Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:940
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0562_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (COLORATURA)
(causa T‑562/24)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda dell’Unione europea denominativo COLORATURA – Marchio nazionale denominativo anteriore COLORATURA – Rivendicazione di priorità – Nozione di “prima domanda” – Articolo 34, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Certezza del diritto – Termine ragionevole»
1.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punti 17, 21)
2.
Marchio dell’Unione europea – Procedimenti dinanzi agli organi dell’Ufficio – Obbligo dell’amministrazione, ivi comprese le commissioni di ricorso, di agire entro un termine ragionevole
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punti 25‑27)
3.
Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Diritto di priorità – Domanda di marchio accompagnata da una rivendicazione di priorità – Esame dei requisiti formali e sostanziali da parte dell’Ufficio – Data di priorità iscritta nel registro – Rilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8 e 34‑36)
(v. punti 36, 56‑60)
4.
Accordi internazionali – Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) – Effetto diretto – Assenza – Interpretazione conforme – Limiti
(Accordo TRIPs, art. 2, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punti 47, 48, 50)
5.
Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Diritto di priorità – Impossibilità per un operatore di avvalersi direttamente della convenzione di Parigi
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 34)
(v. punto 49)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] EOOD è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] SA.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.