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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 23989/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore tft -CV- (-- che ha concluso chiedendo Cr-2 C.4›-Ar~,-U-" ••.> [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a sei reati di furto (ritenuti in continuazione), qualificandole in termini di meri tentativi e ritenendo le circostanze attenuanti generiche sussistenti ed equivalenti alle contestate aggravanti.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge e, in particolare, del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. avendo il giudice d'appello, riqualificate le fattispecie in meri tentativi di furto, determinato la pena base per il reato tentato di cui al capo 3 partendo da una pena per la fattispecie consumata pari a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 270,00 di multa laddove il giudice di primo grado, con riferimento alla detta fattispecie, era partito da una pena base di tre anni di reclusione ed euro 260,00 di multa, rectius 206 (pari al minimo edittale di cui all'art. 625, comma secondo, cod. pen)

2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge e, in particolare, del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. avendo il giudice d'appello, riqualificate le fattispecie in meri tentativi di furto e così ridotta la pena finale, determinato l'aumento per la continuazione per reato di cui al capo 6 in misura maggiore rispetto all'aumento operato in primo grado per il detto reato

3. Il procedimento è stato rinviato in data successiva al compimento del termine di novanta giorn, decorrenti dalla data del 30 dicembre 2022, per la eventuale proposizione della querela da parte delle persone offese in relazione ai capi 1,3,4 e 5 della imputazione, alla luce delle modifiche all'art. 85 del dl. n. 150 del 2022, introdotte dal d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela limitatamente ai capi 1,3, 4 e

5. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. vo n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624 comma 3 cod. pen., infatti, i reati in questione sono oggi procedibili a querela di parte, che nella specie non risulta proposta.

L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto legge 31 ottobre 2022, n, 162, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modidfica del regime di procedibilità, ha infatti stabilito che "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato" Nel caso di specie la questione è rilevante, non potendo il ricorso ritenersi inammissibile, soprattutto avuto riguardo alle doglianze di cui al secondo motivo.

Pertanto il rapporto di impugnazione deve ritenersi correttamente instaurato, non operando i principi già elaborati dalla giurisprudenza in ordine al mutato regime di procedibilità, validi solo in caso di impugnazione inammissibile (ex multis, Sez.

IV n. 4176 del 10 gennaio 2023; n. 3715 dell'Il gennaio 2023, con rinvio a SS.UU. n. 40150 del 21 giugno 2018, Salatino).

5. Ne consegue altresì necessariamente l'annullamento della medesima sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai restanti capi della imputazione per cui vi è stata proposizione di querela, con rinvio ad altra sezione della Corte d' Appello di Bologna, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 1,3,4 e 5 perché l'azione penale non deve proseguire per difetto di querela.

Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore tft -CV- (-- che ha concluso chiedendo Cr-2 C.4›-Ar~,-U-" ••.> [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a sei reati di furto (ritenuti in continuazione), qualificandole in termini di meri tentativi e ritenendo le circostanze attenuanti generiche sussistenti ed equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge e, in particolare, del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. avendo il giudice d'appello, riqualificate le fattispecie in meri tentativi di furto, determinato la pena base per il reato tentato di cui al capo 3 partendo da una pena per la fattispecie consumata pari a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 270,00 di multa laddove il giudice di primo grado, con riferimento alla detta fattispecie, era partito da una pena base di tre anni di reclusione ed euro 260,00 di multa, rectius 206 (pari al minimo edittale di cui all'art. 625, comma secondo, cod. pen) 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge e, in particolare, del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. avendo il giudice d'appello, riqualificate le fattispecie in meri tentativi di furto e così ridotta la pena finale, determinato l'aumento per la continuazione per reato di cui al capo 6 in misura maggiore rispetto all'aumento operato in primo grado per il detto reato 3. Il procedimento è stato rinviato in data successiva al compimento del termine di novanta giorn, decorrenti dalla data del 30 dicembre 2022, per la eventuale proposizione della querela da parte delle persone offese in relazione ai capi 1,3,4 e 5 della imputazione, alla luce delle modifiche all'art. 85 del dl. n. 150 del 2022, introdotte dal d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela limitatamente ai capi 1,3, 4 e 5. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. vo n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624 comma 3 cod. pen., infatti, i reati in questione sono oggi procedibili a querela di parte, che nella specie non risulta proposta. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto legge 31 ottobre 2022, n, 162, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modidfica del regime di procedibilità, ha infatti stabilito che "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato" Nel caso di specie la questione è rilevante, non potendo il ricorso ritenersi inammissibile, soprattutto avuto riguardo alle doglianze di cui al secondo motivo. Pertanto il rapporto di impugnazione deve ritenersi correttamente instaurato, non operando i principi già elaborati dalla giurisprudenza in ordine al mutato regime di procedibilità, validi solo in caso di impugnazione inammissibile (ex multis, Sez. IV n. 4176 del 10 gennaio 2023; n. 3715 dell'Il gennaio 2023, con rinvio a SS.UU. n. 40150 del 21 giugno 2018, Salatino). 5. Ne consegue altresì necessariamente l'annullamento della medesima sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai restanti capi della imputazione per cui vi è stata proposizione di querela, con rinvio ad altra sezione della Corte d' Appello di Bologna, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 1,3,4 e 5 perché l'azione penale non deve proseguire per difetto di querela. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna R
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