CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, i( provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reiazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud/ifo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO i cpie ha concluso chiedendo ud/O il difensore ie 1/4ALIL t 1.1"--‘9 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e di quello di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, e, comma 2, I.f., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in relazione a quest'ultimo reato per intervenuta prescrizione, riducendo di conseguenza la pena inflitta e quelle accessorie, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla omessa decisione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione dei testi Ceroni e Genuva ovvero dei dipendenti che ebbero a percepire dall'imputata in contanti o con assegni somme di denaro nell'arco di tempo 2008/2010 (art. 603 c.p.p.). 2.2.Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella parte in cui argomenta un risparmio fiscale e previdenziale dalla mancata tracciabilità delle somme indicate nelle fatture. 2.3.Col terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata nega la tesi difensiva dell'impiego della somma di euro 46.174 per il pagamento di retribuzione in contanti e assegni. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo ruota intorno alla mancata rinnovazione dell'istruttoria mediante l'escussione dei due lavoratori che avrebbero incassato le somme che in tesi accusatoria sono state oggetto di distrazione e in tesi difensiva sarebbero state impiegate per il pagamento degli stipendi, lamentando l'omessa valutazione della relativa richiesta da parte della Corte territoriale e comunque l'illogicità di essa. Al riguardo si deve rammentare che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334 - 01). Si è, altresì, affermato al riguardo che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018 Ud. (dep. 13/07/2018 ) Rv. 273577 - 01); in tal caso il vizio deducibile è quello di motivazione oppure quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, tale evenienza neppure ricorre nel caso di specie. Il ricorso, dal canto suo, si limita ad assumere genericamente la rilevanza della prova omessa ai fini della decisione adducendola a sostegno della tesi difensiva, tesi che però - come si vedrà - trova confutazione nella sentenza impugnata sulla base di diversi convergenti elementi; né in sede di appello aveva dato corpo alla richiesta avanzata essendosi limitato a chiedere di escutere i testi sulla circostanza di avere ricevuto da Alpitecno lo stipendio negli anni 2008-2010 per contati o assegni, come da relativa prima nota. D'altra parte costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (ex multis, Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872 - 01). 1.2. Quanto all'argomento speso col secondo motivo, esso si appalesa del tutto generico e a tratti ultroneo rispetto alla ricostruzione su cui si fonda l'affermazione di responsabilità recepita nella sentenza impugnata. Ed invero, la circostanza - pure affermata dal giudice - secondo cui l'incasso delle somme di cui alle fatture emesse non tracciato mediante bonifico avrebbe consentito un risparmio fiscale e previdenziale non è neppure dal ricorrente messa in stretta correlazione con il fatto distrattivo ed è contestata senza indicarsi il rilievo che la negazione della sua ricorrenza avrebbe sulla impostazione accusatoria; in altri termini non si indica la sua decisività. Parimenti generica è poi l'affermazione secondo cui l'annotazione dell'auto- decurtazione di circa 46.000 euro sui 174.000 fatturati rappresenti una sorta di pagamento dei soli stipendi dei dipendenti di Alpitecno 'depurato' dagli oneri fiscali e previdenziali sarebbe manifestamente illogica perché il carico fiscale sommato a quello degli oneri fiscali è in Italia ben superiore al 50% mentre la somma di 46.000 euro rappresenta circa il 26 % dell'importo fatturato; né, anche in tal caso, si specifica la decisività del rilievo appuntato a fronte di una ricostruzione che contesta la distrazione della somma per essere stata incassata in contanti o per assegni dalla Tosi. 1.3. Quanto alle prime note, va evidenziato che la Corte di appello ha ben posto in 1,114 rilievo come rnon si potesse attribuire dignità probatoria trattandosi di bozze tenute verosimilmente dalla stessa Tosi - prive peraltro di data certa - neppure prodotte alla g.d.f. nella fase delle indagini preliminari, ma solo in giudizio. Ebbene tale impostazione è corretta perché, com'è noto, gli atti sono in genere opponibili al fallimento solo se dotati di data certa sicchè trattandosi di documento attraverso il quale si intende comunque far valere un dato, relativo alla società, formatosi ante fallimento, esso per essere attendibile avrebbe dovuto essere innanzitutto assistito da data certa; a ciò si aggiunga che la Corte di appello ha evidenziato come si trattasse di mere bozze di prime note lasciate alla tenuta dell'imputata che in quanto tali non potessero ritenersi dei veri e propri documenti contabili. Tali bozze in ogni caso avrebbero dovuto supportare la ricostruzione difensiva che vorrebbe imputata la somma che si presume distratta al pagamento dello stipendio di due lavoratori; la genericità dell'assunto è di tutta evidenza ed è proprio tale genericità che in buona sostanza ha indotto i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo zkl grado, a ritenereVfondata la ricostruzione accusatoria. Premesso che l'unica attività svolta da Alpitecno s.c.r.I., poi fallita, era il subappalto di manodopera in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. gestita, sempre dalla Tosi - che agiva quindi in evidente conflitto di interessi come precisato nella pronuncia di primo grado - , nella sentenza impugnata si evidenzia che vi è prova documentale che il pagamento delle otto fatture in questione emessa, da Alpitecno nei confronti di AS per complessivi euro 174.000 tra il 2008 e il 2010, costituenti a tutti gli effetti fornitura di manodopera, effettuato da parte di As in favore 91.4' della fornitrice Alpotecno è stato effettuato per contanti o assegni il che ha permesso di fatto alla cooperativa - rectius alla Tosi - di percepire redditi non tracciabili. Tali denari prudenzialmente calcolati in euro 46.174,02 nel volgere di due anni, tra il 2008 e il 2010, sono stati evidentemente distratti sistematicamente dall'imputata, che non ha fornito prova della loro destinazione a scopi sociali; destinazione non dimostrabile secondo i giudici di merito alla stregua delle bozze delle prime note né in altro modo tenuto conto della genericità dell'assunto difensivo che vorrebbe fornire giustificazione della mancanza delle somme ricollegandole genericamente al pagamento degli stipendi, laddove una siffatta impostazione non può in alcun modo dimostrare che quegli stipendi siano stati pagati proprio col denaro transitato per contanti da AS ad Alpitecno, comunque non passato attraverso il conto corrente della seconda. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle