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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2025

Cassazione n. 28926/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «5 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto e ricettazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e processuale nonché l'assenza della motivazione in ordine all'omessa traduzione della sentenza di condanna in appello in lingua rumena (la sola comprensibile all'imputato) e alla assenza di un interprete durante l'udienza - è manifestamente infondato poiché, quanto alla prima censura, in atti è presente copia della sentenza tradotta mentre, in ordine alla seconda, il verbale del 13 gennaio 2025 dà atto di come la difesa nulla abbia eccepito in merito all'assenza dell'interprete.

Ne discende l'inammissibilità del motivo di ricorso per intempestività della deduzione.

Infatti, in conformità ai trattati internazionali vincolanti per l'Italia, l'art. 143, primo comma, cod. proc. pen. riconosce all'imputato che ignora la lingua italiana il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e di seguire il compimento degli atti del processo al quale partecipa.

A tale diritto corrisponde l'obbligo imposto all'autorità giudiziaria procedente di nominare un interprete a pena di nullità degli atti riguardanti l'indagato o imputato straniero che non conosce la lingua italiana.

La nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riferendosi all'assistenza dell'imputato.

Tuttavia, non riferendosi all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell'art. 179, primo comma, stesso codice, tra le nullità assolute e insanabili; ne consegue che la nullità andava eccepita dalla parte presente immediatamente, ai sensi dell'art.182 cod. proc. pen., eccezione non formulata; Considerando che i successivi motivi di ricorso - con cui si denunzia la violazione della legge penale e processuale, nonché l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori sufficienti a dichiarare la responsabilità dell'imputato, l'integrazione delle aggravanti contestate e l'elemento psicologico soggettivo richiesto dalle fattispecie, nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - oltre ad essere, tutti, non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono altresì generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, essi non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «5 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto e ricettazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e processuale nonché l'assenza della motivazione in ordine all'omessa traduzione della sentenza di condanna in appello in lingua rumena (la sola comprensibile all'imputato) e alla assenza di un interprete durante l'udienza - è manifestamente infondato poiché, quanto alla prima censura, in atti è presente copia della sentenza tradotta mentre, in ordine alla seconda, il verbale del 13 gennaio 2025 dà atto di come la difesa nulla abbia eccepito in merito all'assenza dell'interprete. Ne discende l'inammissibilità del motivo di ricorso per intempestività della deduzione. Infatti, in conformità ai trattati internazionali vincolanti per l'Italia, l'art. 143, primo comma, cod. proc. pen. riconosce all'imputato che ignora la lingua italiana il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e di seguire il compimento degli atti del processo al quale partecipa. A tale diritto corrisponde l'obbligo imposto all'autorità giudiziaria procedente di nominare un interprete a pena di nullità degli atti riguardanti l'indagato o imputato straniero che non conosce la lingua italiana. La nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riferendosi all'assistenza dell'imputato. Tuttavia, non riferendosi all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell'art. 179, primo comma, stesso codice, tra le nullità assolute e insanabili; ne consegue che la nullità andava eccepita dalla parte presente immediatamente, ai sensi dell'art.182 cod. proc. pen., eccezione non formulata; Considerando che i successivi motivi di ricorso - con cui si denunzia la violazione della legge penale e processuale, nonché l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori sufficienti a dichiarare la responsabilità dell'imputato, l'integrazione delle aggravanti contestate e l'elemento psicologico soggettivo richiesto dalle fattispecie, nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - oltre ad essere, tutti, non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono altresì generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, essi non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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