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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30670/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5515/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. Q. Visconti 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 7020/45/2016 depositata il 19/07/2016. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Irpef, per il 2008, redditi non dichiarati, e cioè gli utili occulti distribuiti ai soci dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a ristretta base partecipativa di cui il contribuente era socio della misura del 45 per cento;

2. il primo giudice accolse il ricorso con sentenza (n. 17487/2015) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania che, con la decisione indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’ufficio edha respinto l’appello incidentale del contribuente;

3. quest’ultimo ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

4. la causa è stata rimessa alla quinta sezione con ordinanza della sesta-quinta sezione n. 11358/2018;

5. con “istanza di dichiarazione cessata materia del contendere” datata 30/09/2022, il contribuente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione degli atti allegati nel corso del giudizio;

6. la documentazione agli atti, attinente alla dichiarazione del contribuente di adesione alla definizione agevolata presentata il 30/04/2019, non risulta notificataall’Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta e difende l ’ Agenzia delle entrate nel giudizio di legittimità,essendosi costituita con controricorso ;

7. in applicazione dei princìpi di diritto desumibili in tesi generale da Cass. Sez.

U., n. 19980/2014, dev e essere assegnato al ricorrente un termine per la notificazione dei nuovi documenti all ’A vvocatura erariale e ciò comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo (Cass.31/03/2017, n. 8567);

8. ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio per la definizione agevolata (“rottamazione-ter”) dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, è necessario che, nel medesimo termine, il contribuente depositi dichiarazione di rinuncia al giudizio, corredata della documentazione idonea a dimostrare che la detta definizione agevolata e i connessi pagamenti del debito tributario si riferiscono all’avviso di accertamento oggetto del giudizio; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna al ricorrente un termine di 60 giorni, dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, per la notificazione dei nuovi documenti all’Avvocatura gener

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5515/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. Q. Visconti 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 7020/45/2016 depositata il 19/07/2016. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Irpef, per il 2008, redditi non dichiarati, e cioè gli utili occulti distribuiti ai soci dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a ristretta base partecipativa di cui il contribuente era socio della misura del 45 per cento; 2. il primo giudice accolse il ricorso con sentenza (n. 17487/2015) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania che, con la decisione indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’ufficio edha respinto l’appello incidentale del contribuente; 3. quest’ultimo ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; 4. la causa è stata rimessa alla quinta sezione con ordinanza della sesta-quinta sezione n. 11358/2018; 5. con “istanza di dichiarazione cessata materia del contendere” datata 30/09/2022, il contribuente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione degli atti allegati nel corso del giudizio; 6. la documentazione agli atti, attinente alla dichiarazione del contribuente di adesione alla definizione agevolata presentata il 30/04/2019, non risulta notificataall’Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta e difende l ’ Agenzia delle entrate nel giudizio di legittimità,essendosi costituita con controricorso ; 7. in applicazione dei princìpi di diritto desumibili in tesi generale da Cass. Sez. U., n. 19980/2014, dev e essere assegnato al ricorrente un termine per la notificazione dei nuovi documenti all ’A vvocatura erariale e ciò comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo (Cass.31/03/2017, n. 8567); 8. ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio per la definizione agevolata (“rottamazione-ter”) dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, è necessario che, nel medesimo termine, il contribuente depositi dichiarazione di rinuncia al giudizio, corredata della documentazione idonea a dimostrare che la detta definizione agevolata e i connessi pagamenti del debito tributario si riferiscono all’avviso di accertamento oggetto del giudizio; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna al ricorrente un termine di 60 giorni, dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, per la notificazione dei nuovi documenti all’Avvocatura gener
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