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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32501/2022

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 6536/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:SOCIETA], nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in via disgiunta, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Piazza di Priscilla, n. 4, giusta procura speciale alle liti conferita a margine del controricorso. controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di VENEZIA-MESTRE n. 1665/01/2014, depositata in data 28 ottobre 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia-Mestre, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l'appello principale della società contribuente e rigettando quello incidentale dell'Ufficio, ha annullato l'avviso di accertamento n.

R73030300602/2009, con il quale si stabiliva il maggior ricavo da assoggettare a tassazione, per l'anno d'imposta 2004, in euro 20.000,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rilevato che l'avviso di accertamento in esame era basato esclusivamente sullo scostamento che l'Ufficio aveva rilevato rispetto alle risultanze dello studio di settore, mentre era necessario il riscontro di ulteriori prove; peraltro, nel caso in esame, di tenuta regolare della contabilità, dove non era stata contestata una simile violazione, il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 non poteva neppure giustificarsi; inoltre, la semplice presentazione di una memoria, con la quale la parte aveva anticipato di avere commesso degli errori nella compilazione di alcune parti della dichiarazione, non costituiva un vero e proprio contraddittorio, che aveva il fine di evitare il contenzioso e di trovare un accordo; il giudice di primo grado, in ultimo, non aveva illustrato il processo logico-giuridico con il quale aveva rideterminato i maggiori ricavi nella somma di euro 20.000,00, avendo soltanto affermato che il maggiore imponibile doveva essere quantificato non alla stregua dei maggiori ricavi, ma dal recupero a tassazione dei soli costi spesati da [OSCURATO:SOCIETA] nel corso del 2004, stabiliti nella somma di euro 20.000,00.

3. L'Agenzia delle Entrate, avverso la superiore sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi.

4. La [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e specificamente dell'inoltro dell'invito a dedurre e della specifica risposta allo stesso, con le memorie prodotte in data 12 novembre 2008, con le quali la società contribuente, che svolgeva attività di elaborazione e registrazione elettronica di dati, non soltanto aveva ammesso numerosi errori nella compilazione di quadri, ma aveva anche preso puntuale posizione sui rilievi fiscali contestati, in seguito ai quali l'Ufficio aveva rielaborato lo studio di settore (TG66U) e diminuito i maggiori ricavi da euro 36.628,00 ai successivi euro 33.053,00.

2. Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del decreto legge n. 331/1993 e dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Commissione territoriale affermato che la semplice presentazione di una memoria non poteva avere il pregio di costituire un vero e proprio contraddittorio, rilevando anche sul punto un contrasto giurisprudenziale di cui era stata investita la Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 527 del 14 gennaio 2015.

3. Il terzo mezzo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo l'Ufficio fornito ampia dimostrazione analitica e giuridica della ricostruzione dei ricavi operati sulla base delle ore lavorate e del valore normale delle prestazioni gratuite eseguite a favore della società, evidenziando un'omessa fatturazione di corrispettivi, conforme allo scostamento determinato con gli studi di settore; l'Ufficio aveva pure preso in considerazione, nell'atto impositivo, l'importo dei ricavi che la società avrebbe dovuto dichiarare come riaddebito dei costi indebitamente dedotti a conto economico, avendo la società contribuente portato in deduzione i costi sostenuti per fronteggiare le prestazioni fornite alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonostante la mancata percezione di compensi; nell'appello incidentale si era dedotto puntualmente che era stata riscontrata una condotta antieconomica ed irragionevole della società accertata, che aveva sottoscritto con la società [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto gravoso in termini di costi, nonostante i margini di guadagno apparivano incerti ed eccessivamente aleatori; non era, dunque, vero quanto affermato dalla Commissione territoriale che l'atto impositivo si basava esclusivamente sul dato dello scostamento dagli studi di settore.

4. In via preliminare va dato atto che la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130. 4.1 La legge n. 130 del 2022 definisce, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione soggetti a definizione agevolata: «/.

Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». 4.2 A norma dell'art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 della legge citata le controversie che concernono solo in parte: «a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». 4.3 L'art. 5, comma 10, citato, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

L'art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 4.4 I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorn i con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente.

L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione».

5. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione della controversia fino alla scadenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 6536/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:SOCIETA], nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in via disgiunta, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Piazza di Priscilla, n. 4, giusta procura speciale alle liti conferita a margine del controricorso. controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di VENEZIA-MESTRE n. 1665/01/2014, depositata in data 28 ottobre 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia-Mestre, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l'appello principale della società contribuente e rigettando quello incidentale dell'Ufficio, ha annullato l'avviso di accertamento n. R73030300602/2009, con il quale si stabiliva il maggior ricavo da assoggettare a tassazione, per l'anno d'imposta 2004, in euro 20.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rilevato che l'avviso di accertamento in esame era basato esclusivamente sullo scostamento che l'Ufficio aveva rilevato rispetto alle risultanze dello studio di settore, mentre era necessario il riscontro di ulteriori prove; peraltro, nel caso in esame, di tenuta regolare della contabilità, dove non era stata contestata una simile violazione, il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 non poteva neppure giustificarsi; inoltre, la semplice presentazione di una memoria, con la quale la parte aveva anticipato di avere commesso degli errori nella compilazione di alcune parti della dichiarazione, non costituiva un vero e proprio contraddittorio, che aveva il fine di evitare il contenzioso e di trovare un accordo; il giudice di primo grado, in ultimo, non aveva illustrato il processo logico-giuridico con il quale aveva rideterminato i maggiori ricavi nella somma di euro 20.000,00, avendo soltanto affermato che il maggiore imponibile doveva essere quantificato non alla stregua dei maggiori ricavi, ma dal recupero a tassazione dei soli costi spesati da [OSCURATO:SOCIETA] nel corso del 2004, stabiliti nella somma di euro 20.000,00. 3. L'Agenzia delle Entrate, avverso la superiore sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi. 4. La [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e specificamente dell'inoltro dell'invito a dedurre e della specifica risposta allo stesso, con le memorie prodotte in data 12 novembre 2008, con le quali la società contribuente, che svolgeva attività di elaborazione e registrazione elettronica di dati, non soltanto aveva ammesso numerosi errori nella compilazione di quadri, ma aveva anche preso puntuale posizione sui rilievi fiscali contestati, in seguito ai quali l'Ufficio aveva rielaborato lo studio di settore (TG66U) e diminuito i maggiori ricavi da euro 36.628,00 ai successivi euro 33.053,00. 2. Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del decreto legge n. 331/1993 e dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Commissione territoriale affermato che la semplice presentazione di una memoria non poteva avere il pregio di costituire un vero e proprio contraddittorio, rilevando anche sul punto un contrasto giurisprudenziale di cui era stata investita la Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 527 del 14 gennaio 2015. 3. Il terzo mezzo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo l'Ufficio fornito ampia dimostrazione analitica e giuridica della ricostruzione dei ricavi operati sulla base delle ore lavorate e del valore normale delle prestazioni gratuite eseguite a favore della società, evidenziando un'omessa fatturazione di corrispettivi, conforme allo scostamento determinato con gli studi di settore; l'Ufficio aveva pure preso in considerazione, nell'atto impositivo, l'importo dei ricavi che la società avrebbe dovuto dichiarare come riaddebito dei costi indebitamente dedotti a conto economico, avendo la società contribuente portato in deduzione i costi sostenuti per fronteggiare le prestazioni fornite alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonostante la mancata percezione di compensi; nell'appello incidentale si era dedotto puntualmente che era stata riscontrata una condotta antieconomica ed irragionevole della società accertata, che aveva sottoscritto con la società [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto gravoso in termini di costi, nonostante i margini di guadagno apparivano incerti ed eccessivamente aleatori; non era, dunque, vero quanto affermato dalla Commissione territoriale che l'atto impositivo si basava esclusivamente sul dato dello scostamento dagli studi di settore. 4. In via preliminare va dato atto che la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130. 4.1 La legge n. 130 del 2022 definisce, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione soggetti a definizione agevolata: «/. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». 4.2 A norma dell'art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 della legge citata le controversie che concernono solo in parte: «a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». 4.3 L'art. 5, comma 10, citato, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7. L'art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 4.4 I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorn i con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione». 5. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione della controversia fino alla scadenza d
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