CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32886/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore R.G. 18143/2024 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, con cui si censura l'omessa esclusione della contestata recidiva, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. Ed invero, il motivo dedotto non rientra tra le ipotesi tassative per le quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. e risulta, in ogni caso, incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il