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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35256/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ck., e() g 4 - avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud,ifo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo C-‘0,4-4 TO c)-e- 4Q- Q. udito il difefisore Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 7 febbraio 2023 il Tribunale di Genova ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato omicidio, commesso nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], come da contestazione (fatto avvenuto in Genova il 13 giugno del 2021).

Concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti, la pena è stata determinata in anni sei di reclusione. 1.1 In motivazione si ricostruisce la dinamica del fatto sulla base delle risultanze di prova generica e dei contributi testimoniali.

I due fratelli iniziano a litigare, ebbri, quando erano a casa dell'imputato dopo una festa in famiglia.

E' pacifico che [OSCURATO:PERSONA] viene colpito per nove volte al corpo da [OSCURATO:PERSONA] con un coltello, anche in zone ad alto rischio di evento infausto (in particolare al collo, con ferita penetrante ed estrema vicinanza del colpo inferto alla carotide); l'azione venne interrotta dall'intervento della madre, presente in casa.

La tesi difensiva viene ritenuta altamente improbabile.

L'imputato ha riferito che il coltello era stato impugnato per primo dal fratello e che i colpi da lui inferti erano solo per esigenze di difesa o fortuiti.

Viene confermata la qualificazione giuridica di cui alla imputazione, in ragione della idoneità del mezzo usato e della ricostruzione del dolo in termini di dolo diretto.

2. La Corte di Appello di Genova con sentenza resa in data 6 ottobre 2023 ha confermato la prima decisione. 2.1 Quanto alla doglianza relativa alla qualificazione del dolo, la Corte di secondo grado ribadisce la ricorrenza di dolo diretto di omicidio, in ragione della forza e direzione impressa - in particolare - al colpo al collo, inferto quando la vittima era già a terra.

Non ha rilievo la ipotizzata - iniziativa lesiva iniziale del [OSCURATO:PERSONA], posto che, anche se ciò fosse vero, sta di fatto che l'imputato una volta entrato in possesso dell'arma ebbe ad utilizzarla più volte contro il fratello con chiaro intento di cagionarne la morte.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso si dirige a contestare la qualificazione giuridica del fatto, con deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Si contesta, da parte della difesa, la ritenuta irrilevanza della sequenza causale per cui sarebbe stata la vittima ad impossessarsi per prima del coltello.

Ciò, infatti, avrebbe determinato una finalità essenzialmente difensiva che porta, in tesi, ad una connotazione del dolo al più come dolo eventuale, incompatibile con il delitto tentato.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi a ridiscutere aspetti del fatto congruamente scrutinati in sede di merito. 4.1 L'analisi della idoneità della condotta a porre in pericolo il bene della vita e del relativo elemento psicologico, operata nelle decisioni di merito è immune da vizi, in riferimento alle obiettive caratteristiche del fatto (utilizzo di un coltello verso la collo della vittima, con penetrazione della lama).

Anche in rapporto alla esistenza di una fase preliminare che - in ipotesi - vedeva il coltello nelle mani della vittima, del tutto logica è la considerazione per cui ciò non determina, una volta impossessatosi del coltello il [OSCURATO:PERSONA], una incidenza circa la qualificazione dell'elemento psicologico che sostiene la reiterata e violenta fase aggressiva.

Ciò perché come è stato più volte ricordato negli arresti di questa Corte di legittimità il dolo è fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Sez.

U. Espenhahn n. 38343 del 29.4.2014 ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..» in senso analogo, tra le molte, Sez.

H n. 3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè Sez.

I n. 31449 del 14.2.2012, ric.

Spaccarotella).4.2 Vi è pertanto un indissolubile legame tra analisi delle modalità di realizzazione del fatto ed individuazione della tipologìa dell' elemento psicologico che sorregge l'azione .

Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che - per definizione - non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condotta verso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta in essere.

La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale intenzione perseguita dall'agente.

Nel caso in esame appaiono del tutto rassicuranti, circa la intenzione di provocare (quantomeno in via alternativa) la morte o le gravi lesioni, le considerazioni espresse in sede di merito circa la direzione del colpo di coltello al collo e la sua intensità, tanto da determinare un concreto rischio di recisione della carotide.

Non può pertanto operarsi rivalutazione alcuna dei contenuti della decisione di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ck., e() g 4 - avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud,ifo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo C-‘0,4-4 TO c)-e- 4Q- Q. udito il difefisore Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 7 febbraio 2023 il Tribunale di Genova ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato omicidio, commesso nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], come da contestazione (fatto avvenuto in Genova il 13 giugno del 2021). Concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti, la pena è stata determinata in anni sei di reclusione. 1.1 In motivazione si ricostruisce la dinamica del fatto sulla base delle risultanze di prova generica e dei contributi testimoniali. I due fratelli iniziano a litigare, ebbri, quando erano a casa dell'imputato dopo una festa in famiglia. E' pacifico che [OSCURATO:PERSONA] viene colpito per nove volte al corpo da [OSCURATO:PERSONA] con un coltello, anche in zone ad alto rischio di evento infausto (in particolare al collo, con ferita penetrante ed estrema vicinanza del colpo inferto alla carotide); l'azione venne interrotta dall'intervento della madre, presente in casa. La tesi difensiva viene ritenuta altamente improbabile. L'imputato ha riferito che il coltello era stato impugnato per primo dal fratello e che i colpi da lui inferti erano solo per esigenze di difesa o fortuiti. Viene confermata la qualificazione giuridica di cui alla imputazione, in ragione della idoneità del mezzo usato e della ricostruzione del dolo in termini di dolo diretto. 2. La Corte di Appello di Genova con sentenza resa in data 6 ottobre 2023 ha confermato la prima decisione. 2.1 Quanto alla doglianza relativa alla qualificazione del dolo, la Corte di secondo grado ribadisce la ricorrenza di dolo diretto di omicidio, in ragione della forza e direzione impressa - in particolare - al colpo al collo, inferto quando la vittima era già a terra. Non ha rilievo la ipotizzata - iniziativa lesiva iniziale del [OSCURATO:PERSONA], posto che, anche se ciò fosse vero, sta di fatto che l'imputato una volta entrato in possesso dell'arma ebbe ad utilizzarla più volte contro il fratello con chiaro intento di cagionarne la morte. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si dirige a contestare la qualificazione giuridica del fatto, con deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Si contesta, da parte della difesa, la ritenuta irrilevanza della sequenza causale per cui sarebbe stata la vittima ad impossessarsi per prima del coltello. Ciò, infatti, avrebbe determinato una finalità essenzialmente difensiva che porta, in tesi, ad una connotazione del dolo al più come dolo eventuale, incompatibile con il delitto tentato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi a ridiscutere aspetti del fatto congruamente scrutinati in sede di merito. 4.1 L'analisi della idoneità della condotta a porre in pericolo il bene della vita e del relativo elemento psicologico, operata nelle decisioni di merito è immune da vizi, in riferimento alle obiettive caratteristiche del fatto (utilizzo di un coltello verso la collo della vittima, con penetrazione della lama). Anche in rapporto alla esistenza di una fase preliminare che - in ipotesi - vedeva il coltello nelle mani della vittima, del tutto logica è la considerazione per cui ciò non determina, una volta impossessatosi del coltello il [OSCURATO:PERSONA], una incidenza circa la qualificazione dell'elemento psicologico che sostiene la reiterata e violenta fase aggressiva. Ciò perché come è stato più volte ricordato negli arresti di questa Corte di legittimità il dolo è fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Sez. U. Espenhahn n. 38343 del 29.4.2014 ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..» in senso analogo, tra le molte, Sez. H n. 3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, ric. Spaccarotella).4.2 Vi è pertanto un indissolubile legame tra analisi delle modalità di realizzazione del fatto ed individuazione della tipologìa dell' elemento psicologico che sorregge l'azione . Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che - per definizione - non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condotta verso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta in essere. La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale intenzione perseguita dall'agente. Nel caso in esame appaiono del tutto rassicuranti, circa la intenzione di provocare (quantomeno in via alternativa) la morte o le gravi lesioni, le considerazioni espresse in sede di merito circa la direzione del colpo di coltello al collo e la sua intensità, tanto da determinare un concreto rischio di recisione della carotide. Non può pertanto operarsi rivalutazione alcuna dei contenuti della decisione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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