CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Modena che, in data 22/3/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di danneggiamento aggravato e continuato, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, facendo leva su argomenti generici ed aspecifici, privi di correlazione con le considerazioni, logiche e puntuali, sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno dell'impossibilità di accedere all'invocata mitigazione, attesa la ritenuta recidiva qualificata e le già concesse attenuanti generiche nonché la negativa prognosi personologica che attinge il ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente