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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22987/2026

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DI GELAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso;letta la memoria di replica depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELI, con la quale si insiste nell’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, con ordinanza del 25novembre 2025 revocava ex art. 464-octies cod. proc. pen. l’ordinanza disospensione del procedimento con messa alla prova del 15 novembre 2024 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]Angeli.Con motivazione cumulativa – estesa al coimputato per il quale anche venivarevocata la sospensione – l’ordinanza dava atto di come dalla relazione dell’UEPEe dagli atti del procedimento emergesse che gli imputati non avevano dato seguitoagli obblighi previsti dal programma di trattamento, omettendo di presentarsi alleconvocazioni e di svolgere le attività riparative e di volontariato stabilite.Da qui la violazione grave e reiterata degli impegni assunti che risultavaincompatibile con la prosecuzione della messa alla prova.In ordine all’attuale ricorrente, il Tribunale rilevava come «le giustificazioniaddotte (pregressi impegni di lavoro) non suffragate da idonea documentazione,non consentono di formulare una valutazione positiva ai fini della concessione dellaproroga, posto che l’imputato ha prodotto documentazione attestante losvolgimento dell’attività lavorativa solo a partire dal gennaio 2025».2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angeli constadi un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il motivo deduce violazione di legge e travisamento in ordine allegiustificazioni fornite dal ricorrente con puntuale documentazione relativamente aipregressi impegni lavorativi.Rappresenta il ricorrente come il regime della messa alla prova implichi - aisensi della seconda parte dell’art. 168-bis, terzo comma, cod. pen. – che laprestazione del lavoro di pubblica utilità avvenga con modalità tali da nonpregiudicare le esigenze, fra l’altro, di lavoro.In tal senso, la violazione di legge sussiste nel caso in esame in quanto ilGiudice avrebbe tralasciato di considerare, in sede di concessione come anche insede di proroga del regime della messa alla prova, le esigenze lavorativedell’imputato.Per altro, omessa sarebbe stata la valutazione della documentazione allegatadall’imputato al [OSCURATO:PERSONA] procedente, comprovante l’attività lavorativa: prima delprovvedimento di ammissione alla messa alla prova, relativamente a un primoimpiego dal 4 ottobre 2023 e con successive proroghe del rapporto di lavoro indata 12 aprile 2024, 29 maggio 2024, 20 giugno 2024 e 5 luglio 2024; dopol’ammissione alla messa alla prova, dal 19 dicembre 2024 veniva stipulato altrocontratto di lavoro, poi prorogato al 30 giugno 2025, il che smentisce l’assuntodell’ordinanza impugnata quanto alla assenza di giustificazioni in ordine al periodoantecedente al gennaio 2025.Prosegue il ricorrente rappresentando come dell’attività lavorativapreesistente e della necessità di recarsi per lavoro in luoghi diversi da quello diresidenza erano al corrente l’UEPE e lo stesso primo [OSCURATO:PERSONA] che aveva ammessoil ricorrente alla messa alla prova, circostanze che emergono anche dal verbale diudienza del 4 novembre 2025, quando veniva esaminato l’imputato.

Ne conseguela violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento della prova.4.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Va premesso che il ricorso avverso il provvedimento qui impugnato èconsentito solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 464-octies, comma 3, cod.proc. pen.2.1 Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dalnovero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta dicui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamentedenunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramenteapparente (sul punto della estensione a tali casi della violazione di legge, in temadi misure di prevenzione, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246;nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01;Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano; in tema di trattenimento delle personestraniere ex lege n. 187 del 2024, Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv.287835 – 01 e Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 - 01).In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio dimotivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, ladeduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi inconsiderazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste afondamento del provvedimento impugnato (così Sez.

U, Repaci).

Diversamenteintegrano violazione di legge quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(così Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01, in tema disequestro probatorio; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 1, n. 2967 del24/01/2025, K., Rv. 287362 – 03).Le ragioni della revoca della sospensione del procedimento con messa allaprova sono indicate dall'art. 168-quater cod. pen. che prevede tre casi: 1) «graveo reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte»(prima ipotesi di cui al n. 1 dell'unico comma dell'art. 168-quater cod. pen.); 2)«rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità» (seconda ipotesi di cui al n.1 dell'unico comma dell'art. 168-quater cod. pen.); 3) «commissione, durante ilperiodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessaindole rispetto a quello per cui si procede» (n. 2 dell'unico comma dell'art. 168-quater cod. pen.).Nel caso di specie la revoca è correlata dal Tribunale all’ipotesi sub 1).Venendo al compito del giudice della revoca è stato affermato che in occasionedella revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, spetta algiudice, che è titolare di uno spazio di discrezionalità limitato al soloapprezzamento dei presupposti di legge, uno specifico onere di motivazionedell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile insede di ricorso per cassazione (Sez.6, n. 28826 del 23/02/2018., Farioli, Rv.273655 – 01).Di recente si è anche affermato che l'interruzione del programma ditrattamento, avvenuta in assenza di giustificazioni da parte della difesa odell'imputato, impone al giudice di disporre, in esito ad apposita udienza di cui siastato dato avviso alle parti, la revoca dell'ordinanza che ha stabilito la sospensione,senza necessità di argomentare approfonditamente e specificamente in ordine allanatura e alla causale dell'interruzione, non potendosi richiedere lo scrutinio dellemotivazioni personali che hanno condotto ad essa (Sez. 2, n. 34936 del09/10/2025, Di, Rv. 288694 - 01).

D’altro canto, però, l’onere di motivazionesull’assenza di cause oggettive di giustificazione – e non di ‘motivi’ personali –deve essere assicurato, nella prospettiva indicata di assicurare una motivazioneadeguata e non apparente per la revoca dell’ordinanza di sospensione.2.2 Va pertanto affermato il principio per il quale in tema di sospensione delprocedimento con messa alla prova dell’imputato, spetta al giudice, che è titolaredi uno spazio di discrezionalità limitato al solo apprezzamento dei presupposti dilegge, uno specifico onere di motivazione quanto alle ragioni dell’ordinanza direvoca, essendo la stessa ricorribile per cassazione per violazione di legge e,quindi, per il caso di motivazione apparente, ex art. 464-octies, comma 3, cod.proc. pen.3.

Tanto premesso, nel caso in esame la doglianza difensiva quanto allaviolazione di legge è fondata.3.1 A ben vedere l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] si limita per un verso aprendere atto della ragione della revoca – l’omessa presentazione dell’imputatoalle convocazioni per svolgere le attività riparative e di volontariato stabilite - ilche certamente integra il presupposto del provvedimento ex art. 168-quater,primo comma, n. 1)., cod. pen.Non di meno, però, la motivazione è apparente quanto al confronto con ladocumentazione allegata dalla difesa al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come difetti documentazione attestante l’esistenza diun rapporto di lavoro precedente l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova– intervenuta in data 15 novembre 2024 - così lasciando intendere che non siacomprovato per l’imputato il pregresso rapporto lavorativo.Si tratta di una motivazione apparente in quanto elude del tutto il confrontocon la documentazione che invece comprovava come l’imputato avesse avuto unrapporto di lavoro – seppur a tempo determinato, ma prorogato più volte – e senzasoluzione di continuo dal 4 ottobre 2023 al 13 luglio 2024 quale operaiometalmeccanico nell’ambito delle raffinerie di Gela.Certamente alla data del provvedimento di ammissione alla messa alla proval’imputato non aveva un rapporto di lavoro in corso, ma dalla stessa relazioneUEPE – alle quali questa Corte può accedere in quanto si verte anche in deduzionedi error in procedendo (sul punto cfr. Sez. 6, n. 33660 del 13/10/2020, Ibnelaziz,Rv. 279926 – 01 e Corte cost. sent. n. 240 del 2015) - emergeva come tale attivitàlavorativa, svolta nel recente passato, potesse potenzialmente riprendere, il cheavrebbe determinato la trasferta dell’imputato e, quindi, un impedimentooggettivo al rispetto del programma di trattamento (sul punto i contratti allegatiindicano la sede lavorativa, ma anche l’obbligatoria disponibilità richiesta allavoratore alla trasferta in altre sedi).D’altro canto, la stessa ordinanza impugnata non mette in dubbio che siainvece comprovato che dal mese di gennaio 2025 l’imputato abbia ripreso alavorare, ma la motivazione offerta è anche in questo caso apparente, perché nonconfronta la trasgressione denunciata con la documentazione allegata e conl’impossibilità di adempiere al lavoro di pubblica utilità.In sostanza, vi è una asimmetria fra la rilevata trasgressione e la apparentevalutazione delle giustificazioni addotte.

In tal senso la motivazione è mancante.Va, per altro, evidenziato come rispetto alle esigenze lavorative propriel’imputato non debba essere pregiudicato ex art. 168-bis, terzo comma, cod. pen.Difatti, la ratio della previsione normativa è quella per la quale «[…] il lavorodi pubblica utilità deve modularsi in termini tali da non pregiudicare “le esigenzedi lavoro (evidentemente retribuito) …dell’imputato” (art. 168-bis cod. pen.) conla quale si tende a evitare che, assorbito dalla prestazione gratuita, l’imputatopossa trovarsi privo dei mezzi con i quali far fronte all’impegno risarcitorio assuntoverso la vittima» (Ufficio del Massimario e del Ruolo, Rel. n.

III/07/2014 del 5maggio 2014, «Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensionedel procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», par. 4).Al di là della finalità risarcitoria, non di meno è evidente che la necessità ditener conto delle esigenze di lavoro dell’imputato corrisponda alla naturapersonalizzata del trattamento e alla logica che ispira l’istituto in esame,«caratterizzato dalla finalità specialpreventiva e risocializzante che deveperseguire e deve perciò essere ampiamente modulabile, tenendo conto dellapersonalità dell’imputato e dei reati oggetto dell’imputazione, sicché, considerataanche la sua base consensuale, non se ne può prospettare l’insufficientedeterminatezza in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.».

Tanto affermaCorte cost. n. 91 del 2018, al par. 8, escludendo il difetto di tassatività delladisciplina in esame rispetto alla natura sanzionatoria della messa alla prova.Difatti, prosegue la Corte costituzionale, quanto agli aspetti qualitativi vaconsiderato che un programma di trattamento per sua natura può esseredeterminato legislativamente solo attraverso l’indicazione dei tipi di condotta chene possono formare oggetto, rimettendone la specificazione all’ufficio diesecuzione penale esterna e al giudice, con il consenso dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] leggi richiama poi altre due pronunce, di Corte cost. n. 54 del 2017 e Sez.

U,n. 33216 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267237 – 01, affermando che «lanormativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta unadiversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma ditrattamento, con l’affidamento al giudice di “un giudizio sull’idoneità delprogramma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte ‘afflittiva’sia di quella ‘rieducativa’, in una valutazione complessiva circa la rispondenza deltrattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosidi non recidiva” (Sezioni unite, 31 marzo 2016, n. 33216)».La natura personalizzata del trattamento e la sottoposizione al giudice delprogramma responsabilizzano anche quest’ultimo nella individuazione di modalitàe tempi di esecuzione del lavoro di pubblica utilità gratuito «che non pregiudichinole esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato».

Infatti «[…]la definizione della durata e dalla scansione della prestazione lavorativa benpossono formare oggetto del programma elaborato dall'UEPE di intesa conl'imputato e di cui il [OSCURATO:PERSONA] deve valutare la concreta idoneità, salvaguardando leesigenze lavorative o familiari o di studio dell'imputato.

Va peraltro consideratoche il [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la valutazione di inidoneità, ben può integrare omodificare il programma elaborato, con il consenso dell'imputato (arg. ex art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen.).

La valutazione del [OSCURATO:PERSONA], anche in ordine allaconcreta durata del lavoro di pubblica utilità, non potrà che far riferimento aicanoni di cui all'art. 133 cod. pen., anche alla luce delle caratteristiche dellaprestazione lavorativa in rapporto a quelle esigenze dell'imputato di cui si è detto(sul punto si rinvia a Corte cost. n. 54 del 2017)» (così, in motivazione, Sez. 6,n. 44646 del 01/10/2019, Evangelista, Rv. 277216 – 01).3.2 Ne consegue che in tema di messa alla prova, il giudice deve valutare laconcreta idoneità del programma proposto dall’ufficio esecuzione esterna che vamodulato tenendo in conto anche la necessità di salvaguardare le comprovateesigenze lavorative, familiari o di studio dell'imputato ex art. 168-bis, comma 3,cod. pen., anche in sede di rimodulazione del programma elaborato, con ilconsenso dell'imputato, ex art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen.4.

Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame.Spetterà al [OSCURATO:PERSONA] della fase rescissoria, nel rispetto dei principi di diritto finqui indicati, verificare se la documentazione allegata fosse specificamente idoneaa giustificare la trasgressione del trattamento e delle prescrizioni, valutando, sedel caso, anche la possibilità di una diversa modulazione del programma.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale diGela.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DI GELAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso;letta la memoria di replica depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELI, con la quale si insiste nell’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, con ordinanza del 25novembre 2025 revocava ex art. 464-octies cod. proc. pen. l’ordinanza disospensione del procedimento con messa alla prova del 15 novembre 2024 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]Angeli.Con motivazione cumulativa – estesa al coimputato per il quale anche venivarevocata la sospensione – l’ordinanza dava atto di come dalla relazione dell’UEPEe dagli atti del procedimento emergesse che gli imputati non avevano dato seguitoagli obblighi previsti dal programma di trattamento, omettendo di presentarsi alleconvocazioni e di svolgere le attività riparative e di volontariato stabilite.Da qui la violazione grave e reiterata degli impegni assunti che risultavaincompatibile con la prosecuzione della messa alla prova.In ordine all’attuale ricorrente, il Tribunale rilevava come «le giustificazioniaddotte (pregressi impegni di lavoro) non suffragate da idonea documentazione,non consentono di formulare una valutazione positiva ai fini della concessione dellaproroga, posto che l’imputato ha prodotto documentazione attestante losvolgimento dell’attività lavorativa solo a partire dal gennaio 2025».2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angeli constadi un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il motivo deduce violazione di legge e travisamento in ordine allegiustificazioni fornite dal ricorrente con puntuale documentazione relativamente aipregressi impegni lavorativi.Rappresenta il ricorrente come il regime della messa alla prova implichi - aisensi della seconda parte dell’art. 168-bis, terzo comma, cod. pen. – che laprestazione del lavoro di pubblica utilità avvenga con modalità tali da nonpregiudicare le esigenze, fra l’altro, di lavoro.In tal senso, la violazione di legge sussiste nel caso in esame in quanto ilGiudice avrebbe tralasciato di considerare, in sede di concessione come anche insede di proroga del regime della messa alla prova, le esigenze lavorativedell’imputato.Per altro, omessa sarebbe stata la valutazione della documentazione allegatadall’imputato al [OSCURATO:PERSONA] procedente, comprovante l’attività lavorativa: prima delprovvedimento di ammissione alla messa alla prova, relativamente a un primoimpiego dal 4 ottobre 2023 e con successive proroghe del rapporto di lavoro indata 12 aprile 2024, 29 maggio 2024, 20 giugno 2024 e 5 luglio 2024; dopol’ammissione alla messa alla prova, dal 19 dicembre 2024 veniva stipulato altrocontratto di lavoro, poi prorogato al 30 giugno 2025, il che smentisce l’assuntodell’ordinanza impugnata quanto alla assenza di giustificazioni in ordine al periodoantecedente al gennaio 2025.Prosegue il ricorrente rappresentando come dell’attività lavorativapreesistente e della necessità di recarsi per lavoro in luoghi diversi da quello diresidenza erano al corrente l’UEPE e lo stesso primo [OSCURATO:PERSONA] che aveva ammessoil ricorrente alla messa alla prova, circostanze che emergono anche dal verbale diudienza del 4 novembre 2025, quando veniva esaminato l’imputato. Ne conseguela violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento della prova.4. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Va premesso che il ricorso avverso il provvedimento qui impugnato èconsentito solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 464-octies, comma 3, cod.proc. pen.2.1 Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dalnovero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta dicui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamentedenunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramenteapparente (sul punto della estensione a tali casi della violazione di legge, in temadi misure di prevenzione, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246;nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01;Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano; in tema di trattenimento delle personestraniere ex lege n. 187 del 2024, Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv.287835 – 01 e Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 - 01).In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio dimotivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, ladeduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi inconsiderazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste afondamento del provvedimento impugnato (così Sez. U, Repaci). Diversamenteintegrano violazione di legge quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01, in tema disequestro probatorio; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 1, n. 2967 del24/01/2025, K., Rv. 287362 – 03).Le ragioni della revoca della sospensione del procedimento con messa allaprova sono indicate dall'art. 168-quater cod. pen. che prevede tre casi: 1) «graveo reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte»(prima ipotesi di cui al n. 1 dell'unico comma dell'art. 168-quater cod. pen.); 2)«rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità» (seconda ipotesi di cui al n.1 dell'unico comma dell'art. 168-quater cod. pen.); 3) «commissione, durante ilperiodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessaindole rispetto a quello per cui si procede» (n. 2 dell'unico comma dell'art. 168-quater cod. pen.).Nel caso di specie la revoca è correlata dal Tribunale all’ipotesi sub 1).Venendo al compito del giudice della revoca è stato affermato che in occasionedella revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, spetta algiudice, che è titolare di uno spazio di discrezionalità limitato al soloapprezzamento dei presupposti di legge, uno specifico onere di motivazionedell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile insede di ricorso per cassazione (Sez.6, n. 28826 del 23/02/2018., Farioli, Rv.273655 – 01).Di recente si è anche affermato che l'interruzione del programma ditrattamento, avvenuta in assenza di giustificazioni da parte della difesa odell'imputato, impone al giudice di disporre, in esito ad apposita udienza di cui siastato dato avviso alle parti, la revoca dell'ordinanza che ha stabilito la sospensione,senza necessità di argomentare approfonditamente e specificamente in ordine allanatura e alla causale dell'interruzione, non potendosi richiedere lo scrutinio dellemotivazioni personali che hanno condotto ad essa (Sez. 2, n. 34936 del09/10/2025, Di, Rv. 288694 - 01). D’altro canto, però, l’onere di motivazionesull’assenza di cause oggettive di giustificazione – e non di ‘motivi’ personali –deve essere assicurato, nella prospettiva indicata di assicurare una motivazioneadeguata e non apparente per la revoca dell’ordinanza di sospensione.2.2 Va pertanto affermato il principio per il quale in tema di sospensione delprocedimento con messa alla prova dell’imputato, spetta al giudice, che è titolaredi uno spazio di discrezionalità limitato al solo apprezzamento dei presupposti dilegge, uno specifico onere di motivazione quanto alle ragioni dell’ordinanza direvoca, essendo la stessa ricorribile per cassazione per violazione di legge e,quindi, per il caso di motivazione apparente, ex art. 464-octies, comma 3, cod.proc. pen.3. Tanto premesso, nel caso in esame la doglianza difensiva quanto allaviolazione di legge è fondata.3.1 A ben vedere l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] si limita per un verso aprendere atto della ragione della revoca – l’omessa presentazione dell’imputatoalle convocazioni per svolgere le attività riparative e di volontariato stabilite - ilche certamente integra il presupposto del provvedimento ex art. 168-quater,primo comma, n. 1)., cod. pen.Non di meno, però, la motivazione è apparente quanto al confronto con ladocumentazione allegata dalla difesa al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come difetti documentazione attestante l’esistenza diun rapporto di lavoro precedente l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova– intervenuta in data 15 novembre 2024 - così lasciando intendere che non siacomprovato per l’imputato il pregresso rapporto lavorativo.Si tratta di una motivazione apparente in quanto elude del tutto il confrontocon la documentazione che invece comprovava come l’imputato avesse avuto unrapporto di lavoro – seppur a tempo determinato, ma prorogato più volte – e senzasoluzione di continuo dal 4 ottobre 2023 al 13 luglio 2024 quale operaiometalmeccanico nell’ambito delle raffinerie di Gela.Certamente alla data del provvedimento di ammissione alla messa alla proval’imputato non aveva un rapporto di lavoro in corso, ma dalla stessa relazioneUEPE – alle quali questa Corte può accedere in quanto si verte anche in deduzionedi error in procedendo (sul punto cfr. Sez. 6, n. 33660 del 13/10/2020, Ibnelaziz,Rv. 279926 – 01 e Corte cost. sent. n. 240 del 2015) - emergeva come tale attivitàlavorativa, svolta nel recente passato, potesse potenzialmente riprendere, il cheavrebbe determinato la trasferta dell’imputato e, quindi, un impedimentooggettivo al rispetto del programma di trattamento (sul punto i contratti allegatiindicano la sede lavorativa, ma anche l’obbligatoria disponibilità richiesta allavoratore alla trasferta in altre sedi).D’altro canto, la stessa ordinanza impugnata non mette in dubbio che siainvece comprovato che dal mese di gennaio 2025 l’imputato abbia ripreso alavorare, ma la motivazione offerta è anche in questo caso apparente, perché nonconfronta la trasgressione denunciata con la documentazione allegata e conl’impossibilità di adempiere al lavoro di pubblica utilità.In sostanza, vi è una asimmetria fra la rilevata trasgressione e la apparentevalutazione delle giustificazioni addotte. In tal senso la motivazione è mancante.Va, per altro, evidenziato come rispetto alle esigenze lavorative propriel’imputato non debba essere pregiudicato ex art. 168-bis, terzo comma, cod. pen.Difatti, la ratio della previsione normativa è quella per la quale «[…] il lavorodi pubblica utilità deve modularsi in termini tali da non pregiudicare “le esigenzedi lavoro (evidentemente retribuito) …dell’imputato” (art. 168-bis cod. pen.) conla quale si tende a evitare che, assorbito dalla prestazione gratuita, l’imputatopossa trovarsi privo dei mezzi con i quali far fronte all’impegno risarcitorio assuntoverso la vittima» (Ufficio del Massimario e del Ruolo, Rel. n. III/07/2014 del 5maggio 2014, «Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensionedel procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», par. 4).Al di là della finalità risarcitoria, non di meno è evidente che la necessità ditener conto delle esigenze di lavoro dell’imputato corrisponda alla naturapersonalizzata del trattamento e alla logica che ispira l’istituto in esame,«caratterizzato dalla finalità specialpreventiva e risocializzante che deveperseguire e deve perciò essere ampiamente modulabile, tenendo conto dellapersonalità dell’imputato e dei reati oggetto dell’imputazione, sicché, considerataanche la sua base consensuale, non se ne può prospettare l’insufficientedeterminatezza in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.». Tanto affermaCorte cost. n. 91 del 2018, al par. 8, escludendo il difetto di tassatività delladisciplina in esame rispetto alla natura sanzionatoria della messa alla prova.Difatti, prosegue la Corte costituzionale, quanto agli aspetti qualitativi vaconsiderato che un programma di trattamento per sua natura può esseredeterminato legislativamente solo attraverso l’indicazione dei tipi di condotta chene possono formare oggetto, rimettendone la specificazione all’ufficio diesecuzione penale esterna e al giudice, con il consenso dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] leggi richiama poi altre due pronunce, di Corte cost. n. 54 del 2017 e Sez. U,n. 33216 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267237 – 01, affermando che «lanormativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta unadiversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma ditrattamento, con l’affidamento al giudice di “un giudizio sull’idoneità delprogramma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte ‘afflittiva’sia di quella ‘rieducativa’, in una valutazione complessiva circa la rispondenza deltrattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosidi non recidiva” (Sezioni unite, 31 marzo 2016, n. 33216)».La natura personalizzata del trattamento e la sottoposizione al giudice delprogramma responsabilizzano anche quest’ultimo nella individuazione di modalitàe tempi di esecuzione del lavoro di pubblica utilità gratuito «che non pregiudichinole esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato». Infatti «[…]la definizione della durata e dalla scansione della prestazione lavorativa benpossono formare oggetto del programma elaborato dall'UEPE di intesa conl'imputato e di cui il [OSCURATO:PERSONA] deve valutare la concreta idoneità, salvaguardando leesigenze lavorative o familiari o di studio dell'imputato. Va peraltro consideratoche il [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la valutazione di inidoneità, ben può integrare omodificare il programma elaborato, con il consenso dell'imputato (arg. ex art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen.). La valutazione del [OSCURATO:PERSONA], anche in ordine allaconcreta durata del lavoro di pubblica utilità, non potrà che far riferimento aicanoni di cui all'art. 133 cod. pen., anche alla luce delle caratteristiche dellaprestazione lavorativa in rapporto a quelle esigenze dell'imputato di cui si è detto(sul punto si rinvia a Corte cost. n. 54 del 2017)» (così, in motivazione, Sez. 6,n. 44646 del 01/10/2019, Evangelista, Rv. 277216 – 01).3.2 Ne consegue che in tema di messa alla prova, il giudice deve valutare laconcreta idoneità del programma proposto dall’ufficio esecuzione esterna che vamodulato tenendo in conto anche la necessità di salvaguardare le comprovateesigenze lavorative, familiari o di studio dell'imputato ex art. 168-bis, comma 3,cod. pen., anche in sede di rimodulazione del programma elaborato, con ilconsenso dell'imputato, ex art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen.4. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame.Spetterà al [OSCURATO:PERSONA] della fase rescissoria, nel rispetto dei principi di diritto finqui indicati, verificare se la documentazione allegata fosse specificamente idoneaa giustificare la trasgressione del trattamento e delle prescrizioni, valutando, sedel caso, anche la possibilità di una diversa modulazione del programma. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale diGela.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22987/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris