici e comunque manifestamente infondati. Il ricorrente non considera che dal tenore del capo di imputazione che lo riguarda e dalla motivazione delle due sentenze di merito risulta che allo stesso non si contesta la falsificazione dei bilanci, ma l'avere concorso, in qualità di sindaco nonché commercialista della fallita ed unitamente all'amministratore della società poi fallita, a tenere le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e che proprio per questa condotta è stata affermata la sua penale responsabilità In particolare, l'omissione delle scritture relative al magazzino ha impedito agli organi fallimentari di stabilire quale fosse la consistenza ed il valore delle rimanenze e se vi fossero state vendite di prodotto finito non contabilizzate con distrazione delle somme ricavate; inoltre, egli ha provveduto ad annotare in contabilità note di debito falsificate. La falsificazione dei bilanci, che esprimono dati così gonfiati che le rimanenze mai avrebbero potuto essere immagazzinate nei locali a disposizione della società, vale per i Giudici del merito ad evidenziare che l'omessa tenuta delle scritture di magazzino era finalizzata ad una rappresentazione delle condizioni in cui versava la CDM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. più florida di quella reale, così da non allarmare i creditori e non costringere il Pieri a richiedere il fallimento, anziché cedere a terzi la società e con essa quel che rimaneva dei cespiti attivi ancora presenti nel patrimonio sociale. Essa, sulla base della motivazione delle due sentenze di merito, dimostra che l'irregolare tenuta delle scritture contabili, solo parziale in conseguenza dell'omessa tenuta delle scritture contabili di magazzino, è avvenuta non per mera negligenza, ma allo scopo di arrecare un danno ai creditori ed al contempo avvantaggiare il Pieri e coloro che controllavano la società prima dell'arrivo del Pieraccini e dei suoi complici, il che vale ad integrare il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 4