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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21223/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Savona ha rigettato l’istanzacon cui XXXXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione trai reati giudicati dalle sentenze emesse:- 1) dal Tribunale di Savona il 23 settembre 2019 (condanna per il reato di cui all’art.337 cod. pen., commesso il 24 aprile 2016);- 2) dal Tribunale di Savona in data 12 aprile 2019 (condanna per i reati di guida senzapatente con recidiva nel biennio e stato di ebbrezza, commessi il 25 agosto 2017);- 3) dal Tribunale di Savona in data 22 gennaio 2021 (condanna per il reato di cuiall’art. 648 cod. pen., commesso il 25.08.2017);- 4) dal G.i.p. presso il Tribunale di Savona in data 14 febbraio 2024 (condanna per ireati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., commessi il 03.09.2023).A ragione della decisione osserva che non è possibile affermare che il condannato sisia prefigurato i diversi reati nelle loro linee essenziali, in considerazione dell’eterogeneitàdei beni giuridici lesi, della consumazione di alcune violazioni in modo estemporaneo, dellanotevole distanza temporale che li separa (anni 2016, 2017 e 2023) e della diversità deiluoghi in cui sono stati commessi (Ceriale, Albenga, Savona).Non rileva lo status di tossicodipendenza del condannato atteso che tale condizione,pure esistente, non risulta avere concretamente influito sulle determinazioni criminose, adeccezione di quella relativa alla guida in stato di alterazione di cui alla sentenza sub 2).2.

Ricorre per cassazione XXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolandounico motivo con cui denuncia violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione.Ad avviso del ricorrenteil Giudice dell'Esecuzione ha fondato il proprio diniegovalorizzando in modo acritico e generico la "distanza temporale" tra i fatti, commessi tra il2016 e il 2023 e seguendo un percorso motivazionale manifestamente illogico sotto diversiprofili.In particolare l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare che i reati giudicati conle sentenze sub 2) e sub 3) sono stati commessi nella medesima data (25 agosto 2017) enel medesimo contesto territoriale, non ha verificato se la continuazione possa esserericonosciuta almeno per singoli gruppi di reati, commessi in epoca contigua e caratterizzatida indici di omogeneità,ed ha valutato in modo apparente e apodittico il documentato stato ditossicodipendenza, servendosi di una clausola di stile, non solo del tutto priva di supportoargomentativo ma anche contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui il giudice adito ex art. 671 cod. proc. pen. ha il dovere di compiereun'analisi concreta e approfondita delle allegazioni difensive.

In particolare, il Giudicedell’esecuzione non ha spiegato le ragioni in base alle quali la necessità di procurarsi denaroper l'acquisto di stupefacenti non ha rappresentato, così come prospettato, la "causale"comune che funge da collante tra il delitto di ricettazione commesso nel 2017 e la rapinacommessa nel 2023 .Illogico è anche l’argomento sulla ritenuta "natura estemporanea" del reato diresistenza a pubblico ufficiale: la reazione violenta al controllo delle forze dell'ordine benpoteva costituire una modalità prevista dal soggetto tossicodipendente per garantirsil'impunità e la possibilità di proseguire nelle attività illecite funzionali al reperimento delladrogaCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato.1.

Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno, egualmente necessaria per ilriconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica«con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo afavore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando unagenerale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione allevarie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.266615).L'unicità di disegno criminoso non può, per converso, ridursi alla sola ipotesi in cui tutti isingoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro gradualesvolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffattadefinizione di dettaglio non è conforme al dettato normativo - che parla soltanto di "disegno"- e non risulta comunque necessaria per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio.Quello che occorre, invece, e che è sufficiente, è che si abbia una programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vistadi un unico fine.

Ciò significa che la programmazione richiesta per l'integrazione dellacontinuazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiererisultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alleeventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento,parimenti prefissato e sufficientemente specifico.Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria«una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle lorolinee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degliindici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea » (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).La omogeneità dei fatti, intesa come analogia dei singoli reati, per come in concretorealizzati o in base all'unitarietà del contesto, nonché in relazione alla identità della spinta adelinquere, e la loro contiguità temporale (che rappresenta di regola, in base a dati dicomune esperienza, "limite logico" della possibilità di ravvisare il reato continuato),unitariamente considerati, fungono da indizi della assenza di interruzioni o soluzioni dellacontinuità solo in relazione alla unitarietà del fine, la cui presenza rende impossibileaffermare che gli episodi successivi, pur mossi da analogo intento, siano però fruttodell'insorgenza di autonome risoluzioni anti doverose.Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possaessere desunta sulla sola base di ciascuno degli aspetti evidenziati, singolarmente preso,neppure può dubitarsi che ciascuno di tali fattori, nessuno di per sé "indizio necessario" edesaustivo, aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza delmedesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento dellecoincidenze indiziarie favorevoli.2.

Il Tribunale di Savona ha fatto buon governo dei rammentati principi, giustificando ladecisione adottata senza incorrere nei denunziati vizi logici.2.1.

L’ordinanza impugnata ha, infatti, escluso che i reati oggetto della richiesta diunificazione siano stati oggetto di una preventiva ed unitaria ideazione comune in vista di ununico fine, sulla scorta della dirimente argomentazione che le violazioni, tra lorodisomogenee perché lesive di beni giuridici distinti, erano state commesse o a distanzatemporale significativa o comunque in assenza di particolari collanti nell’ambito di unprogetto di vita improntato alla consumazione abituale di attività delittuose comeinequivocabilmente attestato dal certificato del Casellario giudiziale in cui sono annotaticondanne per reati commessi tra il 2009 ed il 2024 ulteriori rispetto a quelli oggetto dellarichiesta esaminata.Con motivazione nient'affatto illogica e, quindi, insindacabile in sede di legittimità,l'ordinanza impugnata ha aggiunto che, nonostante la documentata condizione ditossicodipendenza in concomitanza con la consumazione dei reati di cui è stata chiestal’unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., non può ritenersi fondata la tesidifensiva, secondo cui il condannato, sin dal primo reato in ordine di tempo, avevaprogrammato, sia pure nelle linee essenziali, quelli successivi in attuazione di una scelta divita delinquenziale orientata al procacciamento mediante atti illeciti delle risorse necessarieall’acquisto di sostanza stupefacente.

Non risulta e neanche il ricorrente lo ha prospettatoche le sentenze in atti abbiano accertato un collegamento tra la consumazione dei reati e lacondizione di tossicodipendenza.

In altri termini, l’allegato stato di tossicodipendenza èrimasto, alla luce del notevole lasso di tempo tra le fattispecie delittuose e dell’assenza dialtri collanti, privo di valenza sintomatica in ordine all’esigenza di un’unica originariaprogettazione deliberata nelle linee essenziali.2.2.

Tali ultime argomentazioni sono ineccepibili sul piano giuridico.Secondo principi consolidati, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc.pen. adopera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza deve esserepreso in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario e in concorso con gli altri elementi difatto, la unicità del disegno criminoso, esclusivamente con riguardo a reati che sianocollegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019 Avanzini, Rv.275420 - 01)Soltanto se la tossicodipendenza sia prospettata in questi termini, con deduzionirispondenti ai caratteri della specificità e concretezza, trova applicazione il condivisibileprincipio per cui, in tema di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod.proc. pen., il giudice dell'esecuzione che ometta di considerare, o svaluti totalmente senzaadeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamentededotto e corroborato da idonea documentazione viola l'obbligo di motivazione sucircostanza rilevante ai fini della decisione il giudice (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep.2020, Stante, Rv. 278187 - 01)3.

Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Savona ha rigettato l’istanzacon cui XXXXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione trai reati giudicati dalle sentenze emesse:- 1) dal Tribunale di Savona il 23 settembre 2019 (condanna per il reato di cui all’art.337 cod. pen., commesso il 24 aprile 2016);- 2) dal Tribunale di Savona in data 12 aprile 2019 (condanna per i reati di guida senzapatente con recidiva nel biennio e stato di ebbrezza, commessi il 25 agosto 2017);- 3) dal Tribunale di Savona in data 22 gennaio 2021 (condanna per il reato di cuiall’art. 648 cod. pen., commesso il 25.08.2017);- 4) dal G.i.p. presso il Tribunale di Savona in data 14 febbraio 2024 (condanna per ireati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., commessi il 03.09.2023).A ragione della decisione osserva che non è possibile affermare che il condannato sisia prefigurato i diversi reati nelle loro linee essenziali, in considerazione dell’eterogeneitàdei beni giuridici lesi, della consumazione di alcune violazioni in modo estemporaneo, dellanotevole distanza temporale che li separa (anni 2016, 2017 e 2023) e della diversità deiluoghi in cui sono stati commessi (Ceriale, Albenga, Savona).Non rileva lo status di tossicodipendenza del condannato atteso che tale condizione,pure esistente, non risulta avere concretamente influito sulle determinazioni criminose, adeccezione di quella relativa alla guida in stato di alterazione di cui alla sentenza sub 2).2. Ricorre per cassazione XXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolandounico motivo con cui denuncia violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione.Ad avviso del ricorrenteil Giudice dell'Esecuzione ha fondato il proprio diniegovalorizzando in modo acritico e generico la "distanza temporale" tra i fatti, commessi tra il2016 e il 2023 e seguendo un percorso motivazionale manifestamente illogico sotto diversiprofili.In particolare l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare che i reati giudicati conle sentenze sub 2) e sub 3) sono stati commessi nella medesima data (25 agosto 2017) enel medesimo contesto territoriale, non ha verificato se la continuazione possa esserericonosciuta almeno per singoli gruppi di reati, commessi in epoca contigua e caratterizzatida indici di omogeneità,ed ha valutato in modo apparente e apodittico il documentato stato ditossicodipendenza, servendosi di una clausola di stile, non solo del tutto priva di supportoargomentativo ma anche contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui il giudice adito ex art. 671 cod. proc. pen. ha il dovere di compiereun'analisi concreta e approfondita delle allegazioni difensive. In particolare, il Giudicedell’esecuzione non ha spiegato le ragioni in base alle quali la necessità di procurarsi denaroper l'acquisto di stupefacenti non ha rappresentato, così come prospettato, la "causale"comune che funge da collante tra il delitto di ricettazione commesso nel 2017 e la rapinacommessa nel 2023 .Illogico è anche l’argomento sulla ritenuta "natura estemporanea" del reato diresistenza a pubblico ufficiale: la reazione violenta al controllo delle forze dell'ordine benpoteva costituire una modalità prevista dal soggetto tossicodipendente per garantirsil'impunità e la possibilità di proseguire nelle attività illecite funzionali al reperimento delladrogaCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato.1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno, egualmente necessaria per ilriconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica«con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo afavore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando unagenerale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione allevarie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.266615).L'unicità di disegno criminoso non può, per converso, ridursi alla sola ipotesi in cui tutti isingoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro gradualesvolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffattadefinizione di dettaglio non è conforme al dettato normativo - che parla soltanto di "disegno"- e non risulta comunque necessaria per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio.Quello che occorre, invece, e che è sufficiente, è che si abbia una programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vistadi un unico fine. Ciò significa che la programmazione richiesta per l'integrazione dellacontinuazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiererisultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alleeventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento,parimenti prefissato e sufficientemente specifico.Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria«una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle lorolinee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degliindici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).La omogeneità dei fatti, intesa come analogia dei singoli reati, per come in concretorealizzati o in base all'unitarietà del contesto, nonché in relazione alla identità della spinta adelinquere, e la loro contiguità temporale (che rappresenta di regola, in base a dati dicomune esperienza, "limite logico" della possibilità di ravvisare il reato continuato),unitariamente considerati, fungono da indizi della assenza di interruzioni o soluzioni dellacontinuità solo in relazione alla unitarietà del fine, la cui presenza rende impossibileaffermare che gli episodi successivi, pur mossi da analogo intento, siano però fruttodell'insorgenza di autonome risoluzioni anti doverose.Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possaessere desunta sulla sola base di ciascuno degli aspetti evidenziati, singolarmente preso,neppure può dubitarsi che ciascuno di tali fattori, nessuno di per sé "indizio necessario" edesaustivo, aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza delmedesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento dellecoincidenze indiziarie favorevoli.2. Il Tribunale di Savona ha fatto buon governo dei rammentati principi, giustificando ladecisione adottata senza incorrere nei denunziati vizi logici.2.1. L’ordinanza impugnata ha, infatti, escluso che i reati oggetto della richiesta diunificazione siano stati oggetto di una preventiva ed unitaria ideazione comune in vista di ununico fine, sulla scorta della dirimente argomentazione che le violazioni, tra lorodisomogenee perché lesive di beni giuridici distinti, erano state commesse o a distanzatemporale significativa o comunque in assenza di particolari collanti nell’ambito di unprogetto di vita improntato alla consumazione abituale di attività delittuose comeinequivocabilmente attestato dal certificato del Casellario giudiziale in cui sono annotaticondanne per reati commessi tra il 2009 ed il 2024 ulteriori rispetto a quelli oggetto dellarichiesta esaminata.Con motivazione nient'affatto illogica e, quindi, insindacabile in sede di legittimità,l'ordinanza impugnata ha aggiunto che, nonostante la documentata condizione ditossicodipendenza in concomitanza con la consumazione dei reati di cui è stata chiestal’unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., non può ritenersi fondata la tesidifensiva, secondo cui il condannato, sin dal primo reato in ordine di tempo, avevaprogrammato, sia pure nelle linee essenziali, quelli successivi in attuazione di una scelta divita delinquenziale orientata al procacciamento mediante atti illeciti delle risorse necessarieall’acquisto di sostanza stupefacente. Non risulta e neanche il ricorrente lo ha prospettatoche le sentenze in atti abbiano accertato un collegamento tra la consumazione dei reati e lacondizione di tossicodipendenza. In altri termini, l’allegato stato di tossicodipendenza èrimasto, alla luce del notevole lasso di tempo tra le fattispecie delittuose e dell’assenza dialtri collanti, privo di valenza sintomatica in ordine all’esigenza di un’unica originariaprogettazione deliberata nelle linee essenziali.2.2. Tali ultime argomentazioni sono ineccepibili sul piano giuridico.Secondo principi consolidati, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc.pen. adopera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza deve esserepreso in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario e in concorso con gli altri elementi difatto, la unicità del disegno criminoso, esclusivamente con riguardo a reati che sianocollegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019 Avanzini, Rv.275420 - 01)Soltanto se la tossicodipendenza sia prospettata in questi termini, con deduzionirispondenti ai caratteri della specificità e concretezza, trova applicazione il condivisibileprincipio per cui, in tema di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod.proc. pen., il giudice dell'esecuzione che ometta di considerare, o svaluti totalmente senzaadeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamentededotto e corroborato da idonea documentazione viola l'obbligo di motivazione sucircostanza rilevante ai fini della decisione il giudice (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep.2020, Stante, Rv. 278187 - 01)3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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