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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00457/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04UMXDF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreOLGA MIGNOLO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva specifica e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1 4 febbraio 202 5 , l a Corte d i appello di Firenze , dopo aver disposto la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], imputata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 61n. 5 cod. pen. commesso a Firenze il 28 maggio 2024, ha confermato la sentenza pronunciata il 2 ottobre 2024 , all ’ esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Firenzenei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza confermata in appello, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di un furto pluriaggravato, per essere stato commesso con violenza sulle cose e profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la privata difesa ex art. 6 1 n.5 cod. pen.

È stata ritenuta sussistente ed è stata applicata la contestata recidiva,reiterata, specifica e d infraquinquennale .

All ’ imputato è stata applicata l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. valutata equivalente alle aggravanti e alla recidiva e, tenuto conto del rito prescelto, la pena è stata determinata nella misura di anni uno di reclusione ed € 300 di multa.

2. Per miglior comprensione dei motivi di ricorso è utile riferire che, secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] prelevò un tombino di ghisa dalla sede stradale, lo utilizzò per spaccare la vetrina di un bar e, insieme alla [OSCURATO:PERSONA], si introdusse nel locale,impossessandosi di 600 euro in contanti custoditi in una cassetta posta sotto al registratore di cassa.

La Corte di appello ha ritenuto applicabile l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. sostenendo che il tombino di ghisa poté essere più facilmente prelevato dalla sede stradale e utilizzato per spaccare la vetrina del bar perché, essendo notte, c’era poco traffico e c’erano poche persone in strada.

Ha ritenuto, inoltre, che all’imputato sia stata correttamente contestata la recidiva,reiterata, specifica ed infraquinquennale atteso che, nel 2020, egli ha riportato due condanne: una per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e una per danneggiamentosu edifici pubblici o destinati a uso pubblico.

Ha ritenuto, infine, che la recidiva fosse indice di una intensificata capacità a delinquere anche in ragione del fatto che,«in occasione della prima condanna iscritta»,Effarrak aveva ottenuto la sospensione condizionale della penae, dopo le condanne valutate ai fini della recidiva, egli è stato indagato per un furto del quale è stata disposta l’archiviazione ai sensi dell’art.131 bis cod. pen. 3.

Per mezzo del proprio difensore, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello.

Col primo motivo,il ricorrente deduce erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.e vizi della motivazione con la quale tale aggravante è stata ritenuta sussistente.

Osserva il ricorrente che, secondo la Corte di appello, in ragione dell’ora notturna la visibilità era ridotta e in strada non c’erano persone e veicoli, ma questi dati non emergono dagli atti né sono stati accertatiin giudizio.

In tesi difensiva, si tratterebbe di dati di fatto che sono stati ritenuti esistenti con argomentazione congetturale e che la Corte di appello ha desunto , con ragionamento presuntivo, dalla commissione delreato in orario notturno.

Col secondo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta applicabile la contestata recidiva tenendo contoanche di una archiviazione per particolare tenuità del fatto che non può certo essere considerata alla stregua di un precedente penale.

In tesi difensiva, la recidiva avrebbe potuto essere disapplicata: in primo luogo,perché riferita a fatti risalenti nel tempo ed eterogenei rispetto a quello per cui si procede;in secondo luogo, perché l’unico fatto recente ed omogeneo è un furto che non può avere rilievo nella decisione sull’applicazione della recidiva essendo stato valutato non punibile ai sensi dell’art. 131 biscod. pen.

Sotto diverso profilo, la difesa osserva che la condanna per danneggiamento la cui esistenza ha giustificato la qualificazione della recidiva come reiterata e specifica(sentenza del Tribunale di Firenze del 20 ottobre 2020, irrevocabile il 14 novembre 2020) è stata revocata dalla Corte di appello di Firenze con ordinanza del 18 marzo 2022 (allegata all’atto di ricorso).

Con questa ordinanza è stata accolta l’istanza di rescissione del giudicato formulata dall’odierno ricorrentee,nel giudizio conseguente alla rescissione, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.

La sentenza con la quale il reato è stato dichiarato prescritto , pronunciata il 16 maggio 2024 è anch’essa allegata all’atto di ricorso.

In sintesi, la difesa sostiene: che la condanna per danneggiamento non avrebbe potuto essere considerata ai fini della recidiva; che la Corte di appello ha potuto tenerne conto solo perché si è avvalsa di un certificato del casellario giudiziale non aggiornato; che la revoca della condanna per danneggiamento esclude la reiterazione della recidiva e, in astratto, ciò avrebbe consentito un giudizio di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sulle aggravanti. 4.Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva specifica e il rigetto del ricorso nel resto.

5. In data 21 novembre 2025, la difesa ha depositato una memoria nella quale, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ha documentato che il separato giudizio d’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del medesimo reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] per aver agito in concorso con lui, si è concluso in data 28 ottobre 2025 e l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. è stata esclusa.

In tesi difensiva,ciò rafforzerebbe gli argomenti sviluppati nel primo motivo di ricorso.

Si tratta, infatti, di «una decisione contraria su un punto identico , oggettivamente estensibile al coimputato essendo stato motivo comune di impugnazione». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Com’è noto, Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095).

Muovendo da queste premesse in diritto, il ricorso sarebbe fondato se la sentenza impugnata si fosse limitata a constatare che il furt o avvenne in orario notturno, ma così non è.

La Corte di appello, infatti, ha valorizzato le concrete modalità del fatto e ha ritenuto che l’orario notturno abbia agevolato in concreto la consumazione del reato perché lo scarso flusso veicolare e la presenza in strada di un numero minore di persone rispetto a quello che si registra di giorno favorirono il prelievo dalla sede stradale del tombino di ghisa che fu utilizzato per spaccare la vetrina del bar.

La motivazione sviluppata non èmanifestamente illogica perché la circostanza che di notte il traffico veicolare e pedonale sia ridotto appartiene a una regola di comune esperienzae, di conseguenza, uno specifico accertamento sul punto non era necessario.

Non rileva in contrario –come la difesa vorrebbe sostenere – che, in concreto, un passante si sia accorto di quanto avveniva ed abbia allertato le forze dell’ordine.Nella prospettazione dei giudici di merito, infatti, la presenza di un numero minore di passanti e il traffico veicolare ridottoostacolavano, ma non impedivanola privata difesa.

Nel ricorso si afferma che sul luogo del fatto era installato un impianto di videosorveglianzae si sostiene che, anche per questo, la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.dovrebbe essere esclusa.

Così argomentando, però, la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,secondo la quale l’orario notturno favorì le concrete modalità dell’effrazione, che fu realizzata prelevando dalla strada la copertura di un tombino e scagliandolacontro la vetrina del bar.Ed invero, dalla ricostruzione fornita dai giudici di merito emerge che la presenza dell’impianto di videosorveglianza non impedì all’imputato di approfittare della notte e del traffico ridotto per procurarsi un mezzo di effrazione di notevole efficacia e di neutralizzare così, nei fatti, i presidi che erano stati posti a difesa della proprietà.

L’affermazione secondo la quale di giorno sarebbe stato meno agevole prelevare la copertura del tombino perché la strada sarebbe stata più trafficata non ha carattere congetturale, ma consegue all ’applicazione di una regola di comune esperienza.

Nel contestare questa affermazione, dunque, la difesa invoca una diversa valutazione delle emergenze istruttorie che non è consentita in sede di legittimità.

Ed invero, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata non può estendersi al sindacato sulla scelta di massime diesperienza comunemente condivise e una motivazione che trova fondamento nell’”id quod plerunque accidit”può essere ritenuta congetturale soltanto se fa riferimento a massime di esperienza in realtà inesistenti o aregole general i priv e di una pur minima plausibilità(sull’argomento: Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 , dep. 2021,Rv. 281385; Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280408 ; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Rv.261992).

Per quanto esposto, la decisione con la quale è stata ritenuta l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. non è censurabile.

Non rileva in contrario la circostanza, documentata dalla difesa,che l’aggravante sia stata esclusa per la concorrente [OSCURATO:PERSONA] atteso l’esclusione è avvenuta con sentenza non definitiva, le posizioni dei concorrenti sono state separate e i procedimenti pendono in fasi diverse.

