CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa della sentenza pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale che, dichiaratolo colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, nn. 2 e 5 cod. pen., tenuto conto della contestata recidiva e della scelta del rito abbreviato, lo condannava alla pena di un anno di reclusione ed euro 100,00 di multa. Lamenta carenza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. La Corte territoriale ha integralmente confermato il trattamento sanzionatorio deciso dal primo Giudice illustrando le ragioni a sostegno della ritenuta recidiva (p. 4), del diniego delle invocate circostanze generiche (p. 4) e, attesa l'obiettiva gravità del fatto in relazione ad una condotta indicativa di particolare professionalità, della congruità della pena inflitta, la quale, peraltro, si discosta di poco dal minimo edittale previsto per il tentativo del furto pluriaggravato (pp. 4-5). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCÉLLER1A 2