CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 12799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha dichiarato estinto, per avvenuta riparazione del danno cagionato, ex art. 162-ter cod. pen., il delitto di furto ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante dell'esposizione delle cose a pubblica fede. Alle tre imputate si contesta di essersi impossessate di prodotti alimentari esposti sui banchi di un supermercato, per un valore di euro 200,00, portandoli all'esterno dell'esercizio commerciale utilizzando il varco destinato all'entrata dei clienti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motiv5 con il quale deduce che, essendo stata contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., per essere il furto stato commesso da tre persone in concorso tra loro, il delitto era procedibile d'ufficio e pertanto non poteva trovare applicazione l'art. 162-ter cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quel che rileva, ai fini degli artt. 521 e 522, comma 1, cod. proc. pen., è la compiuta descrizione del fatto e non la mera generica indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Tale principio di diritto (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430; Sez. 5, n. 9706 del 30/01/2015, Rossitto, Rv. 262592) opera quando, a fronte di una specifica e precisa descrizione di un fatto che ha rilevanza penale (come reato autonomo o come aspetto suscettibile di sussunzione in una circostanza del reato),la corrispondente norma di legge non sia indicata ovvero sia indicata erroneamente. Esso, tuttavia, riguarda anche il caso in cui manchi del tutto l'indicazione del fatto materiale contestato. In tema di contestazione dell'accusa, la mera indicazione, nel capo di imputazione riportato sul decreto di citazione a giudizio, delle norme di legge relative a una circostanza aggravante non vale a realizzare la contestazione dell'aggravante medesima, che, per essere valida, richiede l'enunciazione dei fatti e delle modalità in cui essa si concretizza (Sez. 4, n. 6285 del 14/12/1988 - dep. 1989, Mazzapodi, Rv. 181151). La descrizione del fatto materiale delimita, quindi, i termini della contestazione, quale che sia la qualificazione giuridica che a quel fatto materiale possa essere attribuita, perché solo l'indicazione del fatto, sufficientemente delineato secondo la particolarità delle varie fattispecie, permette di stabilire l'ambito dei temi di prova, per l'adempimento e l'esercizio tanto dell'onere della prova che dei diritti di azione penale e di difesa delle parti che degli stessi pertinenti poteri e doveri del giudice del singolo processo. 3. Nel caso di specie il delitto è stato contestato alle tre imputate come commesso in concorso tra loro e, sulla base dell'imputazione, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, risulta contestata l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen.. Il Tribunale, nel pronunciare sentenza, non ha escluso detta aggravante, cosicché il reato, per come contestato, risulta procedibile d'ufficio. Ne consegue che esso non poteva essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. atteso che detta disposizione è applicabile esclusivamente ai reati procedibili a querela di parte. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena