CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 11548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; upfito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c5e ha concluso chiedendo 2.1124,1LA-AA\-2 >4.44LAz ud/o il difensore c.,2.4. LA11.4.mr0 jLii Y1.7 2r1'2" e-C :;AA't7(1. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 585, 583, comma 1 n. 1,,,582 cod. pen.. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la nullità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 133 e 163 cod. pen.; il giudice di secondo grado è incorso in errore nell'applicazione degli articoli testé indicati, avendo negato il beneficio della sospensione condizionale della pena solo perche il Mineo è gravato da un precedente per delitto colposo, assai risalente nel tempo e addirittura estinto ai sensi dell'articolo 445 del codice di rito; e ciò, senza neppure argomentare alcunché al riguardo; laddove una seconda sospensione condizionale della pena può essere concessa anche quando con la seconda sentenza si superi il limite dei due anni, quando il precedente reato oggetto del beneficio sia stato dichiarato formalmente estinto. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata relativamente a quanto dedotto dal ricorrente; il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Ed invero, premesso che in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio (Sez. 6, Sentenza n. 27589 del 22/03/2019 Ud. (dep. 20/06/2019 ) Rv. 276076 - 01; Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Ud. (dep. 03/05/2001 ) Rv. 218529 - 01), deve rilevarsi che, nel caso di specie, la corte territoriale, peraltro, a differenza di quanto ulteriormente assume la difesa, non si è limitata a rilevare l'esistenza del precedente penale ostativo, avendo anche indicato le ragioni per le quali non potesse formularsi prognosi positiva in favore dell'imputato. Ha, invero, precisato al riguardo che dovesse negativamente valutarsi il fatto che, nonostante il precedente giudizio (per omicidio colposo, per il quale era intervenuta sentenza di applicazione di pena di anni uno e mesi 10 di reclusione condizionalmente sospesa) e l'irrogazione di una consistente sanzione detentiva, condizionalmente sospesa, l'imputato abbia posto in essere l'ulteriore grave condotta ascrittagli nel presente procedimento, così palesandosi come la pregressa esperienza giudiziaria non avesse sortito alcun effetto dissuasivo in ordine alla commissione di ulteriori reati. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] e e