CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino del 30 giugno 2021, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. della richiesta di riabilitazione ex art. 178 cod. pen. Il Presidente ha evidenziato che l'istanza era stata presentata da soggetto non legittimato, non risultando in atti la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non potendo ritenersi valevole a tale fine la nomina del predetto difensore effettuata dall'interessato nel 2017 per il procedimento svolto dinanzi al Ministero dell'interno per la concessione della cittadinanza italiana. 2. Nell'atto di impugnazione si evidenzia che, dall'esame dell'ordinanza notificata, risulterebbe la domiciliazione presso lo studio del predetto difensore. In ogni caso, secondo il principio della conservazione degli atti, la delega allegata e relativa al procedimento per la concessione della cittadinanza italiana esplicherebbe i suoi effetti anche nel procedimento in esame. 3. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 23 settembre 2021 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso in esame, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, con le quale il ricorrente non si confronta. Come evidenziato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, infatti, l'istanza risultava presentata da un soggetto non legittimato, atteso che la nomina effettuata [OSCURATO:PERSONA] al difensore nel 2017 nell'ambito del diverso procedimento di natura amministrativa e non giudiziaria non poteva esplicare i suoi effetti anche nell'ambito del presente giudizio di sorveglianza. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ali i [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il