CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07711/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 29173-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2025ALESSANDRA VICINANZA;- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2361/2022 della CORTE D'APPELLNOum edroi registro generale 29173/2022Numero sezionale 64/2026ROMA, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 2978/2019; Numero di raccolta generale 7711/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglioD ata pubblicazione 30/03/2026del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA]”, di cui era dipendente dal 2004, conqualifica di Infermiere ed inquadramento nella Categoria D,fascia 3, del CCL della Fondazione, condannava la Fondazionead assegnare al ricorrente in via esclusiva mansionicorrispondenti alla categoria D, con profilo di infermiere;accertata la dequalificazione subita dal ricorrente dal mese didicembre 2006 al mese di ottobre 2018, condannava lanon patrimoniale, della somma di € 60.775,00 (pari al 25%della retribuzione media mensile del periodo), oltre accessoridal 15 novembre 2018 fino al soddisfo.2. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, che nel resto confermava,condannava la Fondazione appellante al pagamento in favoredel lavoratore appellato a titolo risarcitorio, per ladequalificazione subita da dicembre 2006 a gennaio 2018, dellaminor somma complessiva di € 22.780, oltre interessi legalisull’importo annualmente rivalutato dalla domanda al soddisfo.3. In particolare, la Corte di merito, distinti i diversi periodidi lavoro in relazione agli incarichi assegnati all’infermiere,previa articolata ricostruzione in fatto, riteneva dimostratoall’esito dell’espletata istruttoria che il dipendente avevaespletato, oltre alle mansioni inerenti la qualifica professionaleNumero registro generale 29173/2022posseduta e il percorso formativo seguito, anche compiti propri Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 7711/2026delle figure di supporto (mansioni igienico-domesticheD-ata pubblicazione 30/03/2026alberghiere), per carenza, all’epoca, di personale di supportoall’interno dei reparti. Osservava, altresì, che non tutte lemansioni espletate dal lavoratore erano da ritenersi inferiori,sicché l’adibizione a mansioni inferiori era risultata solo parzialee svolta in aggiunta all’attività propria dell’infermiereprofessionale. Valutava che, dall’espletata istruttoria, non fosseemersa una prevalenza delle mansioni inferiori, tantomenonella entità temporale prospettata nell’originario ricorsointroduttivo (90% del turno). Tenuto conto che alcunemansioni (come l’alimentazione e la movimentazione delpaziente immobilizzato a letto o comunque non autosufficiente,al fine di provvedere alla sua igiene personale) dovevano dirsieffettivamente complementari e quindi non dequalificanti,mentre solo alcuni dei compiti descritti nell’originario ricorsopotevano ritenersi propri delle qualifiche inferiori, in quantoestranei alla professionalità propria dell’infermiere, effettuavala liquidazione del danno in via equitativa nella misura del 10%(in tale misura stimando l’incidenza delle mansioni inferiorisvolte in ciascun turno di lavoro) della retribuzione media nettadel periodo da dicembre 2006 a gennaio 2018, valorizzando laprogressiva introduzione nell’organizzazione datoriale, adecorrere dal 2016, di personale di supporto.4. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre lacontenente controricorso incidentale con 3 motivi, cui resiste lale parti hanno depositato memoria conclusiva; al termine dellacamera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza.Numero registro generale 29173/2022Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 7711/2026Data pubblicazione 30/03/2026Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, la Fondazione deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 2103 c.c., sostenendo cheerroneamente è stata ritenuta sussistente un’ipotesi didemansionamento, pur in assenza di prevalenza delle presuntemansioni inferiori su quelle proprie di infermiere.2. Il motivo non è fondato.3. Questa Corte ha chiarito (con riguardo al pubblicoimpiego privatizzato) che il lavoratore, in considerazione delsuo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interessepubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito amansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purchéesse non siano completamente estranee alla suaprofessionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativao di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che larichiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto aquelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, siameramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in viaprevalente delle suddette attività qualificanti. E’ statospecificato che le mansioni inferiori sono legittime se marginali,ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto allemansioni di effettiva pertinenza; il ricorso sistematico e nonmarginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul pianoqualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore alrispetto della propria professionalità, e ciò anche se siarispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delleconsentito chiedere lo svolgimento di attività proprie dimansioni inferiori, ciò non può che avvenire non soloNumero registro generale 29173/2022assicurando la prevalenza delle attività pertinenti Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 7711/2026all’inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppureD ata pubblicazione 30/03/2026per periodi di tempo contenuti; altrimenti ne restano svilite leregole di coerenza tra inquadramento e mansioni e ne restalesa la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente(Cass. n. 12128/2025, n. 12138/2025).4. Si tratta di principi che si attagliano alla fattispecie inesame, in cui si deve ritenere che l’adibizione per il 10% deltempo lavorativo a mansioni inferiori per oltre 10 anni sia assaisignificativa, e non possa essere giudicata qualitativamentemarginale ovvero occasionale (cfr. anche Cass. n. 8910/2019).5. Con il secondo motivo, parte ricorrente principale deduceviolazione o falsa applicazione degli artt. 2103, 2727, 2729 c.c.anche, ove occorra, con riferimento agli artt. 1223, 1226,2056, 2059 c.c., sostenendo erronea valorizzazione, inrelazione al risarcimento dei danni alla personalità morale,all'identità e dignità professionale, nell'ambito delragionamento presuntivo ex artt. 2727 ss. c.c., della duratacostante e protratta tempo dell'asserito demansionamento,fatto storico che sarebbe privo di gravità, precisione econcordanza.6. Il motivo non è accoglibile.7. In sede di legittimità, il ragionamento presuntivo ècensurabile solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione,ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato comegravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però,inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, puravendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti,li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso(cfr. Cass. n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n.22366/2021, n. 9054/2022, n. 23263/2023); e, in tema diNumero registro generale 29173/2022prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 7711/2026requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'artD. ata pubblicazione 30/03/20262729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di talicaratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quodplerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito (Cass. n. 27266/2023, n. 1385/2025).8. La durata ultradecennale, costante, continuativa equotidiana dello svolgimento di incombenze inferiori rispetto aquelle della qualifica professionale è stata, congruamente emotivatamente, ritenuta nel doppio grado di merito idonea afondare la prova presuntiva di parziale inadempimentodatoriale in nesso di causa con il danno. Parte datoriale, d’altraparte, posto che si verte in materia di obbligo generale disicurezza rientrante nella sfera di operatività dell’art. 2087 c.c.,non ha prospettato o fornito prova liberatoria contraria.9. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il lavoratorecensura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 4 e n.5, c.p.c., per vizio di motivazione, motivazione apparente,errata percezione delle prove, sostenendo che qualora la Corted’Appello avesse correttamente valutato e considerato lerisultanze istruttorie acquisite in giudizio, avrebbe liquidato unrisarcimento maggiore.10. Il motivo come prospettato è inammissibile, perché sirisolve (come si desume dal lungo elenco di documentiincorporati nella doglianza) in una richiesta di rivalutazionedelle prove non consentita in questa sede di legittimità, chenon costituisce il terzo grado di merito.11. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la sentenzaimpugnata è censurata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., perviolazione di legge e di contratti e motivazione apparente,Numero registro generale 29173/2022contestando l’interpretazione delle mansioni e affermando Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 7711/2026l’irrisorietà del risarcimento per demansionamento comeD ata pubblicazione 30/03/2026riconosciuto.12. Il motivo non è fondato.13. Ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, non èammissibile, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, la richiesta di rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n.34476/2019), si rileva che non rientra nell'ambito applicativodell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 7187/2022,n. 640/2019); sicché non risulta meritevole di accoglimento ladoglianza che fondi il presunto errore di sussunzione (dunqueun errore interpretativo di diritto) su una ricostruzione fattualediversa da quella posta a fondamento della decisione, allastregua di un’alternativa interpretazione delle risultanze dicausa (Cass. n. 11110/2021)14. D’altra parte, il ricorso per cassazione conferisce algiudice di legittimità non il potere di riesaminare il meritodell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo,sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di controllarnel'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaNumero registro generale 29173/2022acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 7711/2026n. 331/2020; cfr. altresì Cass. n. 11892/2016). Data pubblicazione 30/03/202615. Quanto alla doglianza sulla misura del danno, in materiail potere discrezionale del giudice di liquidazione invia equitativa, che comporta un giudizio di prudentecontemperamento dei vari fattori di incidenza sul danno, èincensurabile in sede di legittimità, purché lamotivazione (come avvenuto nel caso in esame)dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito aciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire ilpercorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principidel danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (cfr. Cass.n. 341/2025, n. 16837/2025).16. Con il terzo motivo, parte ricorrente incidentale denuncia,ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di legge, per esserestato citato in motivazione (p. 12) l’art. 49 del Codicedeontologico dell’infermiere, in realtà abrogato prima delladecisione.17. Si tratta di errore emendabile con correzione dellamotivazione (mediante espunzione del relativo riferimento) aisensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., in quanto non incidentesulla correttezza del dispositivo della sentenza impugnata.Invero, dal complessivo compendio motivazionale si evince chel’argomento è stato utilizzato ad abundantiam, tra l’altro afavore del lavoratore qui ricorrente incidentale.18. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentaledevono essere respinti.19. La soccombenza reciproca determina la compensazionedelle spese di lite del presente giudizio.20. Le parti ricorrenti principale e incidentale sono tenuNtuem earol registro generale 29173/2022Numero sezionale 64/2026versamento di un ulteriore importo a titolo di contNriubmuerto odi raccolta generale 7711/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Spese compensate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]