CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della terza sezione della Corte di Cassazione di precedente ordinanza, ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 61 bis cod. pen., 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 posto in essere dal settembre 2017 al luglio 2019 (Capo A) e in ordine a quattro distinti reati scopo di cui agli artt. 61 bis, 81 e 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R 9 ottobre 1990, n.309 commessi rispettivamente tra Rosarno e la Sicilia tra il 6 e il 14 ottobre 2017 (capo A6), tra Rosarno e la Sicilia tra il 26 ottobre e 1'11 novembre 2017 (capo A7), in Rosarno, Amantea e Germania tra il 24 ottobre e 1'1 novembre 2017 ( capo C1) e in Vipiteno i il 13 dicembre 2017 (capo C2). 1.1 La vicenda cautelare si è dipanata nel modo seguente. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 luglio 2021 l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai predetti reati e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito dall'indagato, aveva rigettato la richiesta di riesame. La Corte di Cassazione aveva, invece, annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame con rinvio, rilevando un vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati contestati. In particolare: - quanto al capo A6 la Corte aveva valutato la motivazione meramente apparente, non essendo stati indicati elementi indiziari tali da collegare il viaggio di Fedele e di altro soggetto in Germania al trasporto della partita di stupefacente in Italia, se non la mera coincidenza temporale tra la breve trasferta (due giorni) e la ritenuta consegna della droga ai consorti catanesi; -quanto ai capi A7 e C1 la Corte aveva rilevato che le imputazioni si riferivano alla stessa partita di droga in quanto facevano riferimento specifico al medesimo rientro in Italia in data 26 ottobre 2017 di due autovetture a bordo di una delle quali vi erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ordinanza da tale unico fatto sarebbero gemmati eventi e consegne distinte, ma il Tribunale non si era confrontato con il rilievo per cui si trattava in realtà di un'unica fattispecie; - quanto al capo C2 la Corte aveva ritenuto non essere stato adeguatamente approfondito il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'importazione di n. 22 panetti di cocaina, per la quale era stato arrestato il fratello, in quanto nell'ordinanza si accennava ad un ruolo di staffetta, peraltro neppur riscontrato nel momento dell'arresto del congiunto colto nel possesso dello stupefacente; -quanto al capo A (reato associativo) la Corte aveva rilevato che l'ordinanza, tra l'altro evocando il nominativo non del Fedele ma del [OSCURATO:PERSONA] (altro coimputato), aveva fondato la sussistenza del quadro indiziario sulla base del coinvolgimento nei delitti scopo. 1.2. Il Tribunale del Riesame in sede di rinvio ha confermato nuovamente l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in ordine a tutti i reati contestati. 2. Contro tale ultima l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale del Riesame omesso di pronunciarsi in ordine alle censure mosse dal ricorrente in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo A6 con la memoria difensiva depositata in udienza. Il Tribunale si sarebbe limitato a ripercorrere il materiale indiziario senza considerare le censure difensive ivi esposte. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale del Riesame omesso di pronunciarsi in ordine alle censure mosse dal ricorrente in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo A7 con la memoria difensiva depositata in udienza. Con tale memoria si era evidenziato che effettivamente il 16 ottobre Fedele si era recato in Germania e che tuttavia, questo solo dato non era sufficiente ad affermare il suo coinvolgimento nella cessione della droga avvenuta quindici giorni dopo a Rosarno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale si sarebbe limitato a ripercorrere i passaggi dell'ordinanza annullata. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale del Riesame omesso di pronunciarsi in ordine alle censure mosse dal ricorrente in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo Cl con la memoria difensiva depositata in udienza. Il Tribunale, dopo che la Corte di Cassazione con la pronuncia di annullamento aveva invitato a soffermare l'analisi sul quanto dedotto dalla difesa in merito al ne bis in idem cautelare rispetto a tale contestazione, mera duplicazione di quella di cui al capo A7, non avrebbe ottemperato al dictunn della sentenza rescindente 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale del Riesame omesso di pronunciarsi in ordine alle censure mosse dal ricorrente in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo C2 con la memoria difensiva depositata in udienza. Con tale memoria si era evidenziato che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse partito dalla Germania prima del sequestro dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del fratello non poteva essere considerato un indizio; che le conversazioni prudenti intrattenute dal ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'arresto del congiunto erano niente altro che uno scambio di informazioni per comprendere cosa fosse accaduto ed erano del tutto fisiologiche tenuto conto dei rapporti di parentela fra Fedele e i [OSCURATO:PERSONA], cugini della moglie. Il Tribunale si sarebbe limitato a riproporre interi stralci della richiesta di misura cautelare senza ottemperare al dictum della sentenza rescindente. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale del Riesame omesso di pronunciarsi in ordine alle censure mosse dal ricorrente in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo A con la memoria difensiva depositata in udienza. Con tale memoria si era evidenziato che la frequente presenza in Germania di [OSCURATO:PERSONA], così come il suo utilizzo di utenze tedesche non potevano essere considerati elementi indizianti, in quanto era stata documentata I' attività lavorativa svolta dal ricorrente in quel paese fin dal 1995 e che i viaggi di Fedele in Germania erano stati monitorati e mai era stata sequestrata sostanza stupefacente. Il Tribunale del Riesame si sarebbe limitato a riproporre le stesse argomentazioni della prima ordinanza e non si sarebbe confrontato con le argomentazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine che, attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione ha permesso il disvelarsi di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con base a Rosarno e ramificazioni in diverse regioni italiane in virtù di sottogruppi legati al gruppo rosarnese. Il modus operandi dell'associazione era caratterizzato dal reperimento della sostanza stupefacente nel [OSCURATO:PERSONA], dal trasporto della stesso a Rosarno via terra in autovetture appositamente predisposte e munite di vani occulti e dal successivo smistamento della sostanza a diversi gruppi criminali siti varie zone d'Italia, ed in particolare ad un sottogruppo operante nella zona di Amantea, ad un sottogruppo operante nel torinese, ad un sottogruppo operante a Catania, ad un sottogruppo operante tra Siracusa, Benevento e Milano. Nell'ordinanza impugnata si dà atto che nell'ambito di altro procedimento era emerso che [OSCURATO:PERSONA], contiguo alla cosca Cappello, gestiva di fatto un autosalone formalmente intestato al genero [OSCURATO:PERSONA]: nell'ambito di tale attività era solito reperire in Germania le auto attraverso [OSCURATO:PERSONA] e introdurle in Italia per la successiva rivendita. Nel corso di tale indagine erano state captate alcune conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e Tedesco aventi ad oggetto affari non attinenti al commercio di autoveicoli: in particolare in data 25 settembre 2017 Fedele aveva comunicato a Tedesco che lo avrebbe raggiunto in Germania il giorno successivo, ma non per l'acquisto di autovetture, bensì per "altri suoi affari". Indi il Tribunale ha ripercorso in maniera analitica tutti i passaggi relativi alle tre importazioni di sostanza stupefacente dalla Germania effettuate con identico modus operandi contestate ai capi A6), C1) e C2) e la vendita a Pronestì del carico di stupefacente importato nella occasione della importazione di cui al capo C1), così come contestata al capo A7). I giudici hanno riportato tutti i contatti monitorati sulle utenze sottoposte ad intercettazione in uso agli indagati fra cui [OSCURATO:PERSONA], molte delle quali tedesche e abbinate a numeri in serie progressiva, con cui erano stati presi accordi per i viaggi; hanno dato conto degli spostamenti in Germania di Fedele in compagnia di Pronestì e del fratello Salvatore, sempre preceduti dalla richiesta da parte di associati catanesi ad associati rosarnesi di partite di droga; dei rientri in Italia di Fedele, seguiti da ulteriori contatti fra catanesi e rosarnesi; dei viaggi da Catania a Rosarno, in concomitanza con l'arrivo in Italia di Fedele, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dell'arresto in flagranza in occasione dell'ultima importazione contestata al capo C2) di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, alla frontiera di Vipiteno con rinvenimento sull'auto a lui in uso all'interno dei longaroni laterali di un carico pari a 22 kg di cocaina e della contemporanea presenza nelle vicinanze al momento dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] che subito si era messo in contatto con la moglie e con il genero e aveva cercato di adottare precauzioni tese a "limitare i danni". 3. Ciò premesso, occorre ribadire che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 4. I primi quattro motivi del ricorso, volti a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati scopo contestati, devono ritenersi manifestamente infondati se non addirittura inammissibili per difetto di specificità. La trattazione di tali motivi può essere unitaria, giacché in ognuno di essi il ricorrente si limita in maniera generica ad affermare che per i singoli reati contestati il Tribunale non avrebbe adempiuto all'obbligo di motivazione cui era stato richiamato dalla sentenza rescindente e non avrebbe replicato alle censure fatte valere con una memoria depositata all'udienza con la quale si era ribadita l'assenza in capo al ricorrente dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati e la identità dei fatti posti a base delle contestazioni di cui ai capi A7 e Ci. Con le predette doglianze, tuttavia il ricorrente non si confronta in maniera puntuale con l'approfondito iter argonnentativo adottato dal Tribunale del Riesame che si è soffermato sulle emergenze delle indagini in ordine ad ogni singola contestazione e ha operato di tali emergenze una valutazione coerente e non illogica. I giudici hanno dato compiutamente conto degli elementi sulla base dei quali si era ritenuto che i viaggi di [OSCURATO:PERSONA] in Germania dovessero essere ricollegati al traffico di droga e non già al lecito commercio delle auto, spiegando, attraverso una minuziosa ricostruzione dei vari episodi, che l'indagato ed i correi, seguendo uno schema ben collaudato, avevano attuato un sistema di staffette, secondo cui l'autovettura contenente il carico di droga veniva scortata dall'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] in costante contatto con il centro operativo di Rosarno. L'analisi delle celle agganciate dalle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e al fratello Salvatore aveva consentito di verificare che l'indagato prima di intraprendere il viaggio si premurava di prendere contatti con Tedesco deputato a fornire appoggio logistico in Germania e poi viaggiava in sincronia con l'auto guidata dal fratello sulla quale, in occasione dell'ultimo viaggio, era stato rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina. In particolare: - in occasione della importazione propedeutica alla fornitura al capo A6 erano state ritenute indicative tutte le accortezze utilizzate dagli indagati che erano partiti in piena notte disattivando alcune utenze e comunicando tramite utenze tedesche nella speranza di non essere intercettati a dimostrazione del fatto che la trasferta aveva scopi illeciti. Non poteva essere ritenuta una mera coincidenza il fatto che non appena rientrati in Calabria, Pronestì che aveva viaggiato sulla stesa auto di [OSCURATO:PERSONA], avesse contattato [OSCURATO:PERSONA] il quale si era rivolto immediatamente ai Catanesi dicendo loro che potevano caricare; - lo stesso modus operandi era stato attuato in occasione della importazione di cui al capo C1: in tale occasione, partito per la Germania, [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato cripticamente mediante squilli con l'utenza in uso ad altro sodale: anche in questo caso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati costantemente in contatto ed informati sull'evolversi della situazione. Seguendo le celle impegnate dai cellulari con utenza tedesca era stato possibile accertare che Fedele era ripartito dalla Germania con un autovettura Golf a bordo della quale era stato riconosciuto dagli operanti ed aveva scortato l' autovettura Citroen, ovvero la stesa auto a bordo della quale il fratello Salvatore, qualche mese dopo, era stato arrestato per avere ivi occultato svariati chilogrammi di sostanza del tipo cocaina; - su tale importazione si era innestata la cessione della droga contestata al capo A 7. In proposito i giudici hanno spiegato che le condotte contestate nelle due diverse imputazioni erano distinte in quanto l'una aveva ad oggetto l'importazione dalla Germania in territorio italiano di un carico di droga (ovvero un reato istantaneo che si consuma al passaggio alla frontiera) e l'altra aveva ad oggetto il contributo logistico fornito da Fedele alla cessione di una parte dello stupefacente ai due esponenti de gruppo dei catanesi. Anche sotto tale ultimo profilo la ordinanza impugnata non si presta a censure in quanto conforme all'indirizzo per cui "le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro e perdono la propria individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente e sono indirizzate ad un unico fine, sicchè, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato (Fattispecie relativa all'importazione di una partita di droga, in cui la Corte ha escluso che l'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza importata da parte dell'acquirente integrasse un ulteriore reato ed ha, pertanto, eliminato l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione c.d. interna)" (Sez. 3, n 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, Molino, Rv. 282699). Solo nel caso in cui le condotte di detenzione e cessione abbiano ad oggetto la stessa sostanza, siano contestuali e siano poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave. Nel caso in esame invece le condotte contestate sono distinte sul piano ontologico e cronologico, posto che la cessione della droga è distinta e successiva rispetto a quella della importazione. -il medesimo schema era stato attuato con riferimento alla importazione di una partita di cocaina contestata al capo C2) in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ancora una volta da staffetta all'auto del fratello a bordo della quale era stata sequestrata la droga. I giudici, a proposito della asserita attività di compravendita di auto in Germania che sarebbe valsa, nella prospettiva difensiva, a giustificare le trasferte di Fedele, hanno osservato che in atti non vi era alcun documento- contratto relativo ai periodi in contestazione e che le proposte di contratto allegate al ricorso erano riferibili ad una società non ricollegabile ufficialmente a Fedele e si riferivano comunque ad un periodo successivo rispetto a quello in esame, ovvero agli anni 2020/2021. Il percorso argomentativo adottato, dunque, si sofferma in maniera esaustiva su tutti i punti rispetto ai quali la Corte di legittimità aveva individuato una carenza motivazionale. Di contro il ricorrente si limita a riproporre in maniera generica ed apodittica le stesse doglianze già dedotte, facendo fra l'altro riferimento ai rilievi esposti in una memoria che ha omesso di allegare come invece avrebbe dovuto, in ossequio al principio per cui risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). 5. Il quinto motivo, volto a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, è manifestamente infondato. I giudici hanno motivato in maniera congrua anche con riferimento alla sussistenza di un solido quadro indiziario in ordine al reato associativo di cui al capo A), rilevando che a Fedele nell'ambito della organizzazione dedita al narcotraffico era affidata una funzione nevralgica, ovvero quella di occuparsi della pianificazione, organizzazione e supervisione delle importazioni, attraverso i suoi contatti in territorio tedesco. I giudici hanno ritenuto sintomatiche dell'affectio societatis alcune circostanze emerse nel corso delle indagini ed hanno ricordato che Fedele si era occupato tramite Tedesco del reperimento di un'auto con la quale altro associato [OSCURATO:PERSONA] aveva trasportato in Italia il 13 gennaio 2018 n. 25 panetti di cocaina del peso di circa 33 kg; che Fedele e [OSCURATO:PERSONA] in data 7 febbraio 2018 erano stati fermati a bordo di un'auto, risultata dotata di un doppiofondo nel sottoscocca: a bordo di tale auto sei mesi dopo erano stati fermati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altri associati) e nel doppio fondo erano stati trovati 227.500 euro in contanti; che nel mese di aprile 2018 tramite Tedesco aveva reperito un alloggio in Germania ai sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si erano ivi recati per ritirare un'autovettura: con tale auto Fedele e Pronestì si erano recati nel mese di luglio 2018 a Barcellona per incontrare [OSCURATO:PERSONA] al quale dovevano pagare una partita di stupefacente. A fronte della analitica indicazione degli elementi ritenuti dimostrativi dell'appartenenza dell'indagato al contesto associativo, la censura del ricorrente è del tutto generica e come tale non vale a incrinare la logicità e la tenuta della motivazione adottata. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eruo tremila in favore dlela cassa delle ammende, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dàs(b&cassa delle