3. Col secondo motivo, la difesa si duole che sia stata applicata la recidiva e questa decisione sia stata adottata tenendo conto,ai fini della valutazione della pericolosità sociale che la recidiva esprime, anche di una indagine per furto conclusa da una archiviazione per particolare tenuità del fatto.Lamenta, inoltre, che sia stata ritenuta la recidiva reiterata, specifica e d infraquinquennale che sostiene non essere sussistente.

Documenta a tal fine che una delle due condanne definitive cui tale contestazione si riferisce –in specie la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 20 ottobre 2020 (con sentenza divenuta irrevocabile il 14 novembre 2020) per il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.–è stata revocata per essere stata accolta la domanda di rescissione del giudicatoe che, nel giudizio conseguente alla rescissione, il reato di danneggiamento aggravato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato estinto per prescrizione.

Sostiene, quindi, che d ella condanna revocata non si sarebbe potuto tenere conto e la recidiva avrebbe dovuto essere qualificata come recidiva semplice in ragione dell’esistenza di ununico precedente per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

4. Deve essere esaminata per prima, perché ha priorità logica, la doglianza secondo la quale, nel ritenere la recidiva reiterata, la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto essendosi avvalsa di un certificato del casellario giudiziale non aggiornato.

A sostegno di tale affermazione, la difesa ha prodotto,in allegato al ricorso: -il provvedimento in data 18 marzo 2022 col quale, accogliendo l’istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Firenze ha revocato la sentenza di condanna per violazione dell’art. 635,comma 2 n. 1,cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Firenze il 20 ottobre 2020 e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; -la sentenza del 16 maggio 2024 , con la quale si è concluso il giudizio conseguente alla rescissione del giudicato che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile pe rché , q uando ha proposto appello contro la sentenza di primo grado,la difesa non ha formulatorilievi quanto al tipo di recidiva applicabile e perché l’ erronea valutazione in fatto della sussistenza di una determinatatipologia di recidiva ritualmente contestata non è tra le questioni che la Corte di appello possa esaminare d’ufficio ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Ed invero, nel corso del giudizio di merito, la difesa non ha mai sostenuto che la recidiva non fosse stata correttamente contestata, ma si è limitata a chiedere che di questa circostanza non si tenesse conto nella determinazione della pena e a sostenere che i precedenti, essendo risalenti nel tempo e non omogenei, non potevano considerarsi espressivi di accresciuta pericolosità sociale.

A ciò deve aggiungersi che l’errore nella qualificazione della recidiva mai dedotto nel giudizio di merito , quand ’ anche esistente, non ha determinato l’applicazione di una pena illegale, non essendo tale una pena che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (sull’argomento: Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Rv. 283886 ; Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Rv.283818; Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022 , Rv. 283689).

Va rilevato, inoltre, che i documenti allegati all’atto di ricorso, pur essendo precedenti alla sentenza impugnata e a quella di primo grado, non sono mai stati prodotti in giudizio e, per giurisprudenza costante, « n el giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» ( Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv.254302.

S ull ’ argomento anche: Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390; Sez. 1, n.42817 del 06/05/2016, Rv. 267801; Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025 , Rv.288064).

5. Deve essere esaminata adesso la doglianza secondo la quale, la Corte di appello sarebbe incorsa in vizio della motivazione per aver ritenuto la recidiva espressione di accentuata pericolosità valorizzando a tal fine una indagine per furto conclusasi con archiviazione pronunciata ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.

Va precisato in proposito che, a differenza di quanto sostenuto dal PG nella requisitoria scritta, i giudici di merito non hanno ritenuto che l’archiviazione per particolare tenuità del fatto concorresse ad integrare la recidiva, ma hanno ritenuto che fosse possibile tenerne conto nel decidere se la recidiva (ritenuta sussistente sulla base di precedenti condanne) dovesse essere applicata in concreto.

Come noto, nell’applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione.

Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv.251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha rilevato che la recidiva è stata contestata per condanne risalentiall’anno 2020 e dunque non distanti nel tempo dal reato per cui si procede (commesso il 28 maggio 2024).

