CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 15511/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15654/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lArappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e dunque domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.MESSINAn. 783/2023 depositata i l 23/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 3. Dalla sentenza in epigrafe emerge che, con sentenza n. 4556/09/2017 depositata il 07.07.2017, la [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] […] avverso il diniego di rimborso IVA della somma di euro 252.961,00, [giusta] istanza di rimborso presentata in data 26.02.2013, all’Agenzia delle Entrate di Messina, riferita all’eccedenza detraibile indicata nella dichiarazione IVA 2006 per l’anno d’imposta 2005. L’Ufficio [aveva] rigett[to] l’istanza in quanto il ricorrente non aveva presentato il modello VR e per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/92, essendo trascorso il termine dei due anni. Il ricorrente affermava che la presentazione della D.U. doveva essere considerata, in ogni caso, come una richiesta di rimborso del credito […]. L’Agenzia delle Entrate si costituiva sostenendo la legittimità del suo operato. I primi Giudici accoglievano il ricorso, annullando l’atto impugnato[,] e condannavano l’Ufficio al pagamento delle spese di lite. 3. Proponeva appello l’Ufficio, rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia sulla base della seguente motivazione: Esaminata accuratamente la documentazione prodotta dalle parti, si rileva che la stessa Agenzia delle Entrate rettificando il credito IVA esposto nelle dichiarazioni degli anni successivi, dall’anno 2005 all’anno 2010, ha escluso l’importo di euro 252.961,00, quale credito dell’anno 2005 chiesto a rimborso[,] e incluso l’importo di euro 572.617,00, quale credito dell’anno 2004, come rilevato da attestazione agli atti. Inoltre, si rileva che sulla dichiarazione presentata per l’anno 2004, l’Ufficio, ai sensi dell’art. 51 e seguenti del DPR 633/72, non ha contestato alcuna risultanza, pertanto la stessa risulta essere definitiva. Infine, il contribuente, in sede di udienza ha prodotto giurisprudenza della sezione n. 2 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, riguardante il rimborso IVA per l’anno d’imposta 2002, chiesto con istanza presentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di Messina, la cui sentenza n. 8030/2/2021 [(che] rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermava l’annullamento del diniego di rimborso IVA), è passata in giudicato. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con tre motivi. Resiste il contribuente con controricorso, insistito con memoria addì 29 marzo 2024. Considerato che: 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il controricorso è tardivo. 1.1. Il ricorso è stato notificato telematicamente il 24 luglio 2023, mentre il controricorso è stato depositato il 23 ottobre 2023. Si applica (in forza dell’art. 35 D.Lgs. n. 149 del 2022, che individua la decorrenza dal 1° gennaio 2023, per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data) l’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, D.Lgs. n. 149 del 2022, a termini del quale “la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale”. Il deposito telematico del controricorso è avvenuto oltre il termine dei quaranta giorni, pur maggiorato della sospensione feriale. Le sorti del controricorso segnano anche quelle della memoria. 2. Può procedersi all’analisi dei motivi di ricorso. 3. Primo motivo: “Nullit̀ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. 3.1. “La sentenza contiene una motivazione meramente apparente non dando conto del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice e delle motivazioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione”. 4. Secondo motivo: “Nullit̀ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 (omessa pronuncia) del c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 del c.p.c.”. 4.1. “Il giudice dell’appello […] non ha minimamente preso in considerazione la questione relativa alla decadenza ex art. 21 comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 546/92 dedotta puntualmente nell’atto di appello. Il giudice d’appello nemmeno ha preso in considerazione la produzione dei modelli di versamento F24 che dimostrano come controparte avesse già utilizzato in compensazione il credito IVA 2005 e, conseguentemente, non potesse richiederlo anche a rimborso, senza con ciò determinare un ingiustificato ed indebito arricchimento ai danni dell’Erario. Anche su tale aspetto, decisivo per gli esiti del giudizio, la Corte di Giustizia di secondo grado non si è in alcun modo pronunciata”. 5. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 del c.p.c.”. 5.1. “La sentenza non chiarisce quale sia la rilevanza del precedente del 2002 e, per tale motivo, la motivazione è meramente apparente come esposto al primo motivo. Per scrupolo difensivo, laddove dovesse ritenersi che il giudice dell’appello abbia ritenuto che tale precedente rappresenti un giudicato esterno, si censura la pronuncia per le seguenti ragioni. Il giudicato esterno formatosi su altro periodo di imposta rileva solo per le statuizioni della sentenza relative ad elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente. Non assume invece alcun valore con riferimento a fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo”. 6. Il primo motivo – ammissibile, dal momento che individua con precisione il vizio affliggente la sentenza impugnata, allegando coerentemente gli elementi di fatto e di diritto a supporto della censura –è fondato. 6.1. Deve rammentarsi come si verta della richiesta a rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2005. 6.2. A fronte di ciò, nella motivazione della sentenza impugnata, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado: -per un verso, “esaminata” una non meglio illustrata e neppure richiamata “documentazione prodotta dalle parti”, pur nella consapevolezza dell’avere l’Ufficio, nelle rettifiche dal 2005 al 2010, “escluso l’importo di euro 252.961,00”, ossia il credito IVA 2005 di cui si discute, ha poi fatto riferimento unicamente al maggior credito IVA 2004 ed alla corrispondente dichiarazione (l’Ufficio ha “incluso l’importo di euro 572.617,00, quale credito dell’anno 2004, come rilevato da attestazione agli atti” e, “sulla dichiarazione presentata per l’anno 2004 […], ai sensi dell’art. 51 e seguenti del DPR 633/72, non ha contestato alcuna risultanza”), totalmente pretermettendo la disamina del credito IVA 2005 in sé e per sé, alla luce della corrispondente dichiarazione ed “in limine” del collegamento sostanziale con il credito IVA 2004; - per altro verso, ha del tutto genericamente evocato “giurisprudenza della sezione n. 2 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, riguardante il rimborso IVA per l’anno d’imposta 2002 […], la cui sentenza n. 8030/2/2021 [(che] rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermava l’annullamento del diniego di rimborso IVA) è passata in giudicato”, sostanzialmente rinviando “tout court”, senza giustificazioni, alla ridetta sentenza, non riprodotta né riassunta né men che meno criticamente esaminata, senza neppure spiegare la rilevanza di un credito IVA riferito ad un anno ben antecedente, quale il 2002, rispetto alla questione della rimborsabilità del credito IVA 2005. 6.3. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata non assolve allo scopo di chiarire ed illustrare i fatti assunti a base della decisione ed il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, per l’effetto non raggiungendo lo “standard” costituzionale minimo, con conseguente nullità della sentenza stessa (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01). 7. Ne consegue, in accoglimento del motivo in disamina, assorbiti gli altri due, che detta sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, anche del presente grado di giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, e, in relazione al motivo accolto,