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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28589/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 20 legge n. 110/1975, commesso il 23 ottobre 2020, condannandolo alla pena di C 500 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza del fatto e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; rilevato che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio sulla non attendibilità della versione dell'imputato circa l'alienazione a terzi della pistola, ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere sanzionato con la pena pecuniaria nel massimo editale, così giustificando il diniego dell'invocata causa di non punibilità; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 20 legge n. 110/1975, commesso il 23 ottobre 2020, condannandolo alla pena di C 500 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza del fatto e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; rilevato che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio sulla non attendibilità della versione dell'imputato circa l'alienazione a terzi della pistola, ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere sanzionato con la pena pecuniaria nel massimo editale, così giustificando il diniego dell'invocata causa di non punibilità; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 m
Sentenza Cassazione n. 28589/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris