CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 472/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2731/04/2014, depositata il 6 maggio 2014 . Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o riport andosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 198/20/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico né sussisteva la contestata partecipazione della società contribuente ad una "frode carosello". Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] L’agenzia fiscale ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, dando atto del raggiungimento nelle more del giudizio di un "accordo quadro", che ha depositato, secondo il quale vi è, tra l'altro, l'impegno a rinunciare al giudizio medesimo (unitamente alle similari liti pendenti avanti questa Corte), con compensazione delle spese. In coerenza con tale definizione stragiudiziale il patrocinio erariale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; all'udienza le parti hanno confermato l'accordo sulle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spese