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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08483/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato a so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica, dichiarando nel contempo la estinzione per prescrizione del reato sub capo 2 della rubrica.

Esaminato il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, il quale, contestando l'affermazione di penale responsabilità, si duole del vizio della carenza di motivazione e del travisamento delle prove.

Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, riguardando questioni attinenti ai motivi per i quali era intervenuta rinuncia in appello.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 febbraio 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato a so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica, dichiarando nel contempo la estinzione per prescrizione del reato sub capo 2 della rubrica. Esaminato il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, il quale, contestando l'affermazione di penale responsabilità, si duole del vizio della carenza di motivazione e del travisamento delle prove. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, riguardando questioni attinenti ai motivi per i quali era intervenuta rinuncia in appello. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 febbraio 2024 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 08483/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris