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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15537/2023

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ciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15762/2020 del ruolo generale, proposto DA P ASCUCCI M ICHELE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 33A26 L182 O), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 gennaio 1933 ed ivi domiciliato al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56H23 H501 O) e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T13 H501 O), presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sugli [OSCURATO:PERSONA] immobili del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), giusta contratto n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C19 A123 Z) del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ il C [OSCURATO:PERSONA] G UIDONIA M ONTECELIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 5749/3/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 15 ottobre 2019 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con atto n. 62398 del 21 novembre 2016, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 30 dicembre2016, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - quale concessionaria del Comune dell’attività di riscossione dell’imposta municipale propria - accertavano e liquidavano nella somma complessiva di 18.035,38 € l’IMU dovuta dal contribuente per l’anno 2013, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione ed il mancato versamento dell’imposta relativamente a quattro particelle di terreno, appartenenti al «[OSCURATO:PERSONA] 16» , possedute dal ricorrente, iscritte al folio “LEFT18” del Catasto terreni di Guidonia ed ubicate in zona D3, attribuendo alle stesse un valore di 54,75 €/mq;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la pronuncia n. 11836/27/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, assumendo – per quanto ora d’interesse in relazione ai motivi di impugnazione -che: - l’area adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico comporta che la stessa debba essere qualificata come edificabile ai fini ICI e che la relativa base imponibile debba determinarsi sulla scorta del valore venale del bene; - « […] non può ritenersi che la sua edificabilità sia temporanea poiché non ha limite temporale», in quanto « […] non è la effettiva costruzione di un immobile ovvero la sua possibilità di rimozione a far ritenere come edificabile un terreno, ma la sua potenzialità edificatoria a prescindere dal suo concreto esercizio e dalla permanenza o meno dell’immobile»; -«Per quanto concerne le residue eccezioni relative alla valutazione concernenti i terreni D1, D2, D3, la loro infondatezza si ricava dalla stessa motivazione rappresentata da ultimo relativa alla potenzialità edificatoria dei terreni indipendentemente dalla attuazione o meno di una concreta edificazione»: - «I parametri presi a riferimento dall’appellante relativamente ad un minor valore dei terreni appaiono risalenti nel tempo e non in linea con il dettato normativo di cui al d.lgs. n. 504/1992, oltrechè assolutamente generici poiché non viene in alcun modo specificato quali siano i fattori che danno luogo ad un minor valore una volta riconosciuta la potenzialità edificatoria »; - «Nessuna valenza possono avere i costi connessi all’esercizio dell’attività estrattiva ovvero il richiamo a delibere non applicabili o a gruppi di lavoro in materia ove non siano stato formalizzato in atti dell’Amministrazione» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata);

3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. tramite servizio postale il 16/18 giugno 2020, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 28 dicembre 2022, memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.;

4. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. notificava in data 28 luglio 2020 mediante posta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione, successivamente depositando, in data 2 gennaio 2023, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] :

1. i tre motivi di ricorso, sebbene articolati sotto due diversi paradigmi censori, concernono soltanto le valutazioni compiute dal Giudice regionale in relazione alla ritenuta congruità del valore assegnato ai terreni estrattivi (cd. cave) di proprietà del ricorrente, ai fini della determinazione dell’imposta in esame, valore questo stabilito, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura pari a 54,75 €/mq, giusta relazione tecnica del 30 marzo 2007, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16 maggio 2007, il tutto nella pacifica natura edificatoria dei beni, ubicati in zona industriale D3;

2. con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, lamentando che la Commissione regionale, nella valutazione oggetto di critica, non si sarebbe attenuta ai tassativi criteri stabiliti dal menzionato art. 5, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte con le pronunce del 10 gennaio 2017, n. 310 (e le tante altre ivi citate), 28 ottobre 2019, n. 27558, 23 ottobre 2019, n.27004, 8 luglio 2019, n. 18303, costituiti dalla zona territoriale di ubicazione, dall’indice di fabbricabilità, dalla destinazione d’uso consentita, dagli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

2.1. nello specifico e con riguardo ai citati parametri, l’istante ha eccepito che il Giudice regionale non avrebbe considerato, così violando la predetta disposizione, che: a. i terreni in oggetto sono ubicati in sottozona D3, la quale ha caratteristiche del tutto distinte dalla zona industriale CAR e dalle sottozone D1 e D2, in quanto qualificata da un esiguo indice di fabbricabilità, peraltro di natura temporanea e, quindi, da una assai limitata potenzialità edificatoria, il che renderebbe illegittima la valutazione unica operata dall’ente (anche per i terreni in questione), pari a 54,75 €/mq, peraltro senza indicare l’indice di fabbricabilità, tant’è che il Comune con la successiva delibera n. 174/2008 aveva poi distinto la valutazione di dette aree proprio in ragione delle diverse caratteristiche di edificabilità tra le menzionate zone; b. la sottozona D3 oggetto di causa presentava un indice di edificabilità notevolmente ridotto rispetto alle sottozone D1 e D2, pari al 2,2% dell’estensione del terreno, come emergeva dall’art. 10 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione al PRG di [OSCURATO:PERSONA] e dalla nuova tabella redatta dai medesimi tecnici comunali per l’anno 2008, allegati nella fase di merito, da cui emergeva che nella zona D3 era consentita l’edificazione di 1/50 della superfice, laddove nella sottozone D1 e D2 l’edificazione era consentita per 1/3 della superfice, il che rendeva le suddette aree non omogenee e, come tali, non suscettive di stima unitaria, né di essere apprezzate con lo stesso valore; c. i costi di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, quindi, nella specie, i costi connessi all’attività estrattiva, dovevano essere computati nella valutazione, perché espressamente contemplati dal citato art. 5 e non anche ritenuti privi di valenza, come invece affermato dal Giudice dell’appello; d.la serie di atti prodotti (atto di esproprio del 12 maggio 2003, tre perizie dell’Agenzia del Territorio del 24 maggio 2007, un accertamento con adesione dell’Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2007 e la delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 174/2008) evidenziavano valori di mercato della cave in misura (oscillante da 7,00 €/mq a 15,00 €/mq) assai ridotta rispetto a quella (di 54,75 €/mq) oggetto di contestazione, peraltro anch’essa risalente all’anno 2007 e, dunque, effettuata nel pressoché medesimo contesto temporale (2000/2006) degli atti sopra indicati; 3.con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ., 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rimproverando al Giudice regionale di aver negato la richiesta di riduzione del quantum della pretesa impositiva, così confermando per implicito la valutazione del primo Giudice, senza avvedersi che la misura di 54,75 €/mq stabilita dalla menzionata delibera comunale sulla base della citata relazione tecnica assumeva valore solo presuntivo, con funzione analoga agli studi di settore, come tale da vagliare unitamente all’esame della prove contrarie offerte ed in forza di un combinato apprezzamento, come chiarito da questa Corte con le pronunce del 22 maggio 2013, n. 12522, 19 aprile 2019, n. 11073, 29 marzo 2019 n. 8830 e 1° marzo 2019, n. 6127;

4. con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il contribuente ha censurato la sentenza impugnata, questa volta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., duolendosi dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dagli atti comparativi sopra indicati;

5. il primo motivo di ricorso risulta fondato ed il suo accoglimento assume valore assorbente rispetto all’esame delle restanti doglianze, subito avvertendo che, come emergerà dalle riflessioni che seguono, il contenuto del motivo non sottopone alla Corte una rivisitazione di merito in ordine alle valutazioni compiute dal Giudice regionale, ma rivolge una contestazione circa la dedotta violazione di legge da questi asseritamente compiuta nella soluzione offerta alla controversia;

5.1. la valutazione della Commissione regionale non si è, infatti, conformata ai parametri indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicabile anche all’IMU ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, come chiarito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 29 ottobre 2020, n. 23902, secondo cui «la disciplina Ici funge, nell'ambito della fiscalità locale, da matrice di riferimento anche per i tributi che si sono ad essa succeduti (d.lgs.23/2011, Imu;

I. 147/2013, Iuc-Tasi; l.160/2019, nuova Imu) e che hanno accolto la medesima nozione di area fabbricabile»;

5.2. il predetto art. 5, comma 5, stabilisce che: Per le aree fabbricabili, ilvalore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»;

5.3. la decisione della Commissione risulta porsi in contrasto con detta disposizione, perlomeno nella parte in cui: a. si è limitata a riconoscere la potenzialità edificatoria dell’area, senza correlarla al suo indice, come prevede l’art. 5; errore questo tanto più rilevante poiché la tabella allegata alla delibera n. 23/2007 (opportunamente riprodotta nel ricorso) posta a base della pretesa non reca menzione dell’indice di edificabilità e, peraltro, attribuisce lo stesso valore ad aree catastalmente diverse (D1-D2-D3) con differenze notevoli di indice di edificabilità (1/3 della superfice per aree D1-D2 e 1/50 per area D3), dovendo sul punto osservarsi che la mancata considerazione dell’assai minore attitudine edificatoria del bene ridonda in termini decisivi sull’assegnazione del valore del cespite e non può ritenersi - in assenza di cenni valutativi sul punto - che tale omesso rilievo possa considerarsi (ed in che termini) compensato dallo sfruttamento industriale dell'area, profilo questo che non è stato proprio esaminato, nemmeno implicitamente; b. ha ritenuto irrilevanti i costi connessi all’esercizio dell’attività estrattiva, che sono riconducibili ai costi di adattamento del terreno necessari per la costruzione (una volta che si ritiene che l’area estrattiva sia edificabile proprio in ragione della potenziale realizzazione di beni strumentali all’attività, oltre ai conseguenziali costi di tombamento dell’area una volta cessata l’attività) e che invece dovevano essere computati nella valutazione, perché espressamente contemplati dal citato art. 5;

5.4. la valutazione del Giudice d’appello e, quindi, la relativa decisione risulta, dunque, errata in diritto, in quanto, non commisurandosi ai vari indici valutativi normativi previsti, si pone in contrasto con i tassativi criteri di cui al menzionato art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il cui necessario rispetto nella valutazione in rassegna è stato più volte ribadito da questa Corte in molteplici contenziosi che hanno coinvolto anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA], precisandosi che: - «Detti criteri normativamente det erminati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass 2017 nr 12273)» (così Cass., Sez.

VI-T, 26 marzo 2021, n.8614); - « In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5,comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass., Sez. 5, n. 13567 del 30 maggio 2017)» (così Cass., Sez.

V, 30 settembre 2019, n. 24309), come già era stato chiarito da questa Corte, segnalandosi, in particolare, che il «[…] valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del relativo anno d'imposizione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, […] deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati» (così Cass., Sez.

VI-T, 10 gennaio 2017, n. 310, che richiama Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2003, n. 19515; Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., Sez. 6-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817);

5.5. con riferimento aivari precedenti specifici della Corte in merito alle aree estrattive del Comune di [OSCURATO:PERSONA], si richiamano (anche ai sensi dell’art. 118 disp. att./trans. cod. proc. civ.) le pronunce che hanno cassato con rinvio giudizi analoghi contro [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], stante la necessità di tener conto, a mente dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, «nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio» (così in Cass., Sez.

VI-T, 28 ottobre 2019, n. 27558; Cass., Sez.

VI-T, 23 ottobre 2019, n. 27004; Cass., Sez.

VI-T, 8 luglio 2019);

5.6. si è ulteriormente precisato che «La Corte ha altresì, in più occasioni e sotto diversi profili, sottolineato che le delibere previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con le quali il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, sono fonte solo di presunzioni "hominis" (v, tra altre, Cass. n.11643/2019; […] Cass. n. 27572/2018; Cass.15312/2018; Cass.4605/2018)» (così Cass., Sez.

T., 16 giugno 2021, n. 17006 e, nello stesso senso, Cass., Sez.

VI-T, 17 novembre 2022, n. 33851; Cass., Sez.

VI-T, 16 novembre 2022, nn. 33668 e 33669 e, da ultimo, in contenzioso analogo che ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], Cass., Sez.

T., 24 gennaio 2023, n. 2147 e Cass., Sez.

T, 25 gennaio 2023, nn. 2281 e 2284);

5.7. allo stesso modo, questa Corte, in analogo contenzioso cheha coinvolto la predetta concessionaria ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto i ricorsi dei contribuenti proprio in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., ponendo in evidenza che «i vincoli di inedificabilità e i costi di rispristino dell'area dovevano essere assunti quali aventi un'incidenza immediata sul valore economico del bene, assumendo rilievo, quanto ai primi, la loro idoneità a limitarne le potenzialità edificatorie e, quanto ai secondi, il fatto che essi risultano legati a una circostanza futura incerta nel quando ma non nell'an» (così Cass., Sez.

T, 13 gennaio 2021, n. 351 e Cass., Sez.

T, 19 gennaio 2021, n. 755);

6. per completezza, va dato conto che non può annoverarsi come precedente contrario al costante indirizzo interpretativo sopra illustrato la pronuncia di questa Corte del 9 giugno 2021, n. 16118, che ha considerato corretta la determinazione del valore venale dell'area adibita ad attività estrattiva (cava) concessa alla controricorrente compiuta dalla società concessionaria della riscossione sulla base dei criteri indicati nella deliberazione n. 23 del 2007, ove si ponga mente al fatto che detta decisione della Corte è stata determinata dalla peculiare vicenda processuale del relativo giudizio, essendosi rilevato che il valore del bene stimato dal Comune non era stato oggetto di adeguata confutazione da parte del contribuente, non avendo lo stesso «offerto idonei elementi volti a condurre ad una diversa quantificazione del suindicato valore» (così nella suindicata pronuncia), circostanza questa che non ricorre nella specie in cui la contestazione ha riguardato, a monte, la non conformità del valore deliberato dal Comune ai criteri di cui all’art. 5, comma 5, più volte citato;

6.1. per i medesimi motivi non può considerarsi precedente contrario (o - se si vuole - risulta solo apparentemente contrario) al predetto indirizzo la pronuncia di questa Corte dell’8 agosto 2022, n. 24430, dovendo osservarsi che in essa si è ribadita l’efficacia relativamente presuntiva del valore del bene assegnato ai fini ICI dalla delibera comunale, come tale idonea «a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Sez. 6 - 5, n. 15312 del 12/06/2018, Rv. 649233 - 01)» (così nella citata ordinanza), mentre il ricorso della contribuente è stato rigettato sempre per ragioni peculiari al relativo processo –non ricorrenti, come detto, nella specie - avendo reput ato la Corte che il Giudice regionale avesse correttamente compiuto la valutazione, attribuendo «efficacia probatoria presuntiva alla delibera estimativa del Comune e ritenendo non assolto l'onere della prova contraria a carico della contribuente» (così nella suindicata ordinanza);

7. alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va, allora, accolto nel suo primo motivo, mentre l’esame degli altri resta assorbito nelle riflessioni che precedono; la sentenza impugnata va pertanto cassata e, occorrendo accertamenti in punto di fatto, rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, per un nuovo esame volto a verificare la corretta applicazione dei complessivi criteri stabiliti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 nel calcolo della base imponibile considerata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell’imposta in oggetto, tenendo conto delle risultanze probatorie acquisite al processo, nonché per regolare anche le spese del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15762/2020 del ruolo generale, proposto DA P ASCUCCI M ICHELE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 33A26 L182 O), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 gennaio 1933 ed ivi domiciliato al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56H23 H501 O) e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T13 H501 O), presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sugli [OSCURATO:PERSONA] immobili del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), giusta contratto n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C19 A123 Z) del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ il C [OSCURATO:PERSONA] G UIDONIA M ONTECELIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 5749/3/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 15 ottobre 2019 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con atto n. 62398 del 21 novembre 2016, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 30 dicembre2016, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - quale concessionaria del Comune dell’attività di riscossione dell’imposta municipale propria - accertavano e liquidavano nella somma complessiva di 18.035,38 € l’IMU dovuta dal contribuente per l’anno 2013, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione ed il mancato versamento dell’imposta relativamente a quattro particelle di terreno, appartenenti al «[OSCURATO:PERSONA] 16» , possedute dal ricorrente, iscritte al folio “LEFT18” del Catasto terreni di Guidonia ed ubicate in zona D3, attribuendo alle stesse un valore di 54,75 €/mq; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la pronuncia n. 11836/27/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, assumendo – per quanto ora d’interesse in relazione ai motivi di impugnazione -che: - l’area adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico comporta che la stessa debba essere qualificata come edificabile ai fini ICI e che la relativa base imponibile debba determinarsi sulla scorta del valore venale del bene; - « […] non può ritenersi che la sua edificabilità sia temporanea poiché non ha limite temporale», in quanto « […] non è la effettiva costruzione di un immobile ovvero la sua possibilità di rimozione a far ritenere come edificabile un terreno, ma la sua potenzialità edificatoria a prescindere dal suo concreto esercizio e dalla permanenza o meno dell’immobile»; -«Per quanto concerne le residue eccezioni relative alla valutazione concernenti i terreni D1, D2, D3, la loro infondatezza si ricava dalla stessa motivazione rappresentata da ultimo relativa alla potenzialità edificatoria dei terreni indipendentemente dalla attuazione o meno di una concreta edificazione»: - «I parametri presi a riferimento dall’appellante relativamente ad un minor valore dei terreni appaiono risalenti nel tempo e non in linea con il dettato normativo di cui al d.lgs. n. 504/1992, oltrechè assolutamente generici poiché non viene in alcun modo specificato quali siano i fattori che danno luogo ad un minor valore una volta riconosciuta la potenzialità edificatoria »; - «Nessuna valenza possono avere i costi connessi all’esercizio dell’attività estrattiva ovvero il richiamo a delibere non applicabili o a gruppi di lavoro in materia ove non siano stato formalizzato in atti dell’Amministrazione» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata); 3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. tramite servizio postale il 16/18 giugno 2020, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 28 dicembre 2022, memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. notificava in data 28 luglio 2020 mediante posta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione, successivamente depositando, in data 2 gennaio 2023, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; 5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] : 1. i tre motivi di ricorso, sebbene articolati sotto due diversi paradigmi censori, concernono soltanto le valutazioni compiute dal Giudice regionale in relazione alla ritenuta congruità del valore assegnato ai terreni estrattivi (cd. cave) di proprietà del ricorrente, ai fini della determinazione dell’imposta in esame, valore questo stabilito, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura pari a 54,75 €/mq, giusta relazione tecnica del 30 marzo 2007, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16 maggio 2007, il tutto nella pacifica natura edificatoria dei beni, ubicati in zona industriale D3; 2. con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, lamentando che la Commissione regionale, nella valutazione oggetto di critica, non si sarebbe attenuta ai tassativi criteri stabiliti dal menzionato art. 5, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte con le pronunce del 10 gennaio 2017, n. 310 (e le tante altre ivi citate), 28 ottobre 2019, n. 27558, 23 ottobre 2019, n.27004, 8 luglio 2019, n. 18303, costituiti dalla zona territoriale di ubicazione, dall’indice di fabbricabilità, dalla destinazione d’uso consentita, dagli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; 2.1. nello specifico e con riguardo ai citati parametri, l’istante ha eccepito che il Giudice regionale non avrebbe considerato, così violando la predetta disposizione, che: a. i terreni in oggetto sono ubicati in sottozona D3, la quale ha caratteristiche del tutto distinte dalla zona industriale CAR e dalle sottozone D1 e D2, in quanto qualificata da un esiguo indice di fabbricabilità, peraltro di natura temporanea e, quindi, da una assai limitata potenzialità edificatoria, il che renderebbe illegittima la valutazione unica operata dall’ente (anche per i terreni in questione), pari a 54,75 €/mq, peraltro senza indicare l’indice di fabbricabilità, tant’è che il Comune con la successiva delibera n. 174/2008 aveva poi distinto la valutazione di dette aree proprio in ragione delle diverse caratteristiche di edificabilità tra le menzionate zone; b. la sottozona D3 oggetto di causa presentava un indice di edificabilità notevolmente ridotto rispetto alle sottozone D1 e D2, pari al 2,2% dell’estensione del terreno, come emergeva dall’art. 10 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione al PRG di [OSCURATO:PERSONA] e dalla nuova tabella redatta dai medesimi tecnici comunali per l’anno 2008, allegati nella fase di merito, da cui emergeva che nella zona D3 era consentita l’edificazione di 1/50 della superfice, laddove nella sottozone D1 e D2 l’edificazione era consentita per 1/3 della superfice, il che rendeva le suddette aree non omogenee e, come tali, non suscettive di stima unitaria, né di essere apprezzate con lo stesso valore; c. i costi di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, quindi, nella specie, i costi connessi all’attività estrattiva, dovevano essere computati nella valutazione, perché espressamente contemplati dal citato art. 5 e non anche ritenuti privi di valenza, come invece affermato dal Giudice dell’appello; d.la serie di atti prodotti (atto di esproprio del 12 maggio 2003, tre perizie dell’Agenzia del Territorio del 24 maggio 2007, un accertamento con adesione dell’Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2007 e la delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 174/2008) evidenziavano valori di mercato della cave in misura (oscillante da 7,00 €/mq a 15,00 €/mq) assai ridotta rispetto a quella (di 54,75 €/mq) oggetto di contestazione, peraltro anch’essa risalente all’anno 2007 e, dunque, effettuata nel pressoché medesimo contesto temporale (2000/2006) degli atti sopra indicati; 3.con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ., 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rimproverando al Giudice regionale di aver negato la richiesta di riduzione del quantum della pretesa impositiva, così confermando per implicito la valutazione del primo Giudice, senza avvedersi che la misura di 54,75 €/mq stabilita dalla menzionata delibera comunale sulla base della citata relazione tecnica assumeva valore solo presuntivo, con funzione analoga agli studi di settore, come tale da vagliare unitamente all’esame della prove contrarie offerte ed in forza di un combinato apprezzamento, come chiarito da questa Corte con le pronunce del 22 maggio 2013, n. 12522, 19 aprile 2019, n. 11073, 29 marzo 2019 n. 8830 e 1° marzo 2019, n. 6127; 4. con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il contribuente ha censurato la sentenza impugnata, questa volta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., duolendosi dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dagli atti comparativi sopra indicati; 5. il primo motivo di ricorso risulta fondato ed il suo accoglimento assume valore assorbente rispetto all’esame delle restanti doglianze, subito avvertendo che, come emergerà dalle riflessioni che seguono, il contenuto del motivo non sottopone alla Corte una rivisitazione di merito in ordine alle valutazioni compiute dal Giudice regionale, ma rivolge una contestazione circa la dedotta violazione di legge da questi asseritamente compiuta nella soluzione offerta alla controversia; 5.1. la valutazione della Commissione regionale non si è, infatti, conformata ai parametri indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicabile anche all’IMU ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, come chiarito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 29 ottobre 2020, n. 23902, secondo cui «la disciplina Ici funge, nell'ambito della fiscalità locale, da matrice di riferimento anche per i tributi che si sono ad essa succeduti (d.lgs.23/2011, Imu; I. 147/2013, Iuc-Tasi; l.160/2019, nuova Imu) e che hanno accolto la medesima nozione di area fabbricabile»; 5.2. il predetto art. 5, comma 5, stabilisce che: Per le aree fabbricabili, ilvalore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»; 5.3. la decisione della Commissione risulta porsi in contrasto con detta disposizione, perlomeno nella parte in cui: a. si è limitata a riconoscere la potenzialità edificatoria dell’area, senza correlarla al suo indice, come prevede l’art. 5; errore questo tanto più rilevante poiché la tabella allegata alla delibera n. 23/2007 (opportunamente riprodotta nel ricorso) posta a base della pretesa non reca menzione dell’indice di edificabilità e, peraltro, attribuisce lo stesso valore ad aree catastalmente diverse (D1-D2-D3) con differenze notevoli di indice di edificabilità (1/3 della superfice per aree D1-D2 e 1/50 per area D3), dovendo sul punto osservarsi che la mancata considerazione dell’assai minore attitudine edificatoria del bene ridonda in termini decisivi sull’assegnazione del valore del cespite e non può ritenersi - in assenza di cenni valutativi sul punto - che tale omesso rilievo possa considerarsi (ed in che termini) compensato dallo sfruttamento industriale dell'area, profilo questo che non è stato proprio esaminato, nemmeno implicitamente; b. ha ritenuto irrilevanti i costi connessi all’esercizio dell’attività estrattiva, che sono riconducibili ai costi di adattamento del terreno necessari per la costruzione (una volta che si ritiene che l’area estrattiva sia edificabile proprio in ragione della potenziale realizzazione di beni strumentali all’attività, oltre ai conseguenziali costi di tombamento dell’area una volta cessata l’attività) e che invece dovevano essere computati nella valutazione, perché espressamente contemplati dal citato art. 5; 5.4. la valutazione del Giudice d’appello e, quindi, la relativa decisione risulta, dunque, errata in diritto, in quanto, non commisurandosi ai vari indici valutativi normativi previsti, si pone in contrasto con i tassativi criteri di cui al menzionato art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il cui necessario rispetto nella valutazione in rassegna è stato più volte ribadito da questa Corte in molteplici contenziosi che hanno coinvolto anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA], precisandosi che: - «Detti criteri normativamente det erminati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass 2017 nr 12273)» (così Cass., Sez. VI-T, 26 marzo 2021, n.8614); - « In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5,comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass., Sez. 5, n. 13567 del 30 maggio 2017)» (così Cass., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24309), come già era stato chiarito da questa Corte, segnalandosi, in particolare, che il «[…] valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del relativo anno d'imposizione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, […] deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati» (così Cass., Sez. VI-T, 10 gennaio 2017, n. 310, che richiama Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2003, n. 19515; Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., Sez. 6-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817); 5.5. con riferimento aivari precedenti specifici della Corte in merito alle aree estrattive del Comune di [OSCURATO:PERSONA], si richiamano (anche ai sensi dell’art. 118 disp. att./trans. cod. proc. civ.) le pronunce che hanno cassato con rinvio giudizi analoghi contro [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], stante la necessità di tener conto, a mente dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, «nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio» (così in Cass., Sez. VI-T, 28 ottobre 2019, n. 27558; Cass., Sez. VI-T, 23 ottobre 2019, n. 27004; Cass., Sez. VI-T, 8 luglio 2019); 5.6. si è ulteriormente precisato che «La Corte ha altresì, in più occasioni e sotto diversi profili, sottolineato che le delibere previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con le quali il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, sono fonte solo di presunzioni "hominis" (v, tra altre, Cass. n.11643/2019; […] Cass. n. 27572/2018; Cass.15312/2018; Cass.4605/2018)» (così Cass., Sez. T., 16 giugno 2021, n. 17006 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI-T, 17 novembre 2022, n. 33851; Cass., Sez. VI-T, 16 novembre 2022, nn. 33668 e 33669 e, da ultimo, in contenzioso analogo che ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], Cass., Sez. T., 24 gennaio 2023, n. 2147 e Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, nn. 2281 e 2284); 5.7. allo stesso modo, questa Corte, in analogo contenzioso cheha coinvolto la predetta concessionaria ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto i ricorsi dei contribuenti proprio in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., ponendo in evidenza che «i vincoli di inedificabilità e i costi di rispristino dell'area dovevano essere assunti quali aventi un'incidenza immediata sul valore economico del bene, assumendo rilievo, quanto ai primi, la loro idoneità a limitarne le potenzialità edificatorie e, quanto ai secondi, il fatto che essi risultano legati a una circostanza futura incerta nel quando ma non nell'an» (così Cass., Sez. T, 13 gennaio 2021, n. 351 e Cass., Sez. T, 19 gennaio 2021, n. 755); 6. per completezza, va dato conto che non può annoverarsi come precedente contrario al costante indirizzo interpretativo sopra illustrato la pronuncia di questa Corte del 9 giugno 2021, n. 16118, che ha considerato corretta la determinazione del valore venale dell'area adibita ad attività estrattiva (cava) concessa alla controricorrente compiuta dalla società concessionaria della riscossione sulla base dei criteri indicati nella deliberazione n. 23 del 2007, ove si ponga mente al fatto che detta decisione della Corte è stata determinata dalla peculiare vicenda processuale del relativo giudizio, essendosi rilevato che il valore del bene stimato dal Comune non era stato oggetto di adeguata confutazione da parte del contribuente, non avendo lo stesso «offerto idonei elementi volti a condurre ad una diversa quantificazione del suindicato valore» (così nella suindicata pronuncia), circostanza questa che non ricorre nella specie in cui la contestazione ha riguardato, a monte, la non conformità del valore deliberato dal Comune ai criteri di cui all’art. 5, comma 5, più volte citato; 6.1. per i medesimi motivi non può considerarsi precedente contrario (o - se si vuole - risulta solo apparentemente contrario) al predetto indirizzo la pronuncia di questa Corte dell’8 agosto 2022, n. 24430, dovendo osservarsi che in essa si è ribadita l’efficacia relativamente presuntiva del valore del bene assegnato ai fini ICI dalla delibera comunale, come tale idonea «a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Sez. 6 - 5, n. 15312 del 12/06/2018, Rv. 649233 - 01)» (così nella citata ordinanza), mentre il ricorso della contribuente è stato rigettato sempre per ragioni peculiari al relativo processo –non ricorrenti, come detto, nella specie - avendo reput ato la Corte che il Giudice regionale avesse correttamente compiuto la valutazione, attribuendo «efficacia probatoria presuntiva alla delibera estimativa del Comune e ritenendo non assolto l'onere della prova contraria a carico della contribuente» (così nella suindicata ordinanza); 7. alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va, allora, accolto nel suo primo motivo, mentre l’esame degli altri resta assorbito nelle riflessioni che precedono; la sentenza impugnata va pertanto cassata e, occorrendo accertamenti in punto di fatto, rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, per un nuovo esame volto a verificare la corretta applicazione dei complessivi criteri stabiliti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 nel calcolo della base imponibile considerata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell’imposta in oggetto, tenendo conto delle risultanze probatorie acquisite al processo, nonché per regolare anche le spese del presente giudizio di
Sentenza Cassazione n. 15537/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris