Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:405
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 luglio 2003
(1)
[OSCURATO:PERSONA]500/01
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna
«Inadempimento di uno Stato – Telecomunicazioni – Direttive 90/388/CEE e 96/19/CE – Telefonia vocale – Concorrenza – Riequilibrio delle tariffe»
1. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee propone un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli
obblighi derivanti dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei
servizi di telecomunicazioni
(2)
, come modificata dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/19/CE
(3)
(in prosieguo: la
direttiva 90/388 modificata).
2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le autorità spagnole non abbiano adottato tutte le misure necessarie per consentire all'operatore
storico di telecomunicazioni, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), di procedere al riequilibrio delle tariffe ai sensi dell'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata.
I ─ Contesto giuridico
A ─
Diritto comunitario
3. Il riequilibrio delle tariffe è una delle operazioni preliminari all'apertura del mercato della telefonia vocale alla concorrenza.
4. Prima dell'inizio del processo di liberalizzazione, nel 1990, la tariffa dei servizi di telecomunicazioni era oggetto di una
regolamentazione rigida nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. In generale, le tariffe di determinati servizi ─ come il primo allacciamento,
l'abbonamento mensile o le comunicazioni locali ─ venivano fissate ad un livello inferiore ai costi sostenuti per la fornitura
dei servizi. Per contro, altri servizi ─ come le comunicazioni nazionali e internazionali ─ venivano fatturati ad un prezzo
superiore ai costi reali. In questo modo gli organismi di telecomunicazioni effettuavano una compensazione tra le perdite
subite su alcuni servizi e i margini ottenuti su altri.
5. In tale contesto, l'apertura immediata del mercato della telefonia vocale alla concorrenza avrebbe comportato dei rischi.
6. Infatti i nuovi operatori avrebbero potuto concentrare le loro attività sui segmenti più redditizi del mercato (ossia le comunicazioni
nazionali e internazionali). Dati i prezzi elevati praticati dall'operatore storico, essi avrebbero potuto fissare tariffe
inferiori, conseguendo rapidamente vantaggi ed acquisendo quote di mercato. Tale evoluzione avrebbe obbligato l'operatore
storico a ridurre i profitti sui segmenti redditizi privandolo della possibilità di compensare le perdite subite sui servizi
meno remunerativi, ch'esso continuava comunque ad offrire (ossia l'abbonamento mensile e le comunicazioni locali).
7. Prima di aprire il mercato alla concorrenza, il legislatore comunitario ha quindi imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mettere gli
organismi di telecomunicazioni in grado di
riequilibrare le loro tariffe, ossia di allinearle ai costi reali. In concreto, questa operazione avrebbe dovuto tradursi in una riduzione
delle tariffe relative alle comunicazioni nazionali e internazionali e in un aumento del prezzo del primo allacciamento, del
canone mensile d'abbonamento e delle tariffe delle comunicazioni locali.
8. La direttiva 96/19 mira a liberalizzare i servizi di telefonia vocale e la fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni
entro il 1° gennaio 1998
(4)
. Il quinto
considerando prevede quanto segue:(...) non risulta più giustificata la deroga concessa nei confronti della telefonia vocale. E' necessario sopprimere la deroga
accordata dalla direttiva 90/388/CEE e modificare di conseguenza la direttiva stessa (...). Per consentire agli organismi
di telecomunicazioni di completare la loro preparazione all'introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al
necessario riequilibrio delle tariffe, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono garantire l'esercizio degli attuali diritti speciali e/o esclusivi
per la fornitura della telefonia vocale fino al 1˚ gennaio 1998. [OSCURATO:PERSONA] membri con reti meno sviluppate o molto piccole
devono aver diritto ad una deroga temporanea (...). [OSCURATO:PERSONA] membri devono beneficiare, su richiesta, rispettivamente di
un periodo di transizione supplementare massimo di cinque e due anni al fine di completare gli adeguamenti strutturali necessari.
[OSCURATO:PERSONA] membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda
le reti meno sviluppate (...).
9. Il ventesimo
considerando della direttiva 96/19 è così formulato:Per quanto riguarda la struttura dei costi della telefonia vocale va fatta distinzione tra primo allacciamento, canone mensile,
chiamate locali, regionali e a lunga distanza. Attualmente la struttura tariffaria della telefonia vocale prevista dagli organismi
di telecomunicazioni in certi [OSCURATO:PERSONA] membri è ancora disgiunta dai costi. Alcune categorie di chiamate sono eseguite in perdita
e beneficiano di compensazioni interne derivanti dai proventi tratti da altre categorie. I prezzi artificiosamente bassi impediscono
tuttavia la concorrenza in quanto i concorrenti potenziali non sono motivati ad entrare nel segmento in questione del mercato
della telefonia vocale e risultano pertanto contrari al disposto dell'articolo 86 del trattato a meno che non siano giustificati
a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, [del Trattato CE] (...). [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero eliminare con la massima rapidità
possibile tutte le restrizioni ingiustificate in relazione al progressivo riequilibrio tariffario da parte degli organismi
di telecomunicazioni e in particolare quelle che impediscono l'adeguamento delle tariffe non in linea con i costi ed aumentano
l'onere della prestazione del servizio universale (...).
10. L'art. 4 quater della direttiva 90/388, introdotto dalla direttiva 96/19, dispone quanto segue:(...). [OSCURATO:PERSONA] membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche
condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare,
permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l'onere
della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale
riequilibrio non è realizzabile entro il 1˚ gennaio 1998 gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati informano la [OSCURATO:PERSONA] della futura
eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione (...).
11. Il 10 giugno 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 97/603/CE, relativa alla concessione alla Spagna di una proroga
dei termini per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la piena concorrenza nei mercati
di servizi di telecomunicazioni
(5)
.
12. L'art. 1 di tale decisione ha autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a differire fino al 1° dicembre 1998 l'adempimento di alcuni
obblighi, in particolare l'effettivo rilascio di ulteriori licenze per la fornitura di servizi di telefonia vocale e di reti
pubbliche di telecomunicazione.
13. Infine, il 18 dicembre 2000 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il regolamento (CE) n. 2887/2000,
relativo all'accesso disaggregato alla rete locale
(6)
.
14. Conformemente al secondo
considerando di tale regolamento, il disaggregamento della rete locale dovrebbe integrare le attuali disposizioni della normativa comunitaria
che garantisce il servizio universale e l'accesso ad un prezzo abbordabile per tutti i cittadini dell'Unione europea incrementando
la competitività, garantendo l'efficienza economica e apportando il massimo beneficio agli utenti.
15. Secondo il terzo
considerando del regolamento n. 2887/2000, l'espressione
rete locale designa il circuito fisico a coppia elicoidale metallica della rete telefonica pubblica fissa, che collega il punto terminale
della rete presso l'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo equivalente della rete telefonica pubblica
fissa
(7)
.
16. Il settimo
considerando del regolamento n. 2887/2000 enuncia che l'accesso disaggregato alla rete locale consente ai nuovi operatori di entrare in
concorrenza con gli operatori notificati offrendo servizi di trasmissione dati ad alta velocità per un accesso permanente
a Internet e per applicazioni multimediali in base alla tecnologia di linea digitale di abbonato (DSL), nonché servizi di
telefonia vocale.
17. L'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2887/2000 dispone quanto segue:[f]atto salvo l'articolo 4, paragrafo 4, gli operatori notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle
risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi.
B ─
Diritto spagnolo
18. Le autorità spagnole hanno adottato varie misure per consentire il riequilibrio delle tariffe praticate dalla [OSCURATO:PERSONA]
(8)
.
19. La prima di esse è l'Orden del 18 marzo 1997 por la que se determinan las tarifas y condiciones de interconexión a la red
adscrita al servicio público de telefonía básica que explota el operador dominante para la prestación del servicio final de
telefonía básica y el servicio portador soporte del mismo
(9)
(decreto concernente la fissazione delle tariffe e delle condizioni di allacciamento alla rete pubblica di telefonia vocale
gestita dall'operatore dominante). Con tale misura sono stati introdotti un aumento del canone mensile d'abbonamento e delle
chiamate locali del 16 e 13%, nonché una riduzione della tariffa delle chiamate provinciali, interprovinciali e internazionali
del 5, 15 e 12%.
20. Successivamente, le autorità spagnole hanno adottato l'Orden del 31 luglio 1998 sobre reequilibrio tarifario de servicios
prestados por
[OSCURATO:PERSONA]
(10)
(decreto relativo al riequilibrio delle tariffe dei servizi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]). Esse hanno fissato il canone d'abbonamento
mensile a ESP 1 442 per le linee cosiddette residenziali e a ESP 1 797 per le
líneas de enlace
.
21. Il 16 aprile 1999 le autorità spagnole hanno introdotto un'ulteriore riduzione delle tariffe dei servizi provinciali, interprovinciali
e internazionali.
22. Il 15 ottobre 1999 esse hanno adottato il [OSCURATO:PERSONA]Ley 16/1999, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación
y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones
(11)
(regio decreto legge recante talune misure per combattere l'inflazione e rafforzare la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni),
che ha introdotto nuovi aumenti del canone d'abbonamento. Secondo il calendario previsto, il prezzo doveva aumentare di ESP 100
a tre riprese: il 1° agosto 2000, il 1° marzo 2001 e il 1° agosto 2001.
23. In seguito, le autorità spagnole hanno istituito un nuovo regime di prezzi, basato su un meccanismo di fissazione di massimali,
con l'Orden del 31 luglio 2000 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno para
[OSCURATO:PERSONA] de 27 de julio 2000, por el que se establece un nuevo marco regulatorio de precios para los servicios prestados
por
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
(12)
(decreto recante pubblicazione della risoluzione della commissione delegata agli affari economici del 27 luglio 2000, che
istituisce un nuovo regime di prezzi per i servizi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]).
24. Il nuovo regime (denominato anche
price cap) si applica ai servizi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] e riguarda il periodo 2001-2002. Esso è basato su formule di calcolo in cui
intervengono le previsioni del governo spagnolo in materia di evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo (in prosieguo:
l'
IPC) e determinati fattori di adeguamento. Esso è stato prorogato al 2003 con l'Orden del 10 maggio 2001 por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno para [OSCURATO:PERSONA] del Acuerdo por el que se modifica
el Acuerdo de 27 de julio de 2000, por el que se establece un nuevo marco regulatorio de precios para los servicios prestados
por
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
(13)
(decreto recante pubblicazione della risoluzione della commissione delegata agli affari economici che modifica la risoluzione
di detta commissione del 27 luglio 2000, che stabilisce un nuove regime di prezzi per i servizi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]).
25. Il regime di
price cap istituito dai suddetti provvedimenti prevede quanto segue:
─
tutti i servizi di telefonia fissa e le chiamate da telefono fisso verso servizi di telefonia mobile saranno assoggettati
ad un indice di evoluzione uguale al tasso annuo di variazione dell'IPC, stimato al -9% per il 2001, al -8% per il 2002 e
al -4% per il 2003;
tutti i servizi di telefonia fissa e le chiamate da telefono fisso verso servizi di telefonia mobile saranno assoggettati
ad un indice di evoluzione uguale al tasso annuo di variazione dell'IPC, stimato al -9% per il 2001, al -8% per il 2002 e
al -4% per il 2003;
─
i canoni di abbonamento non devono subire aumenti nel 2001, mentre possono essere aumentati entro un limite pari al tasso
annuo di variazione dell'IPC stimato al +9,4% per il 2002 e al +6% per il 2003;
i canoni di abbonamento non devono subire aumenti nel 2001, mentre possono essere aumentati entro un limite pari al tasso
annuo di variazione dell'IPC stimato al +9,4% per il 2002 e al +6% per il 2003;
─
i prezzi dell'allacciamento possono aumentare entro un limite pari al tasso annuo di variazione dell'IPC, stimato al -16,5%
per il 2001 e il 2002 e al -2% per il 2003.
i prezzi dell'allacciamento possono aumentare entro un limite pari al tasso annuo di variazione dell'IPC, stimato al -16,5%
per il 2001 e il 2002 e al -2% per il 2003.
26. Le altre disposizioni di diritto nazionale pertinenti per l'esame della controversia sono le misure relative al disaggregamento
della rete locale.
27. [OSCURATO:PERSONA]Ley 7/2000, del 23 giugno 2000, de [OSCURATO:PERSONA] en el Sector de las Telecomunicaciones
(14)
(regio decreto legge recante misure urgenti nel settore delle telecomunicazioni) ha reso obbligatoria la fornitura di servizi
d'accesso totalmente disaggregato e di accesso condiviso alla rete locale. Tale misura è stata integrata dal [OSCURATO:PERSONA] Decreto
3456/2000, del 22 dicembre 2000, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones para el acceso al bucle
de abonado de la red pública telefónica fija de los operadores dominantes
(15)
(regio decreto recante approvazione del regolamento che fissa le condizioni di accesso alla rete locale pubblica di telefonia
fissa degli operatori dominanti).
28. L'art. 5, n. 1, di detto decreto prevede che le tariffe dell'accesso alla rete locale devono essere stabilite in base all'orientamento
ai costi.
29. L'Orden del 29 dicembre 2000, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno para [OSCURATO:PERSONA], por el que se establecen los precios de la primera offerta de acceso al bucle de abonado en las modalidades de
acceso completamente desagregado, de acceso compartido y de acceso indirecto, a la red pública telefónica fija de
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
(16)
(decreto recante pubblicazione dell'accordo della commissione delegata agli affari economici che stabilisce i prezzi della
prima offerta per l'accesso degli abbonati alla rete e le modalità dell'accesso totalmente disaggregato, dell'accesso condiviso
e dell'accesso indiretto alla rete di telefonia fissa della [OSCURATO:PERSONA]), stabilisce le tariffe mensili dell'accesso disaggregato
alla rete locale. [OSCURATO:PERSONA] tariffe ammontano a ESP 2 163 nel 2001, ESP 2 100 nel 2002 e ESP 2 050 nel 2003.
II ─ Procedimento precontenzioso
30. Il procedimento precontenzioso si è svolto in due fasi successive.
31. Nella prima fase, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alle autorità spagnole il fatto di non averle trasmesso la relazione riguardante
la soppressione degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe, conformemente all'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata.
32. L'11 dicembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una lettera di diffida rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non le aveva ancora inviato
il calendario preciso della soppressione degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe.
33. L'11 febbraio 1999, le autorità spagnole rispondevano che l'Orden del 31 luglio 1998 metteva in atto il riequilibrio delle
tariffe e che il calendario avrebbe potuto estendersi fino al 31 dicembre 2000.
34. Ritenendo che le misure adottate fossero insufficienti e che le autorità spagnole avessero ammesso di non aver stabilito un
calendario preciso di attuazione, il 4 maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un parere motivato.
35. Nel frattempo, con lettera 26 aprile 1999 le autorità spagnole avevano comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le nuove misure di riduzione
delle tariffe provinciali, interprovinciali e internazionali, adottate il 16 aprile 1999.
36. Tenuto conto di tali misure, con lettera 26 maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna che il suo parere motivato
era divenuto obsoleto.
37. Nella seconda fase del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] proseguiva l'esame del caso alla luce di una denuncia presentata dalla
[OSCURATO:PERSONA] il 23 novembre 1998.
38. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la legislazione spagnola non le consentisse di aumentare i prezzi dell'abbonamento mensile
in modo da coprire il
deficit di accesso. Il deficit di accesso è la differenza tra i proventi dell'accesso, ossia i ricavi dell'abbonamento mensile e del primo allacciamento,
e i costi di accesso alla rete, vale a dire il costo delle infrastrutture di telefonia fissa che collegano gli utenti finali
alle centrali telefoniche dell'operatore di telecomunicazioni.
39. Il 25 novembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva informazioni al governo spagnolo in merito alla denuncia della [OSCURATO:PERSONA].
40. Con lettera 21 gennaio 2000, le autorità spagnole rispondevano che non erano in grado di verificare l'esistenza del deficit
di accesso fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esse comunicavano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] l'intenzione di istituire il regime del
price cap.
41. Il 4 maggio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] inviava un lettera di diffida al governo spagnolo, contestandogli di non avere concesso sufficiente
flessibilità alla [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di procedere al riequilibrio delle tariffe prescritto dall'art. 4 quater della
direttiva 90/388 modificata.
42. Non essendo soddisfatta della risposta fornitale dalle autorità spagnole, il 29 gennaio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un parere
motivato. Essa sottolineava che il processo di riequilibrio delle tariffe non si era concluso nel 1999 e probabilmente non
sarebbe terminato neanche nel 2001. [OSCURATO:PERSONA] precisava inoltre che il deficit di accesso della [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 ammontava
a ESP 258 miliardi.
43. Nella loro risposta del 29 marzo 2001, le autorità spagnole contestava il parere della [OSCURATO:PERSONA]. Esse sostenevano che il
deficit d'accesso presuntivamente subito da [OSCURATO:PERSONA] ammontava a ESP 173,449 miliardi, ossia ESP 85 miliardi in meno rispetto
alla cifra indicata. Inoltre le autorità spagnole annunciavano una serie di modifiche al regime di
price cap.
44. Il 18 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava il ritiro della denuncia in considerazione delle misure annunciate dal governo
spagnolo.
45. Il 27 luglio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] inviava un parere motivato complementare al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna per tenere conto di tre avvenimenti
intervenuti nel 2001, ossia l'adozione di norme che impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di offrire servizi di accesso disaggregato alla
rete locale
(17)
, le modifiche del regime di
price cap introdotte nel maggio 2001
(18)
e il calcolo preciso, da parte del governo spagnolo, del deficit di accesso della [OSCURATO:PERSONA] nel 1999
(19)
.
46. Le autorità spagnole rispondevano al parere complementare con lettera 9 ottobre 2001. Non essendo soddisfatta di tale risposta,
il 21 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
III ─ Richieste e argomenti delle parti
47. Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha applicato correttamente le disposizioni di diritto comunitario
relative al riequilibrio delle tariffe.
48. A suo parere, le autorità spagnole avrebbero dovuto consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di riequilibrare le sue tariffe in conformità
dell'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata. Le autorità spagnole, imponendo alla [OSCURATO:PERSONA] di conservare una struttura
tariffaria dannosa per i suoi concorrenti e mantenendo tariffe non coerenti con i costi reali, avrebbero creato una situazione
sfavorevole allo sviluppo della concorrenza.
49. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dei vincoli imposti dal regime di
price cap, ritiene che le tariffe dell'abbonamento mensile non potranno essere basate sui costi reali prima dell'inizio del 2003. A
tale proposito essa sottolinea che le ipotesi di aumenti di produttività del 6% all'anno, formulate dalle autorità spagnole
e necessarie per eliminare il deficit di accesso, sono poco probabili, dato che i miglioramenti dell'efficienza legati all'infrastruttura
sono modesti.
50. Il governo spagnolo rileva invece che la direttiva 90/388 modificata non lo obbliga ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA] tariffe basate
sui costi reali. Esso sarebbe semplicemente tenuto ad eliminare gli ostacoli che impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di allineare
le tariffe ai costi reali. Pertanto l'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata non gli imporrebbe un obbligo di risultato,
bensì un obbligo di mezzi.
51. Il governo spagnolo sottolinea inoltre che l'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata non impone un termine preciso
per l'eliminazione degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe. Detta disposizione sarebbe anzi fondata sull'idea che è difficile
adempiere tale obbligo prima del 1° gennaio 1998, giacché prevede espressamente la possibilità, in caso di ritardo, di trasmettere
un calendario preciso alla [OSCURATO:PERSONA].
52. Di conseguenza, per individuare il termine imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri per adempiere l'obbligo controverso si dovrebbe fare
riferimento alla giurisprudenza della Corte, secondo cui l'esistenza di un inadempimento va valutata alla luce della situazione
dello Stato membro alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Nella fattispecie, il termine stabilito nel parere
motivato complementare sarebbe scaduto alla fine dell'ottobre 2001.
53. Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sottolinea che alla suddetta data non gli si poteva contestare alcun inadempimento. Infatti sarebbe
dimostrato che, anche ipotizzando aumenti di produttività del 3-4%, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe registrato alcun deficit di
accesso nel 2002 e nel 2003
(20)
. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritirato la sua denuncia nell'aprile 2001 costituirebbe la migliore prova di tale circostanza.
54. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede quindi alla Corte di respingere il ricorso e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
IV ─ Valutazione
55. L'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per consentire
agli organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe, ossia di ancorare la loro struttura tariffaria ai costi reali.
56. Per valutare la fondatezza del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] occorre quindi stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente allineato
le sue tariffe ai costi reali. In caso contrario, si deve verificare se lo squilibrio nelle tariffe sia dovuto al comportamento
della [OSCURATO:PERSONA] o a misure adottate dalle autorità spagnole. Questa seconda fase dell'analisi è effettivamente necessaria
se, come ha sottolineato il governo spagnolo, l'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata non lo obbliga a riequilibrare
le tariffe, bensì ad adottare i provvedimenti necessari per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di svolgere tale operazione.
57. Va invece scartata subito la tesi sostenuta dal governo spagnolo secondo cui il termine di adempimento dell'obbligo controverso
sarebbe scaduto alla fine dell'ottobre 2001.
58. Dal ventesimo
considerando della direttiva 96/19 risulta infatti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano eliminare gli ostacoli al riequilibrio delle tariffe
con la massima rapidità possibile. Il quinto
considerando della direttiva sottolinea che il riequilibrio delle tariffe prepara l'introduzione della concorrenza e che tale introduzione
deve avvenire entro il 1° gennaio 1998. Inoltre l'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata precisa che anche il riequilibrio
delle tariffe deve avvenire prima del 1° gennaio 1998 e che, in mancanza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono informare la [OSCURATO:PERSONA]
e trasmetterle un calendario di attuazione preciso.
59. Da quanto precede emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti ad eliminare gli ostacoli al riequilibrio delle tariffe con la
massima rapidità possibile a partire dall'entrata in vigore della direttiva 96/19
(21)
e comunque entro il 1° gennaio 1998.
60. E' vero che l'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata consente di derogare ai suddetti termini qualora lo Stato membro
trasmetta un calendario preciso alla [OSCURATO:PERSONA]. A mio parere, tuttavia, questa eccezione non è applicabile nella fattispecie.
Infatti il governo spagnolo non ha dimostrato di avere adottato un calendario preciso di attuazione entro il termine stabilito
(22)
, né che tale calendario sia stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA]
(23)
.
61. Del pari, ritengo che la decisione 97/603 non abbia avuto l'effetto di rinviare l'esecuzione dell'obbligo controverso. Come
ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA]
(24)
, il dispositivo della decisione indica con precisione gli obblighi il cui adempimento può essere differito, e l'eliminazione
degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe non è fra questi
(25)
.
62. Ritengo quindi che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fosse tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli ostacoli al riequilibrio
delle tariffe con la massima rapidità possibile a partire dall'entrata in vigore della direttiva 96/19 e comunque entro il
1° gennaio 1998. Pertanto esaminerò alla luce di queste circostanze i due elementi costitutivi dell'inadempimento contestato
al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna.
A ─
Sull'esistenza di uno squilibrio tariffario
63. Secondo il ventesimo considerando della direttiva 96/19, il riequilibrio delle tariffe dev'essere realizzato sui cinque elementi
di costo del servizio fornito dall'organismo di telecomunicazioni, ossia il primo allacciamento, il canone mensile e le chiamate
locali, regionali e a lunga distanza.
64. Per stabilire se esista uno squilibrio tra le tariffe del servizio della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che la Corte possa basarsi sui
due metodi di calcolo proposti dalla [OSCURATO:PERSONA]
(26)
.
1. Sul primo metodo di calcolo
65. Il primo metodo consiste nel valutare l'esistenza di un deficit di accesso in base ai conti della [OSCURATO:PERSONA], ratificati dalla
[OSCURATO:PERSONA] del Mercado de Telecomunicaciones (commissione per il mercato delle telecomunicazioni). Come si è detto
(27)
, il deficit di accesso costituisce la differenza tra i proventi dell'accesso, vale a dire i ricavi dell'abbonamento mensile
e del primo allacciamento, e i costi di accesso, ossia i costi delle infrastrutture di telefonia fissa che collegano gli utenti
finali alle centrali telefoniche dell'operatore di telecomunicazioni.
66. Nel controricorso
(28)
, il governo spagnolo ha ammesso esplicitamente che la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito un deficit di accesso di ESP 173,449 miliardi
nel 1999. Esso ha aggiunto che questa cifra aveva costituito la base delle modifiche apportate nel maggio 2001 al regime di
price cap. E' quindi dimostrata l'esistenza di uno squilibrio tariffario per l'esercizio 1999.
67. Per quanto riguarda gli esercizi seguenti, va rilevato che nella lettera 9 ottobre 2001
(29)
le autorità spagnole avevano fornito varie stime dei margini di profitto della [OSCURATO:PERSONA] in funzione delle diverse ipotesi
di aumento di produttività.
68. Dalle suddette stime risulta che anche con aumenti di produttività pari al 6% all'anno a partire dal 1999 (che è l'ipotesi
più favorevole) la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato a subire un deficit di accesso fino all'inizio del 2002. Inoltre, nell'ipotesi
(più plausibile, secondo la [OSCURATO:PERSONA]) di aumenti di produttività del 3-4% all'anno a partire dal 1999, il deficit di accesso
della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato riassorbito prima dell'inizio del 2003.
69. Gli argomenti addotti dal governo spagnolo per inficiare quest'analisi non sono persuasivi.
70. Da un lato, il governo spagnolo contesta la stima della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'importo del deficit di accesso della [OSCURATO:PERSONA]
per l'esercizio 1999
(30)
. Esso ritiene che tale importo sia eccessivo in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto anche del costo relativo alle
linee telefoniche non redditizie, che tuttavia sarebbe già compreso nel costo netto dell'obbligo di servizio universale.
71. A tale proposito è sufficiente rammentare che il deficit di accesso per l'esercizio 1999 è un dato che lo stesso governo spagnolo
ha fornito nel corso del procedimento precontenzioso
(31)
ed espressamente confermato nell'ambito del presente ricorso
(32)
. Non è quindi dato comprendere quale sarebbe l'eventuale errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo dell'importo controverso.
In ogni caso, le autorità spagnole non hanno specificato quale sarebbe, a loro parere, l'importo esatto del deficit di accesso
subito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1999.
72. D'altro canto, il governo spagnolo sostiene che è errato anche il deficit di accesso relativo all'esercizio 2000, che lo stesso
governo aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera 9 ottobre 2001
(33)
. Tale importo, pari a ESP 30 miliardi, sarebbe sovrastimato in quanto comprenderebbe erroneamente il costo del servizio universale
destinato a zone non redditizie o a canoni speciali applicati a determinati utenti.
73. A mio parere, neanche questo argomento può essere accolto, giacché il governo spagnolo non fornisce alcun elemento di prova
per quanto riguarda il presunto errore.
74. In ogni caso, esso ammette che, anche tenendo conto di tale errore, il deficit di accesso della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato
riassorbito prima dell'inizio del 2002 (basandosi su un'ipotesi di aumenti di produttività del 3-4% all'anno a partire dal
1999)
(34)
. Poiché tale riassorbimento del deficit di accesso, supponendo che si verifichi, avrebbe avuto luogo dopo la scadenza del
termine stabilito nel parere motivato (il 27 ottobre 2001)
(35)
, non lo si può prendere in considerazione per verificare l'esistenza dell'inadempimento contestato.
2. Sul secondo metodo di calcolo
75. Il secondo metodo di calcolo consiste nel confrontare il canone mensile d'abbonamento fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la tariffa
dell'accesso disaggregato alla rete locale.
76. Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA]
(36)
, le tariffe dell'accesso disaggregato alla rete locale devono essere in linea con i costi reali, conformemente all'art. 3,
n. 3, del regolamento n. 2887/2000. Peraltro, anche il canone mensile d'abbonamento dev'essere basato sui costi reali, ai
sensi dell'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata.
77. Inoltre, gli elementi che compongono il costo dell'accesso disaggregato alla rete locale dovrebbero essere paragonabili rispetto
a quelli della fornitura dell'abbonamento mensile. L'infrastruttura necessaria è la stessa in tutti e due i casi (si tratta
della coppia metallica della rete telefonica pubblica fissa che collega la centrale telefonica dell'operatore all'apparecchio
dell'utente finale) e la struttura dei prezzi comprende componenti equiparabili (ossia le spese di attivazione e di allacciamento,
da un lato, e il canone d'uso delle linee disaggregate e il canone d'abbonamento, dall'altro). Pertanto, il livello del canone
mensile d'abbonamento nel complesso dovrebbe essere paragonabile a quello della tariffa dell'accesso disaggregato alla rete
locale.
78. Nella fattispecie, dal fascicolo emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato il prezzo dell'abbonamento mensile per le linee residenziali
nel modo seguente:
─
circa ESP 1 742 per il 2001
(37)
;
circa ESP 1 742 per il 2001
(37)
;
─
ESP 1 942 per il 2002
(38)
e
ESP 1 942 per il 2002
(38)
e
─
ESP 2 100 per il 2003
(39)
.
ESP 2 100 per il 2003
(39)
.
79. Orbene, come si è visto, per l'accesso disaggregato alla rete locale le autorità spagnole hanno stabilito una tariffa diversa.
Infatti l'Orden del 29 dicembre 2000
(40)
, cit., ha fissato detta tariffa in ESP 2 163 per il 2001, ESP 2 100 per il 2002 e ESP 2 050 per il 2003.
80. Da questo confronto emerge che il canone mensile d'abbonamento è rimasto inferiore alla tariffa dell'accesso disaggregato
alla rete locale nel 2001 (con una differenza del 19,43%) e nel 2002 (con una differenza del 7,52%). Solo nel 2003 il canone
mensile d'abbonamento si collocherà ad un livello superiore alla tariffa dell'accesso alla rete locale (con una differenza
del 2,38%).
81. Gli argomenti addotti dal governo spagnolo per inficiare quest'analisi non sono persuasivi.
82. Secondo il governo convenuto, il fatto che il canone mensile d'abbonamento sia inferiore alla tariffa dell'accesso disaggregato
alla rete locale non ostacola la concorrenza e non colloca i nuovi operatori in una situazione sfavorevole. A suo parere,
si può concludere che sussistono distorsioni della concorrenza solo se si tiene conto di molteplici fattori e in particolare
del fatto che i nuovi entranti non sono soggetti agli obblighi di servizio universale
(41)
.
83. D'altro canto, il governo spagnolo afferma che il canone mensile d'abbonamento è aumentato di oltre il 56% per le linee residenziali
dall'agosto 1998, cosicché lo sforzo richiesto ai consumatori per quanto riguarda il costo fisso del servizio telefonico avrebbe
consentito di eliminare il deficit di accesso nel 2002.
84. Questi argomenti mi sembrano inconferenti. Infatti non risulta che nel controricorso il governo spagnolo metta effettivamente
in dubbio la pertinenza del secondo metodo di calcolo o l'esistenza di una differenza tra il canone mensile d'abbonamento
e la tariffa dell'accesso alla rete locale. Come per il primo metodo, detto governo sembra ammettere l'esistenza di un deficit
di accesso fino all'inizio del 2002
(42)
.
85. Di conseguenza, ritengo che gli elementi del fascicolo consentano alla Corte di concludere che il riequilibrio delle tariffe
prescritto all'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata non verrà realizzato dall'operatore storico spagnolo prima
dell'inizio del 2003 o comunque prima della scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
86. Rimane quindi da verificare se lo squilibrio tariffario sia dovuto al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] o a misure adottate dalle
autorità spagnole.
B ─
Sull'imputabilità dello squilibrio tariffario
87. E' utile rammentare che, sotto il profilo pratico, il riequilibrio delle tariffe doveva tradursi in un aumento del prezzo
del primo allacciamento, del canone mensile d'abbonamento e delle tariffe delle comunicazioni locali nonché in una riduzione
delle tariffe delle comunicazioni nazionali e internazionali.
88. Fino all'entrata in vigore del regime di
price cap nel 2001, le autorità spagnole procedevano esse stesse ad aumentare e a ridurre le tariffe degli elementi del servizio di
telefonia vocale. Infatti sappiamo che:
─
l'Orden del 18 marzo 1997, citato, ha aumentato il canone mensile d'abbonamento e il prezzo delle chiamate locali del 16 e
13% e ha ridotto i prezzi delle chiamate provinciali, interprovinciali ed internazionali del 5, 15 e 12%;
l'Orden del 18 marzo 1997, citato, ha aumentato il canone mensile d'abbonamento e il prezzo delle chiamate locali del 16 e
13% e ha ridotto i prezzi delle chiamate provinciali, interprovinciali ed internazionali del 5, 15 e 12%;
─
l'Orden del 31 luglio 1998, citato, ha fissato il canone mensile d'abbonamento a ESP 1 442 per le linee residenziali e a ESP 1 797
per le
líneas de enlace
;
l'Orden del 31 luglio 1998, citato, ha fissato il canone mensile d'abbonamento a ESP 1 442 per le linee residenziali e a ESP 1 797
per le
líneas de enlace
;
─
il 16 aprile 1999, le autorità spagnole hanno proceduto ad una nuova riduzione delle tariffe provinciali, interprovinciali
e internazionali e
il 16 aprile 1999, le autorità spagnole hanno proceduto ad una nuova riduzione delle tariffe provinciali, interprovinciali
e internazionali e
─
il [OSCURATO:PERSONA]Ley 16/1999, citato, ha introdotto tre aumenti successivi di ESP 100 del canone mensile d'abbonamento nell'agosto
2000, nel marzo 2001 e nell'agosto 2001.
il [OSCURATO:PERSONA]Ley 16/1999, citato, ha introdotto tre aumenti successivi di ESP 100 del canone mensile d'abbonamento nell'agosto
2000, nel marzo 2001 e nell'agosto 2001.
89. Ne consegue che, fino all'attuazione del regime di
price cap, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di alcun margine discrezionale per la fissazione delle tariffe. Si può quindi ritenere che il
mancato riequilibrio delle tariffe nel 1999 e nel 2000 sia dovuto esclusivamente al comportamento delle autorità spagnole.
90. Per quanto riguarda gli anni seguenti, il regime di
price cap ha concesso una certa libertà all'operatore storico spagnolo
(43)
. Tale regime, basato sulla fissazione di massimali di prezzo, indica i limiti entro i quali la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata ogni
anno ad aumentare o a ridurre i prezzi.
91. Sembra tuttavia che la libertà concessa alla [OSCURATO:PERSONA] fosse insufficiente per consentirle di procedere al riequilibrio delle
tariffe prescritto dalla direttiva 90/388 modificata.
92. Infatti il governo spagnolo, nel controricorso
(44)
, ha contestato l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe avvalsa della libertà concessale
in materia di tariffe nel 2002 e nel 2003. Esso ha sostenuto che
la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato tutto il margine discrezionale offertole [dal regime di
price cap] aumentando i canoni d'abbonamento delle linee professionali e residenziali il 1° gennaio 2002 fino al limite previsto per
l'intero anno.
93. Orbene, da quanto precede
(45)
emerge che l'esercizio della suddetta libertà, anche fino al massimo limite consentito, non è bastato per raggiungere l'equilibrio
tariffario richiesto dalla direttiva 90/388 modificata. Pertanto lo squilibrio nelle tariffe constatato per il periodo 2001-2002
non è imputabile al comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. Esso sembra invece dipendere dai provvedimenti, e in particolare dai massimali,
adottati dalle autorità spagnole.
94. Alla luce degli elementi del fascicolo, propongo quindi alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha adottato tutte
le misure necessarie per consentire al suo organismo di telecomunicazioni di procedere al riequilibrio delle tariffe in conformità
dell'art. 4 quater della direttiva 90/388 modificata.
V ─ Conclusione
95. Propongo pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e statuire come segue:
1) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie per consentire all'operatore storico di telecomunicazioni,
la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA, di procedere al riequilibrio delle tariffe in conformità dell'art. 4 quater della direttiva della
[OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata
con direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/19/CE, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza delle dette direttive.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese
.
1
–
Lingua originale: il francese.
2
–
GU L 192, pag. 10.
3
–
GU L 74, pag. 13.
4
–
V. secondo
considerando.
5
–
GU L 243, pag. 48.
6
–
GU L 336, pag. 4.
7
–
V., anche, art. 2, lett. c), di detto regolamento.
8
–
V. ricorso (punti 13-20) e controricorso (punti 13-29).
9
–
BOE n. 74 del 27 marzo 1997, pag. 10079.
10
–
BOE n. 188 del 7 agosto 1998, pag. 26858.
11
–
BOE n. 248 del 16 ottobre 1999, pag. 36561.
12
–
BOE n. 183 del 1° agosto 2000, pag. 27564.
13
–
BOE n. 118 del 17 maggio 2001, pag. 17456.
14
–
BOE n. 151 del 24 giugno 2000, pag. 22458.
15
–
BOE n. 307 del 23 dicembre 2000, pag. 45567.
16
–
BOE n. 131 del 30 dicembre 2000, pag. 49758.
17
–
V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.
18
–
Ibidem (paragrafo 24).
19
–
Ibidem (paragrafo 43).
20
–
Si deve sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha depositato il suo controricorso il 25 marzo 2002. A tale data le parti evidentemente
non potevano ancora conoscere i risultati della [OSCURATO:PERSONA] relativi agli esercizi 2002 e 2003, dato che non esistevano.
21
–
La direttiva 96/19 è entrata in vigore l'11 aprile 1996 (conformemente all'art. 3 della medesima).
22
–
In relazione a tale obbligo v., in particolare, conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed nella causa C-146/00, [OSCURATO:PERSONA]/Francia,
decisa con sentenza 6 dicembre 2001 (Racc. pag. I-9767, paragrafo 44), secondo cui l'indicazione di una semplice data di scadenza
non può soddisfare il requisito della comunicazione di un calendario dettagliato.
23
–
A mio avviso, l'esigenza di tale approvazione è implicita nella direttiva 96/19. Infatti, poiché la trasmissione del calendario
dettagliato ha l'effetto di differire il termine per l'adempimento dell'obbligo controverso (e del riequilibrio delle tariffe),
e poiché detto calendario potrebbe servire da base all'introduzione di un nuovo ricorso per inadempimento, è difficile pensare
che la [OSCURATO:PERSONA] non eserciti alcun controllo sui calendari trasmessi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Al contrario, l'economia e lo
scopo della direttiva 96/19 sembrano richiedere che la [OSCURATO:PERSONA] approvi i calendari di attuazione.
24
–
V. ricorso (punto 66).
25
–
Gli obblighi di cui può essere rinviato l'adempimento sono il rilascio effettivo di ulteriori licenze per la fornitura di
servizi di telefonia vocale e di reti pubbliche di telecomunicazione (v. paragrafo 12 delle presenti conclusioni), la notifica
alla [OSCURATO:PERSONA] e la pubblicazione di tutte le procedure di concessione delle licenze o di dichiarazione adottate per la
fornitura di telefonia vocale e per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni, nonché delle caratteristiche del
sistema nazionale previsto per la ripartizione dei costi netti inerenti all'obbligo di servizio universale [v. art. 1, lett.
a) e b), della decisione 97/603].
26
–
V. ricorso (punti 46-50).
27
–
V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.
28
–
Punti 27 e 28.
29
–
Allegato 24 del ricorso.
30
–
V. controricorso (punto 34).
31
–
Lettera del 29 marzo 2001 (allegato 22 del ricorso, punto 3, secondo paragrafo).
32
–
Controricorso (punti 27 e 28).
33
–
Ibidem (punto 35).
34
–
Ibidem (punto 36, secondo paragrafo).
35
–
Il termine originario di due mesi imposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato prorogato di un mese su richiesta delle autorità spagnole
(v. controricorso, punto 11). Il parere motivato complementare è stato emesso il 27 luglio 2001 e il termine scadeva tre mesi
dopo, il 27 ottobre 2001.
36
–
V. ricorso (punto 48).
37
–
Questa cifra è data dalla somma del canone d'abbonamento fissato con l'Orden del 31 luglio 1998, citato (paragrafo 20 delle
presenti conclusioni), ossia ESP 1 442, e dei tre aumenti successivi pari a ESP 100 previsti dal [OSCURATO:PERSONA]Ley 16/1999,
cit., per l'agosto 2000, il marzo 2001 e l'agosto 2001 (paragrafo 22 delle presenti conclusioni).
38
–
Questa cifra è stata indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. ricorso, punto 56) ed espressamente confermata dal governo spagnolo (v.
controricorso, punti 28 e 35).
39
–
Questa cifra è stata indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. ricorso, punto 56) ed espressamente confermata dal governo spagnolo (v.
controricorso, punto 28).
40
–
V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
41
–
V. controricorso (punti 39-41).
42
–
V. controricorso (punto 54).
43
–
V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.
44
–
Punti 51 e 52.
45
–
V. paragrafi 63-85 delle presenti conclusioni.