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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 02853/2026

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada.

Fatto commesso il 10/1/2019.

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: I) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del presupposto della recidiva nel biennio, non emergendo la prova agli atti che l'odierno ricorrente fosse a conoscenza dell'accertamento giudiziale irrevocabile della violazione commessa in precedenza; II) Violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza.

Nella specie, si legge in motivazione che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza del provvedimento prefettizio di revoca della patente, regolarmente notificatogli in data 19/9/2011.

Trattasi, all'evidenza, di congrua motivazione avversata dalla difesa in termini meramente oppositivi.

Considerato che le ulteriori doglianze sviluppate nel primo motivo dì ricorso sono parimenti destituite di fondamento: la Corte di merito, nel ricostruire attentamente i fatti ha ritenuto dimostrata la ricorrenza del requisito della recidiva nel biennio a carico dell'imputato, osservando:"dal certificato del casellario, emerge che egli ha ben due precedenti per il reato ex art. 116 comma 15 e 17 D.Lvo n 285/1992 e succ nnod, per fatti commessi in data 17.6.2017 ed in data 15.8.2019; in particolare, per la prima condotta ha riportato condanna con decreto penale 25.19.2017 del [OSCURATO:PERSONA] irr [OSCURATO:DATA_NASCITA]; per la seconda condotta ha riportato condanna con decreto penale 29.5.2019 del [OSCURATO:PERSONA] irr [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Peraltro è altresì documentata un' ulteriore analoga infrazione contestatagli con verbale del 27.3.2017 (cfr documenti prodotti dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cfr deposizione operante Minghella in primo grado)".

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la questione concernente la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale non è stata devoluta alla cognizione della Corte di merito: nei motivi di appello, infatti, la difesa si è limitata a richiedere l'assoluzione del proprio assistito.

Considerato, pertanto, che il motivo è inammissibile: invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione [così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; con particolare riguardo ai benefici di legge si veda:Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563:"Il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.].Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Fatto commesso il 10/1/2019. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: I) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del presupposto della recidiva nel biennio, non emergendo la prova agli atti che l'odierno ricorrente fosse a conoscenza dell'accertamento giudiziale irrevocabile della violazione commessa in precedenza; II) Violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza. Nella specie, si legge in motivazione che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza del provvedimento prefettizio di revoca della patente, regolarmente notificatogli in data 19/9/2011. Trattasi, all'evidenza, di congrua motivazione avversata dalla difesa in termini meramente oppositivi. Considerato che le ulteriori doglianze sviluppate nel primo motivo dì ricorso sono parimenti destituite di fondamento: la Corte di merito, nel ricostruire attentamente i fatti ha ritenuto dimostrata la ricorrenza del requisito della recidiva nel biennio a carico dell'imputato, osservando:"dal certificato del casellario, emerge che egli ha ben due precedenti per il reato ex art. 116 comma 15 e 17 D.Lvo n 285/1992 e succ nnod, per fatti commessi in data 17.6.2017 ed in data 15.8.2019; in particolare, per la prima condotta ha riportato condanna con decreto penale 25.19.2017 del [OSCURATO:PERSONA] irr [OSCURATO:DATA_NASCITA]; per la seconda condotta ha riportato condanna con decreto penale 29.5.2019 del [OSCURATO:PERSONA] irr [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Peraltro è altresì documentata un' ulteriore analoga infrazione contestatagli con verbale del 27.3.2017 (cfr documenti prodotti dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cfr deposizione operante Minghella in primo grado)". Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la questione concernente la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale non è stata devoluta alla cognizione della Corte di merito: nei motivi di appello, infatti, la difesa si è limitata a richiedere l'assoluzione del proprio assistito. Considerato, pertanto, che il motivo è inammissibile: invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione [così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; con particolare riguardo ai benefici di legge si veda:Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563:"Il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.].Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2025 I
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