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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39649/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha puntualmente motivato circa l'attendibilità del maresciallo Sangermano e ha fornito una plausibile giustificazione circa il successivo ritrovamento di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di costui); Considerato che il secondo motivo del ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (in particolare, il giudice di appello ha fornito puntuale motivazione circa il diniego al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e circa l'applicazione della recidiva contestata; il giudice di appello ha fondato la propria valutazione sull'assenza di qualsiasi giustificazione relativamente alla violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e sulla propensione di Palermo a violare la legge); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha puntualmente motivato circa l'attendibilità del maresciallo Sangermano e ha fornito una plausibile giustificazione circa il successivo ritrovamento di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di costui); Considerato che il secondo motivo del ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (in particolare, il giudice di appello ha fornito puntuale motivazione circa il diniego al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e circa l'applicazione della recidiva contestata; il giudice di appello ha fondato la propria valutazione sull'assenza di qualsiasi giustificazione relativamente alla violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e sulla propensione di Palermo a violare la legge); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 39649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris