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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 37673/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 54-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51/54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché S.C.C.I. — SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - avverso la sentenza n. 2256/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2256/2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto di intimazione n. 09720169063229341000, notificatagli in data 2.2.2017 e fondata su numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito.

2. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, hanno ritenuto generico e costituente una clausola di stile, inidonea a costituire un valido disconoscimento ex art. 2719 cc, quello effettuato [OSCURATO:PERSONA] e riferito a "tutte le copie fotostatiche depositate da [OSCURATO:PERSONA] relative agli avvisi di addebito opposti e alle relative ricevute di notifica eseguite mediante raccomandata a.r., in quanto privi di conformità e, quindi, di cui non se ne può accertare la conformità agli originali di cui si contesta l'esistenza"; conseguentemente hanno ritenuto utilizzabile la documentazione ai fini di dimostrare la regolarità delle notifiche effettuate.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA].

L'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. iricorrente ha depositato memoria. tr/ Ric. 2022 n. 00054 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n.3 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale ritenuto generico il disconoscimento operato nonostante lo stesso fosse stato effettuato secondo i criteri statuiti in sede di legittimità e le controparti non avevano mai depositato gli originali di cui le copie erano state contestate.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 14279/2021) che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.

Occorre, pertanto, che, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, vada assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia (Cass. n. 5641/2006).

4. La relativa valutazione, così come è stato precisato in tema di disconoscimento ex artt. 214 e 215 cpc, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 1537/2018; Cass. n. 18042/2014).

5. Nel caso di specie la Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra esposti e, con una valutazione esente da vizi motivazionali ai sensi della nuova formulazione ex art. 360 n. 5 cpc e, quindi, insindacabile nel giudizio di cassazione, ha specificato, riportando testualmente il disconoscimento effettuato, che si trattava di una contestazione onnicomprensiva e generica, consistente in una clausola di stile inidonea a costituire un valido disconoscimento ex art. 2719 cc.

6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ric. 2022 n. 00054 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -3-

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo.

Nulla per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; nulla per i resistenti che non hanno svolto attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 54-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51/54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché S.C.C.I. — SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - avverso la sentenza n. 2256/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2256/2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto di intimazione n. 09720169063229341000, notificatagli in data 2.2.2017 e fondata su numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito. 2. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, hanno ritenuto generico e costituente una clausola di stile, inidonea a costituire un valido disconoscimento ex art. 2719 cc, quello effettuato [OSCURATO:PERSONA] e riferito a "tutte le copie fotostatiche depositate da [OSCURATO:PERSONA] relative agli avvisi di addebito opposti e alle relative ricevute di notifica eseguite mediante raccomandata a.r., in quanto privi di conformità e, quindi, di cui non se ne può accertare la conformità agli originali di cui si contesta l'esistenza"; conseguentemente hanno ritenuto utilizzabile la documentazione ai fini di dimostrare la regolarità delle notifiche effettuate. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. iricorrente ha depositato memoria. tr/ Ric. 2022 n. 00054 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n.3 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale ritenuto generico il disconoscimento operato nonostante lo stesso fosse stato effettuato secondo i criteri statuiti in sede di legittimità e le controparti non avevano mai depositato gli originali di cui le copie erano state contestate. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 14279/2021) che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Occorre, pertanto, che, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, vada assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia (Cass. n. 5641/2006). 4. La relativa valutazione, così come è stato precisato in tema di disconoscimento ex artt. 214 e 215 cpc, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 1537/2018; Cass. n. 18042/2014). 5. Nel caso di specie la Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra esposti e, con una valutazione esente da vizi motivazionali ai sensi della nuova formulazione ex art. 360 n. 5 cpc e, quindi, insindacabile nel giudizio di cassazione, ha specificato, riportando testualmente il disconoscimento effettuato, che si trattava di una contestazione onnicomprensiva e generica, consistente in una clausola di stile inidonea a costituire un valido disconoscimento ex art. 2719 cc. 6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ric. 2022 n. 00054 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo. Nulla per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; nulla per i resistenti che non hanno svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a
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