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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 09580/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/09/2024 del Tribunale di Alessandria; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'imputato, [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per varie contestazioni di bancarotta fraudolenta, documentale, distrattiva ed impropria per aver cagionato il fallimento mediante operazioni dolose, quale socio accomandatario della TI 2 di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].

Con un unico motivo di ricorso si contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, deducendo la violazione degli artt. 448, comma 2-bis, e 129 cod. proc. pen., in particolare per omessa motivazione circa la sussistenza o meno di eventuali cause di proscioglimento e la qualificazione giuridica dei fatti.

Le doglianze sono inammissibili.

Ai sensi dell'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e - solo se l'errore sia manifesto ed emerga ictu ()culi dal capo di imputazione (così Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) - all'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione.

In particolare, non è possibile far valere la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., a meno che (e non è questo il caso) non emerga palese dal testo della sentenza impugnata (ex multis, Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Rv. 281182; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102).

E non può dedursi l'erronea qualificazione del fatto, salvo non emerga palese dal capo di imputazione, senza, cioè, margini di opinabilità o che sia necessaria una diversa ricostruzione del fatto (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971).

Pertanto, il ricorso - per giunta del tutto generico, neppure spiegando quali sarebbero la causa di immediato proscioglimento, non valutata dal giudice e in concreto sussistente e quale sarebbe l'esatta qualificazione dei fatti - deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 23/01/2025 Il C nsigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] c-• :ONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/09/2024 del Tribunale di Alessandria; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'imputato, [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per varie contestazioni di bancarotta fraudolenta, documentale, distrattiva ed impropria per aver cagionato il fallimento mediante operazioni dolose, quale socio accomandatario della TI 2 di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. Con un unico motivo di ricorso si contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, deducendo la violazione degli artt. 448, comma 2-bis, e 129 cod. proc. pen., in particolare per omessa motivazione circa la sussistenza o meno di eventuali cause di proscioglimento e la qualificazione giuridica dei fatti. Le doglianze sono inammissibili. Ai sensi dell'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e - solo se l'errore sia manifesto ed emerga ictu ()culi dal capo di imputazione (così Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) - all'erronea qualificazione giuridica del fatto. Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione. In particolare, non è possibile far valere la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., a meno che (e non è questo il caso) non emerga palese dal testo della sentenza impugnata (ex multis, Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Rv. 281182; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102). E non può dedursi l'erronea qualificazione del fatto, salvo non emerga palese dal capo di imputazione, senza, cioè, margini di opinabilità o che sia necessaria una diversa ricostruzione del fatto (cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). Pertanto, il ricorso - per giunta del tutto generico, neppure spiegando quali sarebbero la causa di immediato proscioglimento, non valutata dal giudice e in concreto sussistente e quale sarebbe l'esatta qualificazione dei fatti - deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/01/2025 Il C nsigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] c-• :ONE
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