Ha sottolineato poi (pag. 4 della motivazione), che [OSCURATO:PERSONA] «non ha tratto alcuna remora o responsabilizzazione da tali condanne» e neppure «dal fruito beneficio della sospensione condizionale della pena» concesso « in occasione della prima condanna iscritta».

L’iscrizione nel casellario di un decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto (pronunciato il 23 novembre 2020) in relazione ad una accusa di furto non è stata ritenuta utile ad integrare la recidiva, ma considerata valutabile quale indice del fatto che il reato per cui si procede non rappresenta «unamera ricaduta nell’agire illecito» edè espressione di «una attualizzata ed accresciuta pericolosità sociale».

In altri termini, l a Corte territoriale ha ritenuto che , per la gravità e offensività, lacondotta oggetto del procedimento rappresenti la prosecuzione di un processo delinquenziale di cui vi è traccia , oltre che nelle condanne risultanti dal certificato del casellario, anche nell’apertura di un procedimento penale per furto,archiviato ai sensi dell’art. 411 , commi 1 e 1 bis , cod. proc. pen. e non per infondatezza della notizia di reatoex art. 408 cod. proc. pen.

Così argomentando i giudici di merito hannosostenuto che la rilevanza della recidiva nella determinazione della pena può essere desunta,ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen., anche dai precedenti giudiziari , afferendo i medesimi, indipendentemente dall’essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita antecedenti al reato.

5.1. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che i precedenti giudiziari possano rilevare ai fini del giudizio prognostico richiesto dall’art. 163 cod. pen. (da ultimo:Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023 , Rv. 284092 ; Sez. 7, Ordinanza n. 30345 del 07/06/2023, Rv. 285098).

Alle medesime conclusioni si è giunti con riferimento all’applicazione delle attenuanti generiche osservando che, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen., per compiere questa valutazioneil giudice può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200; Sez. 5, ord. n. 3540 del 05/07/1999, D’Alessio, Rv. 214477).

Nella medesima prospettiva si è affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto exart. 131 bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ( Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Rv. 286792) e al riconoscimento del beneficio della non menzione (Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, Rv. 288198).

Si è sostenuto inoltre che, ai fini della determinazione della pena, «il giudice può trarre elementi di valutazione sulla personalità dell’imputato dalla pendenza di altri procedimenti penali a suo carico, anche se successivi al compimento dell’illecito per cui si procede» (Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv.252881) e si è affermato che elementi di valutazione possono essere tratti «non solo dalle condanne penali ma anche dai reati amnistiati o prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalità» (Sez. 4, n. 18795 del 07/04/2016,Rv. 266705).

Come si è detto, il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede.

Tale orientamento giurisprudenziale trova fondamento nellechiare indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2007 ove si legge (paragrafo

3.3. del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto») che il giudice può applicare l’aumento di pena previsto per la recidiva reiterata «solo qualora ritenga il nuovo episodio delittuosoconcretamente significativo – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. –sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità».

Rilevano, dunque, anche ai fini della valutazione della concreta operatività della recidiva, i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., e, tra questi, i «precedenti penali e giudiziari» e, in generale, la condotta di vita mantenuta prima del reato che, ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 2, sono indicativi «della capacità a delinquere».

Lamotivazione fornita dai giudici di merito – che hanno considerato rilevante ai fini dell’applicazione della recidiva una indagine per furto conclusa con archiviazione per particolare tenuità del fatto – si muove all ’ interno di queste coordinate ermeneutiche e, pertanto, non può essere censurata.

Ciò è tanto più evidente se si considera che, proprio perché l’archiviazione per particolare tenuità del fatto non è priva di conseguenze per l’indagato, l’art. 411, comma 1 bis cod. proc. pen. prevede che , della richiesta di archiviazione formulata ai sensi dell’art.131 bis cod. pen., il pubblico mini stero de bba dare avviso «alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione»; opposizione nella quale dovranno essere indicate «le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta».

Per quanto esposto,il secondo motivo è infondato anche nella parte in cui si duole della concreta applicazione della recidiva.

6. Al rigetto del ricorso consegue la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04UMXDF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreOLGA MIGNOLO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva specifica e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 4 febbraio 202 5 , l a Corte d i appello di Firenze , dopo aver disposto la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], imputata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 61n. 5 cod. pen. commesso a Firenze il 28 maggio 2024, ha confermato la sentenza pronunciata il 2 ottobre 2024 , all ’ esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Firenzenei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza confermata in appello, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di un furto pluriaggravato, per essere stato commesso con violenza sulle cose e profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la privata difesa ex art. 6 1 n.5 cod. pen. È stata ritenuta sussistente ed è stata applicata la contestata recidiva,reiterata, specifica e d infraquinquennale . All ’ imputato è stata applicata l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. valutata equivalente alle aggravanti e alla recidiva e, tenuto conto del rito prescelto, la pena è stata determinata nella misura di anni uno di reclusione ed € 300 di multa. 2. Per miglior comprensione dei motivi di ricorso è utile riferire che, secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] prelevò un tombino di ghisa dalla sede stradale, lo utilizzò per spaccare la vetrina di un bar e, insieme alla [OSCURATO:PERSONA], si introdusse nel locale,impossessandosi di 600 euro in contanti custoditi in una cassetta posta sotto al registratore di cassa. La Corte di appello ha ritenuto applicabile l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. sostenendo che il tombino di ghisa poté essere più facilmente prelevato dalla sede stradale e utilizzato per spaccare la vetrina del bar perché, essendo notte, c’era poco traffico e c’erano poche persone in strada. Ha ritenuto, inoltre, che all’imputato sia stata correttamente contestata la recidiva,reiterata, specifica ed infraquinquennale atteso che, nel 2020, egli ha riportato due condanne: una per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e una per danneggiamentosu edifici pubblici o destinati a uso pubblico. Ha ritenuto, infine, che la recidiva fosse indice di una intensificata capacità a delinquere anche in ragione del fatto che,«in occasione della prima condanna iscritta»,Effarrak aveva ottenuto la sospensione condizionale della penae, dopo le condanne valutate ai fini della recidiva, egli è stato indagato per un furto del quale è stata disposta l’archiviazione ai sensi dell’art.131 bis cod. pen. 3. Per mezzo del proprio difensore, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello. Col primo motivo,il ricorrente deduce erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.e vizi della motivazione con la quale tale aggravante è stata ritenuta sussistente. Osserva il ricorrente che, secondo la Corte di appello, in ragione dell’ora notturna la visibilità era ridotta e in strada non c’erano persone e veicoli, ma questi dati non emergono dagli atti né sono stati accertatiin giudizio. In tesi difensiva, si tratterebbe di dati di fatto che sono stati ritenuti esistenti con argomentazione congetturale e che la Corte di appello ha desunto , con ragionamento presuntivo, dalla commissione delreato in orario notturno. Col secondo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta applicabile la contestata recidiva tenendo contoanche di una archiviazione per particolare tenuità del fatto che non può certo essere considerata alla stregua di un precedente penale. In tesi difensiva, la recidiva avrebbe potuto essere disapplicata: in primo luogo,perché riferita a fatti risalenti nel tempo ed eterogenei rispetto a quello per cui si procede;in secondo luogo, perché l’unico fatto recente ed omogeneo è un furto che non può avere rilievo nella decisione sull’applicazione della recidiva essendo stato valutato non punibile ai sensi dell’art. 131 biscod. pen. Sotto diverso profilo, la difesa osserva che la condanna per danneggiamento la cui esistenza ha giustificato la qualificazione della recidiva come reiterata e specifica(sentenza del Tribunale di Firenze del 20 ottobre 2020, irrevocabile il 14 novembre 2020) è stata revocata dalla Corte di appello di Firenze con ordinanza del 18 marzo 2022 (allegata all’atto di ricorso). Con questa ordinanza è stata accolta l’istanza di rescissione del giudicato formulata dall’odierno ricorrentee,nel giudizio conseguente alla rescissione, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. La sentenza con la quale il reato è stato dichiarato prescritto , pronunciata il 16 maggio 2024 è anch’essa allegata all’atto di ricorso. In sintesi, la difesa sostiene: che la condanna per danneggiamento non avrebbe potuto essere considerata ai fini della recidiva; che la Corte di appello ha potuto tenerne conto solo perché si è avvalsa di un certificato del casellario giudiziale non aggiornato; che la revoca della condanna per danneggiamento esclude la reiterazione della recidiva e, in astratto, ciò avrebbe consentito un giudizio di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sulle aggravanti. 