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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 1989

Cassazione n. 34939/2026

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o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1989 avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato alla luce della data di consumazione del fatto ( agosto 2018) e della conseguente applicabilità della legge 103/2017 che consente di ritenere no prescritta la condotta anche alla data della presente decisione e che altrettanto è a dirsi con riguardo al secondo motivo per le assorbenti considerazioni argomentative che danno complessivamente conto di una intensità del dolo sotteso alla condotta a giudizio indice di un disvalore dell'azione illecita non compatibile con la tenuità dell'offesa rivendicata ex art 131 bis cp il tutto secondo un giudizio di merito che cosi giustificato deve ritenersi non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.Mur4 C AN C Sezione ',•ii 30 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] /:)ott.ssa Kati !niente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1989 avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato alla luce della data di consumazione del fatto ( agosto 2018) e della conseguente applicabilità della legge 103/2017 che consente di ritenere no prescritta la condotta anche alla data della presente decisione e che altrettanto è a dirsi con riguardo al secondo motivo per le assorbenti considerazioni argomentative che danno complessivamente conto di una intensità del dolo sotteso alla condotta a giudizio indice di un disvalore dell'azione illecita non compatibile con la tenuità dell'offesa rivendicata ex art 131 bis cp il tutto secondo un giudizio di merito che cosi giustificato deve ritenersi non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.Mur4 C AN C Sezione ',•ii 30 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] /:)ott.ssa Kati !niente 2
Sentenza Cassazione n. 34939/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris