CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18563/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21799-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ISTITUTO N A [OSCURATO:PERSONA] L DEI A,A PR hV 3 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 352/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ,AFIORE. RILEVATO che: con sentenza del 20 febbraio 2019, la Corte d'appello di Palermo, a conferma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il credito dell'Inps, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per prestazioni libero professionali svolte nell'anno 2010; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha osservato che la richiesta dell'INPS era intervenuta dopo il quinquennio, decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo, cui ha non ha opposto difese il professionista in epigrafe; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.. CONSIDERATO che: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 e dell'art. 2941, n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con L. 6 luglio 2011, n. 111, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nella dichiarazione dei redditi, la controricorrente non aveva compilato il quadro RR, necessario per la Ric. 2020 n. 21799 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- determinazione dei contributi, come eccepito, sin dalla prima difesa, dall'Istituto. In tal modo, la Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di legittimità negli arresti n. 6677 del 2019 e n.16986 del 2019; il motivo è inammissibile; in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass.n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020); quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); la sentenza impugnata affronta la questione in esame e non ritiene in concreto configurata l'ipotesi della condotta dolosa come sopra descritta, trattandosi di mera compilazione del quadro RR, relativo alla sola contribuzione previdenziale, mentre il professionista non aveva occultato nella medesima dichiarazione il dato della produzione del reddito agli altri fini; secondo la tesi dell'Inps, ciò configurerebbe un errore di diritto in presenza, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi, priva della compilazione del "quadro RR", circostanza, di per sé, sintomatica del doloso occultamento del debito contributivo che Ric. 2020 n. 21799 sez. ML - ud. 05-04-2022 -3- avrebbe dovuto condurre al rilievo officioso della causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 cit.; le censure non considerano, invece, che l'accertamento di una condotta dolosa richiede un apprezzamento di merito e che, pertanto, la valutazione al riguardo resa dal Giudice integra un giudizio di fatto (v. Cass. n. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. n. 6677 del 2019) mentre, come sviluppati, i rilievi dell'INPS non sono neanche potenzialmente riconducibili al paradigma normativo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5; il motivo, infatti, non indica il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 dei 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); le critiche si fondano, infatti, sull'erroneo presupposto di un l'automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" che questa Corte ha in più occasioni escluso (v. in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso dell'INPS va dichiarato inammissibile; nulla per le spese del presente giudizio in mancanza di attività difensiva svolta dalla parte intimata. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della Ric. 2020 n. 21799 sez. ML - ud. 05-04-2022 -4- sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] it MargheritA aria. DEPOS