CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 24025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4598 R.G.anno 2019 proposto da: Comune di Bojano, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].CO. di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell’a.t.i. costituita con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.5472/2018 depositat a il 2 8 novembre 2018 del la Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal Sez. I–RG 4598/2019 camera di consiglio4.7.2023 consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Napoli , a definizione di un giudizio , avente ad oggetto la querela di falso , introdotto da l Comune di Bojano , ha accertatola falsità di alcuni documenti contabili relativi a un contratto di appalto concluso tra il detto ente e SI.CO. di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in associazione temporanea di imprese con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: la pronuncia di accoglimento ha riguardato, in particolare, due registri di contabilità, due libretti delle misure e uno stato di avanzamento dei lavori.La domanda è stata rigettata con riferimento a un verbale di ripresa dei lavori, a un certificato di pagamento, al certificato di ultimazione dei lavori,alla relazione sul conto finale e al certificato di regolare esecuzione. L'iniziativa giudiziaria intrapresa dal C omune era stata occasionata dal giudizio arbitraleintrodotto da SI.CO. p er il pagamento dei lavori eseguitie per il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa di sospensioni e ritardi imputabili alla stazione appaltante. 2. ― In sede di gravame la Corte di appello d i Napoli ha accolto l'appello principale della società e ha disatteso quello incidentale propostodal Comune. La Corte distrettuale h a negato che l’ « inattendibilità » dei documenti(per la presenza di date non veridiche) determinasse «la loro irrilevanza sostanziale e probatoria», posto che in presenza di una contabilità «irricostruibile e informe»verrebbe meno l’onere di iscrivere le riserve relative ai lavori eseguiti in precedenza. Ha ritenuto,poi, che nella fattispecie non ricorressero gli estremi del reato di falsità materiale; ha evidenziato che pe r ritenere esistente il reato di falso ideologico occorreva che sussistesse l'elemento soggettivo del dolo:ad avviso della nominata Corte, la non veridicità della data di un documento non implicava che la medesima fosse frutto di una Sez. I–RG 4598/2019 camera di consiglio4.7.2023 falsificazione penalmente rilevante; nella fattispecie, sempre secondo il Giudice distrettuale,doveva ritenersi insussistente il dolo richiesto ai fini della integrazione del reato di falso eveniva al più in questione un falso innocuo o grossolano, del qualeera esclusa la rilevanza penale. Ancora,secondo la Corte del merito, l' « anomala indicazione » delle date costituivain realtà «il frutto di una mera imprecisione o disattenzione o superficialità nella originaria attività di predisposizione dei documenti contabili». Sulla base dello stesso ordine di considerazioni è stato poi respintol'appello incidentale del Comune, vertente sulla statuizione con cui ilTribunale aveva esclu so la falsità di altri documenti : valorizzando la relazione esistente tra gli uni e gli altri scritti, la Corte di appelloha ritenuto doversi « in ogni caso , per l'effetto e a priori escludersi » la sussistenza del reato di falso « con riguardo agli atti successivi e collegati che la parte appellante incidentale aveva ritenuto falsi in via derivata» rispetto agli altri scritti. 3. ― Avverso la sentenza della Corte d i Napoli, pubblicata il 28 novembre 2018, ricorre per Cassazione, concinque motivi , il Comune di Bojano. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Entra mbe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― C ol primo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c.. Si lamenta che la pronuncia non rechi motivazione sul perché la Corte di appello abbia riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva accertato l'esistenza di falsi materiali. Il secondo motivo prospetta la violazionedell’art. 2700 c.c., 47, 52, 53, 54 e 87 r.d. n. 350/1895 e dell’art. 116 c.p.c..Si imputa alla Corte distrettualedi aver eliminato ogni distinzione tra la forza dell'atto pubblico e le altre prove liberamente valutabili dal giudice , facendo oltretutto impiego di nozioni, come quella di falso inoffensivo,che sono Sez. I–RG 4598/2019 camera di consiglio4.7.2023 propriedel diritto penale. Col terzo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 271 e 226 c.p.c.. Si lamenta che il Giudice distrettuale abbia conferito rilievo all'assenza di dolo in capo all'autore del falso; si rileva che il giudizio civile di falso, a differenza di quello penale, deve prescindere dall'apprezzamento di tale elemento. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 9, 34, 112, 221, 225 e 295 c.p.c.. Si contesta la pertinenza dei rilievi svoltidalla Corte di merito quanto alla rilevanza che assumevano i documenti con riguardo alla pretesa di pagamento fatta valere della società; si deduce che talivalutazioni competevano al Giudice investito di tale domanda e chela Corte di appello avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la falsità dei documenti sottoposti al suo vaglio. Col quinto motivoci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 221, 226 e 132c.p.c.. L a censura ha ad oggetto la statuizione reiettiva dell’appello incidentaledel Comune: statuizione adottata sulla base dellaritenuta insussistenza del reato di falso. 2. ― La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso , avendo riguardo all’articolazione, asseritamente scorretta,dei motivi e al difetto di autosufficienzache l’atto presenterebbe. L’inammissibilità non si ravvisa. Anzitutto, l’ erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036); alcontempo, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia: ne Sez. I–RG 4598/2019 camera di consiglio4.7.2023 consegue che è ammissibile il ricorso col quale si lamenti la violazione di una norma processuale sotto il profilo della violazione di legge, anziché sotto il profilo dell’error in procedendo(Cass. 29 agosto 2013, n. 19882; Cass. 21 gennaio 2013, n. 1370). Quanto all’autosufficienza, è necessario rammentare che la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, n. 6,c.p.c. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione eche la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez.U. 5 luglio 2013, n. 16887). Ebbene, per u n verso il contenuto sostanziale delle censure sollevate dal ricorrente è ben chiaro, al di là delle imprecisioni che si deduce affligganol’intitolazione dei motivi; per altro verso, i detti motivi non denotano alcun deficit di specificità,visto che l’atto di impugnazione contiene tutte le indicazioni necessarie per apprezzare il senso e la consistenzadelle doglianze formulate . 3. ― Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Comune ricorrente prospetta un vizio motivazionale della sentenza impugnata. Tenuto conto che nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è mancante ogni riferimento letterale alla «motivazione» della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054), il vizio denunciatoè in concreto insussistente. Il ricorrente pone a confronto la Sez. I–RG 4598/2019 camera di consiglio4.7.2023 pronuncia impugnata con quella di primo grado, ma l’operazione non è pertinente: infatti, la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal giudice di primo grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d'impugnazione, senza obbligo di puntuale confutazione dei singoli punti della sentenza di primo grado (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28487); il giudice del gravamenon è cioè tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1323). 4. ― I restanti motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi,e sono fondati nei termini che seguono. L’azione civile di accertamento della falsità documentale non è sovrapponibile a quella penale volta alla repressione del falso; la prima mira a stabilire se al documento può riconoscersi l’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., mentre la seconda tende ad accertare se sia statoposto in essere un fatto penalmente rilevante, sul presupposto che questo, ove esistente, deve essere colpito e sanzionato con riguardo al suo autore. In tal senso , questa Corte ha avuto modo di evidenziare che il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi a un'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo mira anchead identificare l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge(Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; cfr. pure: Cass. 4 marzo 1995, Sez. I–RG 4598/2019 camera di consiglio4.7.2023 n. 2516; Cass. 23 maggio 1969, n. 1814). E’ evidente, quindi, che il positivo accertamento del falsocivile non trovi ostacolo nel concreto difetto di queglielementi che sono necessari perché l’autore del falso risponda del reatoin base alla legge penale. Questa Corte ha già avuto modo di precisare, del resto, che per la proposizione della querela di falso in sede civile non sonorichiestiil preordinato intento o la coscienza e volontà di immutazione del vero: elemento psicologico, questo, integrante il dolo generico richiesto per la configurabilità del reato di falsità in atti pubblici perseguibile in sede penale (Cass. 27 aprile 2004, n. 8032, in motivazione). Vero è, poi, chela querela di falso non è ammissibile ove non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria e non debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, configurabile nel caso di mera « svista » che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto(Cass. 2 luglio 2001, n. 8925 ; Cass. 25 novembre 1982, n. 6375). Ma è altrettanto vero che la sentenza impugnata non dà conto di una tale situazione, limitandosi a far cenno dell’assenza del dolo richiesto ai fini dell’integrazione del reato di falso e a menzionare, in termini del tutto astratti, leipotesi del falso innocuo o grossolano,che ― è aggiunto nel provvedimento ― non sono rilevanti penalmente. Sono inconferenti, infine, i rilievi svolti dalla Corte di appello quanto all’inattendibilità dei documenti impugnati per falso. Deve premettersi che il giudizio di ammissibilità e rilevanza della querela di falso non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare Sez. I–RG 4598/2019 camera di consiglio4.7.2023 che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione , che sia stato fatto uso del documentoe che il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante(Cass. 28 fe bbraio 2023, n. 6028; Cass.4 maggio 2012, n. 6793). Nella sentenza impugnata è richiamato il principio,già enunciato da questa Corte , in forza de l qual e nel caso di «contabilità informe ed irricostruibile», cioè non consacrata negli appositi registri ed inidonea a consentire il riscontro dei titoli di spesa e delle spettanze riconosciute dalla stazione appaltante,non sorgerebbe l’onere di iscrivere riserva (per tutte: Cass. 28 novembre 2013, n. 26673). Tale rilievo restaperò estraneo agli accertamenti che la Corte distrettuale era tenuta a compiere, e di cui si è in precedenza detto. In particolare, il Giudice distrettuale non ha individuato una condizione ostativa all’accertamento della falsità:non ha in part i colare affermato che i documenti , la cui genuinità era pacificamente contestata e che erano stati fatti valere nel giudizio arbitrale, risultavano inidonei a costituire prova contro l'istante. In particolare, l ’affermazione, contenutanella sentenza, per cui «solo un registro di contabilità tenuto in maniera regolare e non informe fa sorgere l’onere dell’apposizione delle riserve», nonpuò certamente leggersi come enunciato della non proponibilitàdella querela di falso (querela che, del resto, a confe rma di quanto detto, è stata respintanel merito). 5. ― La sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo e accoglie i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appell