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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 30163/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 76 N. 8454/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso e la memoria del ricorrente del 29/06/2026; Ritenuto che i motivi dedotti sono inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati, posto che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente • e puntuale in ordine a: insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata); infondatezza dell'assunto della mera fuga o resistenza passiva, avuto riguardo alla situazione di generale pericolo per la incolumità determinata dalla condotta di guida e dalle manovre durante la fuga (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); al carattere concretamente minatorio delle frasi pronunciate dall'imputato ed alla loro finalità di impedire l'atto dell'ufficio (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 76 N. 8454/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso e la memoria del ricorrente del 29/06/2026; Ritenuto che i motivi dedotti sono inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati, posto che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente • e puntuale in ordine a: insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata); infondatezza dell'assunto della mera fuga o resistenza passiva, avuto riguardo alla situazione di generale pericolo per la incolumità determinata dalla condotta di guida e dalle manovre durante la fuga (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); al carattere concretamente minatorio delle frasi pronunciate dall'imputato ed alla loro finalità di impedire l'atto dell'ufficio (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30163/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris