CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22539/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. COOP., si associa alle richieste del Procuratore Generale; deposita conclusioni e nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore unico p.t. della [OSCURATO:PERSONA]. coop., dichiarata fallita con sentenza del 12 giugno 2016 - colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva (limitatamente all'importo di euro 18.367,66) e documentale. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. dolendosi che il Tribunale avrebbe adottato la sentenza di primo grado in composizione diversa da quella che, all'udienza del 20 maggio 2021, aveva svolto l'attività istruttoria e aveva presenziato alla discussione. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizi della motivazione in merito alla condotta distrattiva, in contrasto con i risultati dell'istruttoria circa i prelevamenti sul c.c. acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lanciano e Sulmona, che la Corte di appello ha ritenuto non riferibili ad alcuna necessità aziendale, laddove, invece, essi erano finalizzati al pagamento di un credito chirografario per un finanziamento concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; sostiene il ricorrente che la disponibilità liquida per il pagamento delle rate è stata generata con assegni negoziati presso la BLS ; l'affermazione della Corte di appello in merito alla circostanza che gli assegni di conto corrente utilizzati per pagare le rate del mutuo non siano stati negoziati, sarebbe sprovvista di supporto documentale, dal momento che i prelevamenti risalgono al 2011, mentre l'attività peritale, a cui la Corte di appello ha fatto riferimento per la decisione, ha avuto a oggetto il periodo successivo, dal 2012 al maggio 2015; inoltre, si rappresenta che la sommatoria degli importi prelevati nel 2011 e riversati nella cassa della società per fronteggiare i pagamenti corrisponde quasi integralmente al totale delle somme portate dalle cambiali riferite alle rate nn. 14 e 18 del finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a; d'altro canto, gli assegni versati in favore di [OSCURATO:PERSONA] trovano causa nel rapporto di lavoro dalla stessa intrattenuto con la società fallita, come documentato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'eccezione di nullità formulata con il primo motivo è manifestamente infondata. Dalla consultazione dell'incarto processuale - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio processuale denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro, Rv. 220092) - la Corte ha potuto verificare che il collegio che adottò la decisione all'esito del giudizio di primo grado, nell'udienza del 20 maggio 2021 (composto dai magistrati [OSCURATO:PERSONA], Fortieri, Angelozzi), benchè diverso da quello della precedente udienza del 15 aprile 2021 Fortieri, Angelozzi, Manduzio), ha disposto la rinnovazione delle formalità di apertura del dibattimento. Di tanto v'è riscontro nel verbale di udienza, come integrato dal provvedimento di correzione, in data 06 dicembre 2021, disposta dal cancelliere del Tribunale di Pescara con riguardo, proprio, alla esatta indicazione dei magistrati che avevano composto il collegio all'udienza del 20 maggio 2021. Risulta, quindi, del tutto smentita la deduzione difensiva circa la mancata coincidenza del collegio dinanzi al quale erano stato rinnovate le formalità di apertura del dibattimento, escussi dei testimoni e svolta la discussione, rispetto a "quella che ha redatto e depositato la sentenza di primo grado". Omette, cioè, il ricorrente di operare il corretto confronto tra il verbale di udienza - unitamente al provvedimento di integrazione -, da un lato, e la sentenza impugnata: è questo confronto che la Difesa ricorrente avrebbe dovuto fare, da cui emerge la coincidenza nominativa dei magistrati che hanno partecipato all'udienza del 20 maggio 2021 con quelli che, in quella stessa data, hanno reso la decisione, come risultante dalla sentenza impugnata. Atteso, poi, che nulla la difesa ha dedotto con riferimento alle richieste eventualmente svolte in primo grado riguardo alle prove assunte precedentemente al mutamento della composizione del collegio giudicante, deve escludersi ogni nullità correlata al mutamento del Collegio. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile" e che comunque "i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati" (Sez. U n. 41736 del 30/05/2019 Ud. (dep. 10/10/2019), Bajranni). 2. Inammissibile anche il secondo motivo, sia perché, deducendo il 1:ravisamento delle prove, omette la allegazione degli atti richiamati in violazione del principio autosufficienza, sia perché in realtà ciò che viene censurata è la valutazione delle prove, e, dunque, il vizio denunciato deve inquadrarsi nel travisamento del fatto, non consentito nel giudizio di legittimità. In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato'', atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). Insomma, il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. Come è stato affermato in dottrina, "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova". 2.1. La difesa richiama emergenze documentali (piano di ammortamento del finanziamento stipulato dalla Matin garantito da cambiali; prelievi dal conto corrente acceso presso [OSCURATO:SOCIETA].; busta paga attestante esistenza di un rapporto di lavoro tra la fallita e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]); accertamenti del CTU; circostanze fattuali, come la corrispondenza degli importi delle rate dalla 14" alla 18^ con l'ammontare della disponibilità di cassa, a sostegno della tesi della riferibilità delle cambiali a uno specifico finanziamento, in ordine alla quale già il Tribunale aveva evidenziato come non vi fosse alcuna certezza in merito, così come non risulta dimostrata la circostanza che i prelevamenti indebiti sarebbero stati utilizzati per restituire il finanziamento bancario. La sentenza impugnata, ancorchè assai essenziale nella ricostruzione fattuale, non presta il fianco alle censure difensive. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. Il ricorrente deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi a cura della Corte di appello, trattandosi di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In tal caso, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R. (Sez. U, Ordinanza n.5464 del 26/09/2019 Cc. (dep. 12/02/2020), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di l'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il