4.Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva specifica e il rigetto del ricorso nel resto. 5. In data 21 novembre 2025, la difesa ha depositato una memoria nella quale, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ha documentato che il separato giudizio d’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del medesimo reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] per aver agito in concorso con lui, si è concluso in data 28 ottobre 2025 e l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. è stata esclusa. In tesi difensiva,ciò rafforzerebbe gli argomenti sviluppati nel primo motivo di ricorso. Si tratta, infatti, di «una decisione contraria su un punto identico , oggettivamente estensibile al coimputato essendo stato motivo comune di impugnazione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Com’è noto, Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). Muovendo da queste premesse in diritto, il ricorso sarebbe fondato se la sentenza impugnata si fosse limitata a constatare che il furt o avvenne in orario notturno, ma così non è. La Corte di appello, infatti, ha valorizzato le concrete modalità del fatto e ha ritenuto che l’orario notturno abbia agevolato in concreto la consumazione del reato perché lo scarso flusso veicolare e la presenza in strada di un numero minore di persone rispetto a quello che si registra di giorno favorirono il prelievo dalla sede stradale del tombino di ghisa che fu utilizzato per spaccare la vetrina del bar. La motivazione sviluppata non èmanifestamente illogica perché la circostanza che di notte il traffico veicolare e pedonale sia ridotto appartiene a una regola di comune esperienzae, di conseguenza, uno specifico accertamento sul punto non era necessario. Non rileva in contrario –come la difesa vorrebbe sostenere – che, in concreto, un passante si sia accorto di quanto avveniva ed abbia allertato le forze dell’ordine.Nella prospettazione dei giudici di merito, infatti, la presenza di un numero minore di passanti e il traffico veicolare ridottoostacolavano, ma non impedivanola privata difesa. Nel ricorso si afferma che sul luogo del fatto era installato un impianto di videosorveglianzae si sostiene che, anche per questo, la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.dovrebbe essere esclusa. Così argomentando, però, la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,secondo la quale l’orario notturno favorì le concrete modalità dell’effrazione, che fu realizzata prelevando dalla strada la copertura di un tombino e scagliandolacontro la vetrina del bar.Ed invero, dalla ricostruzione fornita dai giudici di merito emerge che la presenza dell’impianto di videosorveglianza non impedì all’imputato di approfittare della notte e del traffico ridotto per procurarsi un mezzo di effrazione di notevole efficacia e di neutralizzare così, nei fatti, i presidi che erano stati posti a difesa della proprietà. L’affermazione secondo la quale di giorno sarebbe stato meno agevole prelevare la copertura del tombino perché la strada sarebbe stata più trafficata non ha carattere congetturale, ma consegue all ’applicazione di una regola di comune esperienza. Nel contestare questa affermazione, dunque, la difesa invoca una diversa valutazione delle emergenze istruttorie che non è consentita in sede di legittimità. Ed invero, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata non può estendersi al sindacato sulla scelta di massime diesperienza comunemente condivise e una motivazione che trova fondamento nell’”id quod plerunque accidit”può essere ritenuta congetturale soltanto se fa riferimento a massime di esperienza in realtà inesistenti o aregole general i priv e di una pur minima plausibilità(sull’argomento: Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 , dep. 2021,Rv. 281385; Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280408 ; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Rv.261992). Per quanto esposto, la decisione con la quale è stata ritenuta l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. non è censurabile. Non rileva in contrario la circostanza, documentata dalla difesa,che l’aggravante sia stata esclusa per la concorrente [OSCURATO:PERSONA] atteso l’esclusione è avvenuta con sentenza non definitiva, le posizioni dei concorrenti sono state separate e i procedimenti pendono in fasi diverse. 3. Col secondo motivo, la difesa si duole che sia stata applicata la recidiva e questa decisione sia stata adottata tenendo conto,ai fini della valutazione della pericolosità sociale che la recidiva esprime, anche di una indagine per furto conclusa da una archiviazione per particolare tenuità del fatto.Lamenta, inoltre, che sia stata ritenuta la recidiva reiterata, specifica e d infraquinquennale che sostiene non essere sussistente. Documenta a tal fine che una delle due condanne definitive cui tale contestazione si riferisce –in specie la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 20 ottobre 2020 (con sentenza divenuta irrevocabile il 14 novembre 2020) per il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.–è stata revocata per essere stata accolta la domanda di rescissione del giudicatoe che, nel giudizio conseguente alla rescissione, il reato di danneggiamento aggravato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato estinto per prescrizione. Sostiene, quindi, che d ella condanna revocata non si sarebbe potuto tenere conto e la recidiva avrebbe dovuto essere qualificata come recidiva semplice in ragione dell’esistenza di ununico precedente per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 4. Deve essere esaminata per prima, perché ha priorità logica, la doglianza secondo la quale, nel ritenere la recidiva reiterata, la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto essendosi avvalsa di un certificato del casellario giudiziale non aggiornato. A sostegno di tale affermazione, la difesa ha prodotto,in allegato al ricorso: -il provvedimento in data 18 marzo 2022 col quale, accogliendo l’istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Firenze ha revocato la sentenza di condanna per violazione dell’art. 635,comma 2 n. 1,cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Firenze il 20 ottobre 2020 e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; -la sentenza del 16 maggio 2024 , con la quale si è concluso il giudizio conseguente alla rescissione del giudicato che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile pe rché , q uando ha proposto appello contro la sentenza di primo grado,la difesa non ha formulatorilievi quanto al tipo di recidiva applicabile e perché l’ erronea valutazione in fatto della sussistenza di una determinatatipologia di recidiva ritualmente contestata non è tra le questioni che la Corte di appello possa esaminare d’ufficio ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Ed invero, nel corso del giudizio di merito, la difesa non ha mai sostenuto che la recidiva non fosse stata correttamente contestata, ma si è limitata a chiedere che di questa circostanza non si tenesse conto nella determinazione della pena e a sostenere che i precedenti, essendo risalenti nel tempo e non omogenei, non potevano considerarsi espressivi di accresciuta pericolosità sociale. A ciò deve aggiungersi che l’errore nella qualificazione della recidiva mai dedotto nel giudizio di merito , quand ’ anche esistente, non ha determinato l’applicazione di una pena illegale, non essendo tale una pena che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (sull’argomento: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Rv. 283886 ; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Rv.283818; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 , Rv. 283689). Va rilevato, inoltre, che i documenti allegati all’atto di ricorso, pur essendo precedenti alla sentenza impugnata e a quella di primo grado, non sono mai stati prodotti in giudizio e, per giurisprudenza costante, « n el giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» ( Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv.254302. S ull ’ argomento anche: Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390; Sez. 1, n.42817 del 06/05/2016, Rv. 267801; Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025 , Rv.288064). 5. Deve essere esaminata adesso la doglianza secondo la quale, la Corte di appello sarebbe incorsa in vizio della motivazione per aver ritenuto la recidiva espressione di accentuata pericolosità valorizzando a tal fine una indagine per furto conclusasi con archiviazione pronunciata ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. Va precisato in proposito che, a differenza di quanto sostenuto dal PG nella requisitoria scritta, i giudici di merito non hanno ritenuto che l’archiviazione per particolare tenuità del fatto concorresse ad integrare la recidiva, ma hanno ritenuto che fosse possibile tenerne conto nel decidere se la recidiva (ritenuta sussistente sulla base di precedenti condanne) dovesse essere applicata in concreto. Come noto, nell’applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv.251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Nel caso di specie, la Corte di appello ha rilevato che la recidiva è stata contestata per condanne risalentiall’anno 2020 e dunque non distanti nel tempo dal reato per cui si procede (commesso il 28 maggio 2024). Ha sottolineato poi (pag. 4 della motivazione), che [OSCURATO:PERSONA] «non ha tratto alcuna remora o responsabilizzazione da tali condanne» e neppure «dal fruito beneficio della sospensione condizionale della pena» concesso « in occasione della prima condanna iscritta». L’iscrizione nel casellario di un decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto (pronunciato il 23 novembre 2020) in relazione ad una accusa di furto non è stata ritenuta utile ad integrare la recidiva, ma considerata valutabile quale indice del fatto che il reato per cui si procede non rappresenta «unamera ricaduta nell’agire illecito» edè espressione di «una attualizzata ed accresciuta pericolosità sociale». In altri termini, l a Corte territoriale ha ritenuto che , per la gravità e offensività, lacondotta oggetto del procedimento rappresenti la prosecuzione di un processo delinquenziale di cui vi è traccia , oltre che nelle condanne risultanti dal certificato del casellario, anche nell’apertura di un procedimento penale per furto,archiviato ai sensi dell’art. 411 , commi 1 e 1 bis , cod. proc. pen. e non per infondatezza della notizia di reatoex art. 408 cod. proc. pen. Così argomentando i giudici di merito hannosostenuto che la rilevanza della recidiva nella determinazione della pena può essere desunta,ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen., anche dai precedenti giudiziari , afferendo i medesimi, indipendentemente dall’essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita antecedenti al reato. 5.1. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che i precedenti giudiziari possano rilevare ai fini del giudizio prognostico richiesto dall’art. 163 cod. pen. (da ultimo:Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023 , Rv. 284092 ; Sez. 7, Ordinanza n. 30345 del 07/06/2023, Rv. 285098). Alle medesime conclusioni si è giunti con riferimento all’applicazione delle attenuanti generiche osservando che, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen., per compiere questa valutazioneil giudice può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200; Sez. 5, ord. n. 3540 del 05/07/1999, D’Alessio, Rv. 214477). Nella medesima prospettiva si è affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto exart. 131 bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ( Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Rv. 286792) e al riconoscimento del beneficio della non menzione (Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, Rv. 288198). Si è sostenuto inoltre che, ai fini della determinazione della pena, «il giudice può trarre elementi di valutazione sulla personalità dell’imputato dalla pendenza di altri procedimenti penali a suo carico, anche se successivi al compimento dell’illecito per cui si procede» (Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv.252881) e si è affermato che elementi di valutazione possono essere tratti «non solo dalle condanne penali ma anche dai reati amnistiati o prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalità» (Sez. 4, n. 18795 del 07/04/2016,Rv. 266705). Come si è detto, il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede. Tale orientamento giurisprudenziale trova fondamento nellechiare indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2007 ove si legge (paragrafo 3.3. del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto») che il giudice può applicare l’aumento di pena previsto per la recidiva reiterata «solo qualora ritenga il nuovo episodio delittuosoconcretamente significativo – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. –sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità». Rilevano, dunque, anche ai fini della valutazione della concreta operatività della recidiva, i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., e, tra questi, i «precedenti penali e giudiziari» e, in generale, la condotta di vita mantenuta prima del reato che, ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 2, sono indicativi «della capacità a delinquere». Lamotivazione fornita dai giudici di merito – che hanno considerato rilevante ai fini dell’applicazione della recidiva una indagine per furto conclusa con archiviazione per particolare tenuità del fatto – si muove all ’ interno di queste coordinate ermeneutiche e, pertanto, non può essere censurata. Ciò è tanto più evidente se si considera che, proprio perché l’archiviazione per particolare tenuità del fatto non è priva di conseguenze per l’indagato, l’art. 411, comma 1 bis cod. proc. pen. prevede che , della richiesta di archiviazione formulata ai sensi dell’art.131 bis cod. pen., il pubblico mini stero de bba dare avviso «alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione»; opposizione nella quale dovranno essere indicate «le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta». Per quanto esposto,il secondo motivo è infondato anche nella parte in cui si duole della concreta applicazione della recidiva. 6. Al rigetto del ricorso consegue la
Sentenza Cassazione n. 00457/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris