CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l'unico motivo è inammissibile posto che la mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente damanifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n.42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato daquesta Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivareil diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,Giovane, Rv. 248244);ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI