CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 36264/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 17/04/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CALTANISSETTA, in data 23/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (coltivazione non autorizzata di marijuana), commesso in Riesi il 02/09/2015. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo ed il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi sono del tutto generici ed assertivi, privi di qualsiasi riferimento alle ragioni della decisione impugnata. Come ripetutamente affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell?impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano). A non diversi rilievi si espone il terzo motivo. Premesso che l'imputato è stato condannato ad una pena (due anni di reclusione) corrispondente al minimo edittale del reato attribuitogli, le circostanze attenuanti generiche sono state correttamente negate in considerazione della mancanza di positivi elementi di valutazione. Né il ricorrente deduce di aver sottoposto alla Corte di appello elementi diversi dalla propria incensuratezza che, come noto, non è di per sé sufficiente a giustificare la applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese - processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il C