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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29387/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29473-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIAllA BIAGIO, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCIRE' GIOVANNI, SICRE' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrlcorrente - avverso la sentenza n. 411/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 31/05/2016 R.G.N. 996/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.29473/2016 [OSCURATO:PERSONA]: gli odierni ricorrenti, tutti ex dipendenti (o loro eredi) dell' [OSCURATO:PERSONA], agivano per il riconoscimento del diritto alla liquidazione a carico dell'INPS delle competenze relative ai contributi versati dall'ente di appartenenza al fondo INA-CASA, in seguito alla soppressione dei fondi speciali di previdenza INA ad opera della legge n. 144 del 1999 e del Decreto del Ministero del Lavoro n. 285 del 2004; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile il ricorso per lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 47 del D.P.R. n.639 del 1970, il quale, come modificato con l'art. 4, legge 14 novembre 1992, n. 438, prevede che l'azione giudiziaria possa essere proposta, a pena di decadenza sostanziale, entro tre anni per le prestazioni pensionistiche ed entro un anno per le prestazioni temporanee; la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice, ha escluso l'avvenuta decadenza per la natura non previdenziale della controversia ed ha rigettato nel merito la domanda; ad avviso della Corte territoriale, i "contributi" pretesi sono in realtà tali solo quanto alla loro denominazione, trattandosi di somme versate dal datore non già destinate a costituire la provvista per la corresponsione di un trattamento pensionistico, bensì dirette a finanziare un'attività di edilizia economico-popolare (il c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]"); la Corte d'appello ha, altresì, rilevato l'assenza di prova in corso di causa, da parte dei ricorrenti, dell'effettivo versamento all'INA delle somme di cui è richiesta la ripetizione; [OSCURATO:PERSONA] e i suoi litisconsorti domandano la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e articolo 113 primo comma c.p.c.", per non avere, la Corte di appello, avuto riguardo al contenuto della pretesa attribuendo la corretta qualificazione giuridica al rapporto sostanziale dedotto; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1 c.p.c."; ritengono falsa la carenza di allegazione evidenziata dalla Corte di appello circa l'avvenuto effettivo versamento dei contributi, sostenendo trattarsi di fatti pacificamente costitutivi della domanda; con il terzo ed ultimo motivo, formulato ai sensi dell'ad 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c." per avere, la Corte territoriale, ingiustamente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio; i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione sono inammissibili; secondo la giurisprudenza di legittimità, quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza (Cass. n. 10815 del 2019 e Cass. n. 17182 del 2020); nel caso in esame, parte ricorrente si sofferma sulla qualificazione giuridica del contenuto sostanziale della pretesa oggetto del giudizio senza confutare fondatamente la seconda ratio decidendi su cui si basa il provvedimento impugnato, il quale ha accertato l'assenza di prova in giudizio circa l'effettivo versamento all'INA delle somme di cui si chiede la ripetizione; sulla predetta statuizione, in assenza di una fondata censura, si è pertanto costituito il giudicato interno; il terzo motivo risulta assorbito in virtù dell'inammissibilità dei primi due motivi; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29473-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIAllA BIAGIO, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCIRE' GIOVANNI, SICRE' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrlcorrente - avverso la sentenza n. 411/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 31/05/2016 R.G.N. 996/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.29473/2016 [OSCURATO:PERSONA]: gli odierni ricorrenti, tutti ex dipendenti (o loro eredi) dell' [OSCURATO:PERSONA], agivano per il riconoscimento del diritto alla liquidazione a carico dell'INPS delle competenze relative ai contributi versati dall'ente di appartenenza al fondo INA-CASA, in seguito alla soppressione dei fondi speciali di previdenza INA ad opera della legge n. 144 del 1999 e del Decreto del Ministero del Lavoro n. 285 del 2004; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile il ricorso per lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 47 del D.P.R. n.639 del 1970, il quale, come modificato con l'art. 4, legge 14 novembre 1992, n. 438, prevede che l'azione giudiziaria possa essere proposta, a pena di decadenza sostanziale, entro tre anni per le prestazioni pensionistiche ed entro un anno per le prestazioni temporanee; la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice, ha escluso l'avvenuta decadenza per la natura non previdenziale della controversia ed ha rigettato nel merito la domanda; ad avviso della Corte territoriale, i "contributi" pretesi sono in realtà tali solo quanto alla loro denominazione, trattandosi di somme versate dal datore non già destinate a costituire la provvista per la corresponsione di un trattamento pensionistico, bensì dirette a finanziare un'attività di edilizia economico-popolare (il c.d. "[OSCURATO:PERSONA]"); la Corte d'appello ha, altresì, rilevato l'assenza di prova in corso di causa, da parte dei ricorrenti, dell'effettivo versamento all'INA delle somme di cui è richiesta la ripetizione; [OSCURATO:PERSONA] e i suoi litisconsorti domandano la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e articolo 113 primo comma c.p.c.", per non avere, la Corte di appello, avuto riguardo al contenuto della pretesa attribuendo la corretta qualificazione giuridica al rapporto sostanziale dedotto; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1 c.p.c."; ritengono falsa la carenza di allegazione evidenziata dalla Corte di appello circa l'avvenuto effettivo versamento dei contributi, sostenendo trattarsi di fatti pacificamente costitutivi della domanda; con il terzo ed ultimo motivo, formulato ai sensi dell'ad 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c." per avere, la Corte territoriale, ingiustamente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio; i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione sono inammissibili; secondo la giurisprudenza di legittimità, quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza (Cass. n. 10815 del 2019 e Cass. n. 17182 del 2020); nel caso in esame, parte ricorrente si sofferma sulla qualificazione giuridica del contenuto sostanziale della pretesa oggetto del giudizio senza confutare fondatamente la seconda ratio decidendi su cui si basa il provvedimento impugnato, il quale ha accertato l'assenza di prova in giudizio circa l'effettivo versamento all'INA delle somme di cui si chiede la ripetizione; sulla predetta statuizione, in assenza di una fondata censura, si è pertanto costituito il giudicato interno; il terzo motivo risulta assorbito in virtù dell'inammissibilità dei primi due motivi; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bi
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