CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 44885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Lucia °dello ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 26 settembre 2023 il difensore dell'imputata ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 13 gennaio 2022 che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato l'affermazione di responsabilità, sancita dal g.u.p. presso il Tribunale di Firenze nel rito abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione - capo a) - e per il delitto di bancarotta semplice con aggravamento del dissesto - capo b) - commessi in qualità di amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 23 settembre 2014. 1.11 ricorso per cassazione ha articolato 5 motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e di travisamento probatorio, perché la sentenza impugnata avrebbe illogicamente disatteso la tesi difensiva dell'imputata, avvalorata dagli accertamenti della Guardia di finanza, volta ad allegare la destinazione delle risorse oggetto di contestazione al pagamento delle retribuzioni "in nero" de dipendenti della società; tale affermazione sarebbe anzi contraddittoria, in quanto la stessa Corte di merito avrebbe ricondotto l'esposizione debitoria della fallita ai pagamenti dei dipendenti in violazione della disciplina fiscale. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per la violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" a riguardo delle medesime circostanze, in quanto lo stesso giudice di secondo grado avrebbe ipotizzato la rispondenza al vero della linea difensiva così opposta, senza tuttavia trarne le doverose conseguenze in senso liberatorio. 1.3.11 terzo motivo ha lamentato violazione di legge quanto all'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, la Corte di merito, impropriamente esplicitato le ragioni dimostrative del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, collegate espressamente ad un "disordine contabile" che, invece, sarebbe sintomo di superficialità e, dunque, di condotta colposa. 1.4.11 quarto motivo, che ha riguardato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta semplice, si è doluto dell'erroneo accostamento della responsabilità penale alla mera inerzia nella richiesta di fallimento in proprio, in assenza di ulteriori indici ai quali agganciare la configurabilità dell'elemento costitutivo della colpa grave, determinativa dell'aggravamento del dissesto. 1.5.11 quinto motivo ha dedotto contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte d'appello, nell'applicare la continuazione tra i fatti contestati e quelli giudicati con sentenza della Corte d'appello di Firenze n.2121/2020, avrebbe operato un aumento del trattamento sanzionatorio in modo omogeneo per ciascuna delle tre imputazioni, senza tener conto che una di esse, quella di cui al capo c), possiede connotazione colposa - o sarebbe caratterizzata da un dolo meno intenso - ed avrebbe, in definitiva, meritato una sanzione più mite rispetto a quella inflitta per i reati di bancarotta fraudolenta. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per genericità, indeducibillità e manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 primi quattro motivi di ricorso non si confrontano compiutamente con le puntuali argomentazioni esposte nella motivazione della sentenza impugnata e deducono, inoltre, vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa valutazione dei fatti a quella fatta propria dalla Corte di Appello; ancora, con particolare riferimento ai primi due motivi, lamentano vizio di travisamento della prova "per omissione", in presenza di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità. Va in proposito rammentato che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). Ed in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risull:anze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01).Ebbene, la pronuncia della Corte territoriale, cori motivazione piana, coerente, sottratta a qualsiasi critica d'intima illogicità, ha efficacemente replicato alle ragioni di gravame funzionali ad esaltare l'assunta destinazione delle risorse finanziarie al pagamento "sottotraccia" degli stipendi dei lavoratori, con l'illustrazione, in particolare, della loro inconciliabilità con l'inderogabile necessità di rispettare gli obblighi tributari e previdenziali collegati all'erogazione delle spettanze, al cui adempimento i lavoratori possiedono evidente ed insostituibile interesse, e con l'osservazione riguardante l'inverosimile rinuncia del datore di lavoro a qualsiasi forma di documentazione dell'avvenuta dazione degli emolumenti; nondimeno, la sentenza impugnata ha rimarcato che non è stata fornita comunque dimostrazione di rispondenza tra le somme prelevate, oggetto di distrazione, e quelle che si assumono corrisposte ai dipendenti con tali anomale modalità. E ancora, quanto all'eccezione di travisamento della prova sulla scorta del rilievo dell'omessa valutazione di una relazione della Guardia di Finanza parzialmente allegata al ricorso, mette conto ricordare che è orientamento consolidato di questa Corte che tale vizio, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (ex multis, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636). Nel caso di specie, in presenza - come accennato - di una c.d. "doppia conforme", il ricorrente non ha in alcun modo evidenziato che la sentenza impugnata abbia ripercorso elementi probatori non vagliati dal primo giudice, né tra i motivi di appello è dato scorgere il rinvio all'atto d'indagine della polizia giudiziaria. Non solo, ma la semplice lettura dell'annotazione riepilogativa della Guardia di finanza non conforta affatto la lagnanza difensiva, perché sottolinea come una parte significativa degli importi prelevati dai conti correnti della società sia stata dirottata a favore del marito dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], che svolge tutt'altra attività di lavoro. E' appena il caso di osservare, infine, che le conclusioni rassegnate dalla Corte d'appello risultano del tutto coerenti con il rispetto della regola di giudizio dell -oltre ogni ragionevole dubbio", proprio perché orientate ad escludere, con compiutezza ed esaustività di argomentazioni, la formulabilità di plausibili ed efficaci spiegazioni alternative. 2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, oltre ad impattare nelle già enunciate censure di genericità ed irricevibilità, sono anche manifestamente infondati. Quanto alle doglianze che investono la sussistenza del "dolo specifico" richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 216 comma primo n. 2)„ prima parte, del R.D. n. 267/42, si deve rilevare che la sentenza impugnata, allineandosi alle argomentazioni svolte dal primo giudice, ben lungi dal valutarne l'involontarietà, ha messo in rilievo che il "disordine contabile" si è protratto nel tempo quale effetto di una strategia operativa riproposta in occasione dell'interruzione delle singole attività imprenditoriali e della immediata costituzione di nuove società sulle quali trasferire avviamento e clientela, così da rappresentare modalità gestionale volta, in definitiva, ad occultare gli accadimenti aziendali e da precludere la corretta ricostruzione dell'andamento delle attività, in evidente e decettivo pregiudizio delle aspettative dei creditori. Quanto, invece, alla dedotta violazione di legge penale, attinente l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta semplice, si deve soltanto considerare che la Corte territoriale - nel dar conto del conseguimento di prova appagante dell'aggravamento del dissesto - non si è limitata a stigmatizzare il mancato ricorso all'auto-fallimento della società, ma, in armonìa con le conclusioni rassegnate sul punto dalla sentenza di primo grado, ha inteso mettere in risalto l'intenzionale accantonamento dell'attività commerciale e il suo preordinato abbandono ad un destino fallimentare e, di conseguenza, anche all'ingravescente lievitazione dell'esposizione, con la creazione di altra persona giuridica sulla quale trasferirne i residui valori aziendali, sottratti al soddisfacimento delle pretese creditorie. Così correttamente inquadrato il tessuto della motivazione della sentenza impugnata, appare scrupolosamente seguito il principio ermeneutico più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione" (Cass. sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823; sez.5, n. 28609 del 21/04/2017, Andriollo, Rv. 270874). L'inammissibilità dei motivi di ricorso preclude la rilevabilità d'ufficio della prescrizione del reato di bancarotta semplice, maturata dopo la pronuncia di secondo grado (Cass. sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]). 3.11 quinto motivo è generico - perché, omettendo di allegare la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 2121/2020, non consente innanzitutto al collegio di delibare l'operata continuazione, nella sua globalità - e si rivela, comunque, manifestamente infondato. Il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269); e l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in particolare, l'incremento della pena comminata per la continuazione, con riferimento ai singoli reati oggetto del procedimento, peraltro assai contenuto, è in linea con il disvalore attribuito al contegno complessivamente tenuto dalla prevenuta, connotato da entità di violazioni, da intensità di dolo "nella gestione delle società da lei amministrate" e da una pervicace indifferenza per il progressivo accrescimento della situazione debitoria (pag.6 sent. impugnata). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces