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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17265/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 628 cod. pen. conseguente all'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale.

In particolare, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idcnei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria consumata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), ricostruzione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci o, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA],Ver estensore Il Presidente E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 628 cod. pen. conseguente all'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idcnei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria consumata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), ricostruzione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA],Ver estensore Il Presidente E
Sentenza Cassazione n. 17265/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris